Se però la causa non è imputabile a chi vi ha provveduto, il giudice, qualora il destinatario non si costituisca in giudizio, deve ordinarne la rinnovazione
Il mancato perfezionamento della notifica dovuto a causa non imputabile al notificante - se sussiste un astratto collegamento del luogo con il domiciliatario - determina non l'inesistenza, ma la semplice nullità della notifica. Ne consegue l'obbligo per il giudice, in difetto di costituzione in giudizio del destinatario della notifica nulla, di ordinare la rinnovazione della notificazione stessa, ai sensi degli artt. 291 e 350 c.p.c. Nella specie, la Cassazione ha ritenuto nulla la notifica del ricorso in appello effettuata presso la residenza del dottore commercialista difensore e domiciliatario in prime cure quando quest'ultimo non aveva più il proprio studio nell'indirizzo indicato nel ricorso introduttivo e la residenza costituiva l'unico recapito noto dello stesso.