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Attualità
Interessi legali, per il nuovo anno
ritoccata la percentuale dal Mef
ritoccata la percentuale dal Mef
Il decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, fissa la misura del saggio al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2012
Cresce di un punto percentuale il tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio, passa dall'attuale 1,5% al 2,5%. È quanto stabilito dal decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 12 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.291 del 15 dicembre 2011.
Si ricorda che la variazione non è automatica. L'articolo 1284 del codice civile, infatti, assegna al Mef il compito di modificare gli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell'anno, con decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre. Qualora entro tale data non sia fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Oltre agli immediati riflessi sulla domanda di investimenti, sull'accensione di mutui e sui finanziamenti, la variazione del tasso di interesse si fa sentire anche in ambito fiscale. Si ricordano, in particolare, le somme da versare a titolo di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il nuovo saggio del 2,5% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il giorno del versamento tardivo.
Si ricorda che la variazione non è automatica. L'articolo 1284 del codice civile, infatti, assegna al Mef il compito di modificare gli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell'anno, con decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre. Qualora entro tale data non sia fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Oltre agli immediati riflessi sulla domanda di investimenti, sull'accensione di mutui e sui finanziamenti, la variazione del tasso di interesse si fa sentire anche in ambito fiscale. Si ricordano, in particolare, le somme da versare a titolo di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il nuovo saggio del 2,5% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il giorno del versamento tardivo.
Patrizia De Juliis
pubblicato Venerdì 16 Dicembre 2011
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