Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Attualità
Adeguamento agli studi di settore,
per l'Iva la via è anche a rate
per l'Iva la via è anche a rate
Applicabile già dai versamenti in scadenza il prossimo 6 luglio la possibilità di pagare l'imposta in quote mensili
Anche l'Iva derivante dall'adeguamento al volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore potrà essere versata a rate. A stabilirlo il Dl 78/2009 (articolo 15, comma 6) pubblicato sulla Gazzetta di ieri.
Il Dpr 195/1999 (regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore) dispone, all'articolo 2, comma 1, che nei confronti dei contribuenti, che indicano nelle dichiarazioni ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini Irap, a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore, non sono previste sanzioni e interessi.
Il successivo comma 2 stabilisce, poi, che l'adeguamento al volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore, ai fini dell'Iva, avviene sempre senza sanzioni e interessi, effettuando però il versamento della relativa imposta a saldo entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito. Il nuovo decreto anti-crisi aggiunge ora la possibilità di versare l'imposta sul valore aggiunto con le stesse modalità previste per i pagamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto dall'articolo 20 del Dlgs 241/1997, vale a dire in rate uguali di pari importo, con la maggiorazione degli interessi (attualmente lo 0,40%).
Di conseguenza, i contribuenti che svolgono attività per le quali si applicano gli studi di settore potranno eseguire ratealmente i versamenti dell'Iva da adeguamento già a partire dalla prossima scadenza del 6 luglio.
Il Dpcm del 4 giugno scorso, infatti, ha differito dal 16 giugno al 6 luglio il termine per effettuare, senza maggiorazione, i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella Irap. Lo slittamento riguarda i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati creati gli studi di settore e coloro che, in base agli articoli 5, 115, 116 del Tuir, possiedono partecipazioni in società, associazioni e imprese che applicano gli studi: soci di società di persone, associati di associazioni tra artisti e professionisti, collaboratori di imprese familiari, coniugi di aziende coniugali, soci di Srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.
Chi sceglie di rateizzare il pagamento dell'Iva, dunque, potrà versare la somma dovuta entro il giorno 16 di ciascun mese, maggiorata dei relativi interessi decorrenti dal mese di scadenza, fino a novembre.
Nel modello l'F24 - ha precisato un comunicato stampa dell'agenzia delle Entrate - non sarà necessario fornire indicazioni sull'eventuale rateazione.
Il Dpr 195/1999 (regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore) dispone, all'articolo 2, comma 1, che nei confronti dei contribuenti, che indicano nelle dichiarazioni ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini Irap, a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore, non sono previste sanzioni e interessi.
Il successivo comma 2 stabilisce, poi, che l'adeguamento al volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore, ai fini dell'Iva, avviene sempre senza sanzioni e interessi, effettuando però il versamento della relativa imposta a saldo entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito. Il nuovo decreto anti-crisi aggiunge ora la possibilità di versare l'imposta sul valore aggiunto con le stesse modalità previste per i pagamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto dall'articolo 20 del Dlgs 241/1997, vale a dire in rate uguali di pari importo, con la maggiorazione degli interessi (attualmente lo 0,40%).
Di conseguenza, i contribuenti che svolgono attività per le quali si applicano gli studi di settore potranno eseguire ratealmente i versamenti dell'Iva da adeguamento già a partire dalla prossima scadenza del 6 luglio.
Il Dpcm del 4 giugno scorso, infatti, ha differito dal 16 giugno al 6 luglio il termine per effettuare, senza maggiorazione, i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella Irap. Lo slittamento riguarda i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati creati gli studi di settore e coloro che, in base agli articoli 5, 115, 116 del Tuir, possiedono partecipazioni in società, associazioni e imprese che applicano gli studi: soci di società di persone, associati di associazioni tra artisti e professionisti, collaboratori di imprese familiari, coniugi di aziende coniugali, soci di Srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.
Chi sceglie di rateizzare il pagamento dell'Iva, dunque, potrà versare la somma dovuta entro il giorno 16 di ciascun mese, maggiorata dei relativi interessi decorrenti dal mese di scadenza, fino a novembre.
Nel modello l'F24 - ha precisato un comunicato stampa dell'agenzia delle Entrate - non sarà necessario fornire indicazioni sull'eventuale rateazione.
Alessandra Gambadoro
pubblicato Giovedì 2 Luglio 2009
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