Acconto Iva, fino a mercoledì 27
porte aperte al ravvedimento breve
Per regolarizzare, occorre versare l'imposta dovuta, maggiorata degli interessi legali, e la sanzione del 2,5%
"Ritardatari" all'appello. Mercoledì 27 gennaio è l'ultimo giorno utile per i titolari di partita Iva per poter sanare la propria posizione debitoria tramite il ravvedimento breve. In pratica, coloro che non hanno pagato in tutto o in parte l'acconto Iva del 2009 entro il 28 dicembre scorso (la scadenza ordinaria del 27 dicembre cadeva di domenica) possono avvalersi, entro trenta giorni da questa data, del ravvedimento breve, versando l'imposta dovuta, con l'aggiunta degli interessi legali, e la sanzione ridotta al 2,5%. A chi salta anche questo appuntamento, resta come ultima chance il ravvedimento lungo, che consente di regolarizzare entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, pagando la sanzione del 3 per cento.
Ravvedimento: cambiano sanzioni e interessi
Dal 1° gennaio 2010 la misura degli interessi legali applicabili alle somme da pagare in ritardo è scesa dal 3% al 1% (come stabilito dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009). Pertanto, poiché in caso di ravvedimento gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza ordinaria fino al giorno in cui si esegue il versamento, gli interessi sull'Iva dovuta vanno calcolati al 3% dal 29 al 31 dicembre; dal 1° gennaio in poi, invece, gli interessi sono applicati con il tasso dell'1 per cento.
Ma i ritardatari possono beneficiare della misura ridotta delle sanzioni, che sono state ulteriormente ridimensionate dal decreto "anticrisi" (Dl 185/2008).
Per il ravvedimento breve, la sanzione, infatti, è passata dal 3,75% al 2,5%; per il ravvedimento lungo, invece, sanzione ribassata al 3% (e non più al 6%).
Come effettuare il versamento
Per pagare basta utilizzare il modello F24 telematico, inserendo gli appositi codici tributo:
Ravvedimento: cambiano sanzioni e interessi
Dal 1° gennaio 2010 la misura degli interessi legali applicabili alle somme da pagare in ritardo è scesa dal 3% al 1% (come stabilito dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009). Pertanto, poiché in caso di ravvedimento gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza ordinaria fino al giorno in cui si esegue il versamento, gli interessi sull'Iva dovuta vanno calcolati al 3% dal 29 al 31 dicembre; dal 1° gennaio in poi, invece, gli interessi sono applicati con il tasso dell'1 per cento.
Ma i ritardatari possono beneficiare della misura ridotta delle sanzioni, che sono state ulteriormente ridimensionate dal decreto "anticrisi" (Dl 185/2008).
Per il ravvedimento breve, la sanzione, infatti, è passata dal 3,75% al 2,5%; per il ravvedimento lungo, invece, sanzione ribassata al 3% (e non più al 6%).
Come effettuare il versamento
Per pagare basta utilizzare il modello F24 telematico, inserendo gli appositi codici tributo:
- 6013 versamento acconto Iva mensile
- 6035 versamento Iva - acconto
- 8904 sanzione pecuniaria Iva
- 1991 interessi sul ravvedimento Iva.
Alessandra Gambadoro
pubblicato il 26/01/2010
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