Gennaio 2010


Congrua e sufficiente motivazione
anche per la cartella di pagamento

L'obbligo non riguarda esclusivamente gli avvisi di accertamento. Si applicano i principi generali previsti per tutti i provvedimenti amministrativi
In ipotesi di impugnazione di cartella di pagamento, l'individuazione del legittimato passivo dipende dalla scelta in concreto effettuata dal contribuente, in particolare, se egli abbia contestato la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In questo caso, infatti, non vi è dubbio che spetti all'Amministrazione, e non al concessionario, la legittimazione passiva, essendo la stessa titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio, mentre il secondo è un (mero) destinatario del pagamento...

Giudicato esterno applicabile.
Ma a certe precise condizioni

giudicato esterno
La decisione su un accertamento relativo a un periodo e a un dato titolo non influenza quello inerente a un diverso anno e a una differente pretesa
Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, il giudicato esterno deve essere rilevato d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, purché la parte che lo invoca produca copia autentica della sentenza, recante attestazione del passaggio in giudicato. Tale principio, secondo la citata sentenza, opera, a determinate condizioni, anche nel processo tributario e in relazione ad altro anno d'imposta. Tuttavia, su tale assetto giurisprudenziale è intervenuta, su domanda d'interpretazione pregiudiziale proposta dalla Cassazione, la Corte di giustizia CE, affermando che...

Iva su prestazioni pubblicitarie.
Su tutto, la sede del destinatario

Se il fruitore è extra Ue, l'imposta non è dovuta. Anche quando la transazione è avvenuta con l'intermediazione di un rappresentante fiscale
In materia di prestazioni pubblicitarie, quando il destinatario della prestazione è stabilito fuori del territorio della Comunità europea, il luogo della prestazione è fissato ove ha sede il destinatario, con l'ulteriore conseguenza che l'Iva non è dovuta, anche se il destinatario finale ha operato con l'intermediazione di un rappresentante fiscale in Italia, e, se l'Iva è stata pagata, il destinatario ha diritto al suo rimborso.

Le norme dello Statuto non hanno
rango superiore alla legge ordinaria

L'interpretazione autentica di una disposizione ha efficacia anche per il passato se espressamente emanata in deroga al principio di irretroattività
La norma di interpretazione autentica introdotta con il DL n. 223 del 2006, art. 36, comma 34-bis - in base alla quale, in deroga all'art. 3 dello Statuto, la disposizione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1, sono comunque considerati come redditi diversi - ha indubbiamente efficacia retroattiva, essendo stata espressamente emanata in deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie sancito dalla legge n. 212 del 2000.

L'altro alloggio serve a poco?
Bonus "prima casa" sul secondo

L'agevolazione spetta anche se l'acquirente possiede già un immobile, non idoneo, però, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia
In tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, comma 4, e nota 2^ bis, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza di altra abitazione, si riferisce - anche alla luce della ratio della disciplina - ad una disponibilità non meramente oggettiva bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio anche nell'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia.

Sanzioni amministrativo tributarie.
Cumulo a effetto moltiplicativo

Qualora le violazioni riguardino più periodi d’imposta, la “pena” più grave dev'essere aumentata prima dalla metà al triplo e poi da un quarto al doppio
In tema di sanzioni amministrative per illeciti tributari, con riferimento all'istituto del concorso di violazioni e della continuazione, regolato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, come successivamente modificato, la diversità delle fattispecie regolate dall'art. 12 cit., commi 1 e 5, e, soprattutto, la dipendente correlazione espressamente posta dal legislatore tra le due disposizioni (come anche tra quella del comma 1 e del comma 3) al fine di determinare la sanzione, escludono che si possa verificare l'assorbimento dell'aumento previsto dal comma 1 in quello del comma 5.

Immobili acquisiti per usucapione.
Il bonus prima casa si ferma a metà

Legge alla mano, l'agevolazione fiscale è limitata al Registro e all'Invim. Non trova, invece, applicazione per le imposte ipotecaria e catastale
Va accolto il ricorso con cui l'Agenzia delle entrate assume che i benefici prima casa non siano applicabili alle sentenze dichiarative di acquisto per usucapione di un immobile destinato ad abitazione. Invero, i benefici fiscali previsti per l'acquisto a titolo oneroso della prima casa si applicano anche alle sentenze dichiarative dell'acquisto per usucapione, ove l'immobile usucapito sia destinato a prima casa. I suddetti benefici sono, tuttavia, limitati all'imposta di registro e all'INVIM, ne restano escluse le imposte ipotecarie e catastali.

Ristrutturazione locale affittato.
Indetrabile l'Iva sugli acquisti

Per scomputare l'imposta, non basta essere imprenditore; i costi sostenuti devono essere riconducibili alla specifica attività effettivamente svolta
Va accolto il ricorso con cui l'Agenzia delle entrate denuncia l'illegittimità della detrazione Iva pagata in rivalsa dal contribuente per l'acquisto di beni e servizi relativi ad immobili dati in locazione a terzi al di fuori dell'attività propria dell'impresa. Il possesso della qualifica di imprenditore non è, infatti, sufficiente per godere della detrazione d'imposta di cui all'art. 19 del DPR n. 633 del 1972, dovendosi l'acquisto collegare all'esercizio dell'attività imprenditoriale cui è funzionalmente connesso.

Incentivo all'esodo dentro il Tfr.
I giudici confermano la tassabilità

L'importo corrisposto in occasione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro integra il trattamento di fine rapporto ed è, pertanto, imponibile
La somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore in occasione della cessazione anticipata del rapporto, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, costituisce una vera e propria controprestazione effettuata per ottenere il consenso del dipendente alla risoluzione anticipata, e quindi integra il trattamento di fine rapporto; come tale, non rientra fra le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti previste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 2, lett. f), approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, bensì fra le varie indennità erogabili a causa e in dipendenza del rapporto di lavoro, ed è pertanto imponibile a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 1.

Indagini bancarie. Registri persi?
L'assenza di colpa non dà il passi

L'onere della prova contraria resta comunque in capo al contribuente, che può però ricorrere a testimoni o presunzioni, in deroga agli ordinari limiti
Nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina un'inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili a operazioni imponibili. D'altra parte, nel caso in cui il contribuente si trovi nell'incolpevole impossibilità di produrre documentazione contabile a prova contraria, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724 c.c., n. 3, secondo cui...

Un difensore per più contribuenti.
Procede l'appello in copia singola

E' valida la notifica dell'impugnazione eseguita mediante la consegna di un solo esemplare all'unico procuratore costituito per una pluralità di parti
È applicabile al contenzioso tributario l'art. 330 c.p.c., il quale prevede l'eseguibilità della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, così come interpretato recentemente dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 29290/2008, la quale ha ritenuto pienamente valida la notifica dell'impugnazione eseguita mediante la consegna di una sola copia (o di un numero di copie insufficienti) all'unico procuratore costituito per una pluralità di parti.

L'acquisizione d'ufficio del pvc
non sempre è facoltà discrezionale

Diventa un obbligo per la commissione tributaria se la mancanza di prove è tale da impedire la pronuncia di una sentenza ragionevolmente motivata
In tema di contenzioso tributario, l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari per la decisione costituisce una facoltà discrezionale, attribuita alle commissioni tributarie dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3, il cui esercizio, peraltro, non può sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova, che grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria. Tuttavia...