L'importo corrisposto in occasione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro integra il trattamento di fine rapporto ed è, pertanto, imponibile
La somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore in occasione della cessazione anticipata del rapporto, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, costituisce una vera e propria controprestazione effettuata per ottenere il consenso del dipendente alla risoluzione anticipata, e quindi integra il trattamento di fine rapporto; come tale, non rientra fra le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti previste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 2, lett. f), approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, bensì fra le varie indennità erogabili a causa e in dipendenza del rapporto di lavoro, ed è pertanto imponibile a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 1.