Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Attualità
Appalti pubblici: più trasparenza
e meno pendenze con l'erario
e meno pendenze con l'erario
Le condizioni, le fasi della verifica, il modello di certificazione per aggiudicarsi la "regolarità fiscale"
Con il rapporto trimestrale curato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici diffuso il 9 ottobre, vengono gettate nuove basi per fare chiarezza sul mondo degli appalti della Pa. La scelta di fare parte di un mercato comune impone, però, un sistema di regole che garantisca maggiore pubblicità e parità tra imprese.
Gli interventi ritenuti utili all'obiettivo della trasparenza e della riduzione dei costi sono il rilancio della Rete europea degli appalti pubblici e, per venire incontro alla necessità di efficienza delle amministrazioni nella gestione degli appalti, l'applicazione ad ampio raggio del Patto d'integrità, una best practice già adottata dai comuni di Milano e Torino.
In questo quadro si inserisce anche il ruolo del Fisco. Si tratta della certificazione per carichi pendenti, che viene rilasciata alle stazioni appaltanti in occasione delle procedure di gara per l'esecuzione degli appalti pubblici.
Le condizioni per la regolarità fiscale
Il decreto legislativo 163/2006, con il quale è stato approvato il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE2", disciplina la complessa normativa da rispettare da parte sia del committente sia del prestatore.
Tra le condizioni poste dal Codice, l'articolo 38 menziona il requisito, fondamentale, della regolarità fiscale. In particolare, il comma 1, lettera g), dell'articolo 38 prevede l'esclusione dalla gara d'appalto per i soggetti che "hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti".
L'esclusione riguarda, tuttavia, non solo l'affidamento diretto delle concessioni, degli appalti di lavori, forniture e servizi ma anche quello ottenuto attraverso subappalti.
Le fasi della verifica della regolarità fiscale
Il comma 2, dello stesso articolo stabilisce che, in via preventiva, sia l'imprenditore ad autocertificare il possesso dei requisiti "mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 …", che qualora smentita, integra i presupposti per un procedimento penale per falsa attestazione.
In sede di espletamento di gara, l'ente appaltante richiede o, per prassi interna, fa richiedere all'imprenditore il certificato dei carichi pendenti presso l'agenzia delle Entrate, al fine di attestare l'effettiva regolarità fiscale.
L'ufficio delle Entrate competente al rilascio del certificato è quello di riferimento dell'impresa che partecipa alla gara, da individuarsi secondo il domicilio fiscale, e non quello dell'appaltante.
Il certificato della regolarità fiscale va rilasciato entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all'ufficio. Sarà cura, quindi, della stazione appaltante o dell'imprenditore richiedere per tempo il certificato.
Il modello di certificazione da richiedere
Il certificato che l'ufficio delle Entrate rilascia è conforme a quello previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del 25 giugno 2001, denominato modello di "Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria".
Il requisito della regolarità fiscale si riferisce a tutte le tipologie di imposte di competenza delle Entrate (imposte dirette, imposte indirette, di registro e altri tributi indiretti), ed è relativo sia alla situazione attuale del soggetto richiedente sia a quella frutto di precedenti attività lavorative (ad esempio, partite Iva confluite).
Il certificato attesterà la regolarità fiscale richiesta dal Codice dei contratti pubblici quando risulti, in base alle informazioni dall'Anagrafe tributaria e dai documenti di cui dispone l'Agenzia, che:
Difatti, la certificazione delinea una situazione tendente a rappresentare la posizione del contribuente in un determinato periodo, ciò in quanto "la valutazione della sussistenza del requisito della regolarità fiscale di cui, in particolare, al Codice dei contratti pubblici spetta comunque alla stazione appaltante, alla quale l'Agenzia delle entrate deve fornire tutte le informazioni utili alla verifica dello stesso, sia in relazione alla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, nonché dei subappalti, sia in relazione alla successiva stipula dei relativi contratti" (cfr circolare n. 34/E del 25 maggio 2007).
Gli interventi ritenuti utili all'obiettivo della trasparenza e della riduzione dei costi sono il rilancio della Rete europea degli appalti pubblici e, per venire incontro alla necessità di efficienza delle amministrazioni nella gestione degli appalti, l'applicazione ad ampio raggio del Patto d'integrità, una best practice già adottata dai comuni di Milano e Torino.
In questo quadro si inserisce anche il ruolo del Fisco. Si tratta della certificazione per carichi pendenti, che viene rilasciata alle stazioni appaltanti in occasione delle procedure di gara per l'esecuzione degli appalti pubblici.
Le condizioni per la regolarità fiscale
Il decreto legislativo 163/2006, con il quale è stato approvato il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE2", disciplina la complessa normativa da rispettare da parte sia del committente sia del prestatore.
Tra le condizioni poste dal Codice, l'articolo 38 menziona il requisito, fondamentale, della regolarità fiscale. In particolare, il comma 1, lettera g), dell'articolo 38 prevede l'esclusione dalla gara d'appalto per i soggetti che "hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti".
L'esclusione riguarda, tuttavia, non solo l'affidamento diretto delle concessioni, degli appalti di lavori, forniture e servizi ma anche quello ottenuto attraverso subappalti.
Le fasi della verifica della regolarità fiscale
Il comma 2, dello stesso articolo stabilisce che, in via preventiva, sia l'imprenditore ad autocertificare il possesso dei requisiti "mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 …", che qualora smentita, integra i presupposti per un procedimento penale per falsa attestazione.
In sede di espletamento di gara, l'ente appaltante richiede o, per prassi interna, fa richiedere all'imprenditore il certificato dei carichi pendenti presso l'agenzia delle Entrate, al fine di attestare l'effettiva regolarità fiscale.
L'ufficio delle Entrate competente al rilascio del certificato è quello di riferimento dell'impresa che partecipa alla gara, da individuarsi secondo il domicilio fiscale, e non quello dell'appaltante.
Il certificato della regolarità fiscale va rilasciato entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all'ufficio. Sarà cura, quindi, della stazione appaltante o dell'imprenditore richiedere per tempo il certificato.
Il modello di certificazione da richiedere
Il certificato che l'ufficio delle Entrate rilascia è conforme a quello previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del 25 giugno 2001, denominato modello di "Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria".
Il requisito della regolarità fiscale si riferisce a tutte le tipologie di imposte di competenza delle Entrate (imposte dirette, imposte indirette, di registro e altri tributi indiretti), ed è relativo sia alla situazione attuale del soggetto richiedente sia a quella frutto di precedenti attività lavorative (ad esempio, partite Iva confluite).
Il certificato attesterà la regolarità fiscale richiesta dal Codice dei contratti pubblici quando risulti, in base alle informazioni dall'Anagrafe tributaria e dai documenti di cui dispone l'Agenzia, che:
- l'Amministrazione finanziaria non abbia contestato al contribuente una qualsiasi violazione di obblighi in materia di tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate, mediante atto che si sia reso definitivo per effetto del decorso del termine di impugnazione ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale (cfr risoluzione n. 2/2005)
- rispetto alla data in cui viene richiesta la certificazione, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria sia stata integralmente soddisfatta per avvenuto pagamento, anche mediante definizione agevolata.
Difatti, la certificazione delinea una situazione tendente a rappresentare la posizione del contribuente in un determinato periodo, ciò in quanto "la valutazione della sussistenza del requisito della regolarità fiscale di cui, in particolare, al Codice dei contratti pubblici spetta comunque alla stazione appaltante, alla quale l'Agenzia delle entrate deve fornire tutte le informazioni utili alla verifica dello stesso, sia in relazione alla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, nonché dei subappalti, sia in relazione alla successiva stipula dei relativi contratti" (cfr circolare n. 34/E del 25 maggio 2007).
Giuseppe Bennici
pubblicato Mercoledì 21 Ottobre 2009
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