Attualità
Belgio, deduzione ok purché non ci sia elusione
L'Amministrazione fiscale ha chiarito i presupposti per poter usufruire dell'agevolazione sui finanziamenti da capitale proprio

La circolare n. 14 del 3 aprile 2008 ha illustrato le condizioni a cui le imprese devono attenersi per poter beneficiare della "deduction pour capital a risque" introdotta dal governo belga a seguito di un provvedimento legislativo datato 22 giugno 2005. Anche in Belgio la lotta all’elusione fiscale è un’esigenza prioritaria. Lo conferma la recente circolare n. 14/2008 con cui le Autorità tributarie locali hanno fornito delucidazioni in merito ai requisiti necessari per poter usufruire della deduzione sul capitale proprio. La deduzione in commento, commisurata al capitale di rischio direttamente apportato in azienda dagli azionisti, ha come scopo principale quello di stimolare la capitalizzazione delle aziende nazionali al fine di renderle più competitive rispetto alle concorrenti straniere e, allo stesso tempo, incentivarle a mantenere la propria sede nel territorio nazionale. Nella circolare si precisano, oltre alle modalità di calcolo della base imponibile a cui commisurare la deduzione in specie, anche i poteri a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per disconoscere, eventualmente, comportamenti meramente artificiosi posti in essere dalle compagini aziendali con l’unico obiettivo di conseguire i vantaggi tributari derivanti dall’agevolazione in disamina. In tale ottica ricade sul personale ispettivo il dovere di interrogarsi sulla reale natura della fattispecie giuridica perfezionata al fine di constatare l’eventuale inesistenza dell’atto posto in essere e, conseguentemente, applicare gli strumenti giuridici all’uopo previsti per neutralizzarne gli effetti fiscali.

La deduction pour capital a risque
La deduzione sul capitale proprio, disciplinata dall’articolo 205-bis del code des impots sur le revenues, è entrata in vigore a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007. L’intento del legislatore belga era quello di aumentare il livello di capitalizzazione delle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, per migliorarne il grado di solvibilità e, contestualmente, rafforzare la competitività fiscale del Belgio sulla scena internazionale. Dietro a queste misure, quindi, la ferma volontà da parte di Bruxelles di creare un clima favorevole per lo sviluppo delle attività economiche locali in grado di rilanciare l’occupazione e assicurare una prosperità duratura alla nazione. Da qui la scelta delle autorità belghe di accordare alle imprese una deduzione percentuale commisurata agli apporti di capitale proprio. In particolare la suddetta deduzione è calcolata sull’ammontare dei fondi propri risultanti a fine esercizio diminuiti del valore fiscale delle immobilizzazioni finanziarie relative a partecipazioni, azioni e parti ivi comprese quelle emesse dalle società d’investimento che, in quanto non prevedono da statuto l’erogazione di dividendi, non rilevano ai fini della quantificazione della deduzione in specie.

Le condizioni per beneficiare della deduzione
Al fine di rendere efficaci le disposizioni in esame, è necessario prevenire ogni eventuale forma di abuso derivante da costruzioni puramente artificiali rivolte ad accrescere esclusivamente le possibilità di deduzione fiscale. A tale scopo la circolare contempla una serie di condizioni valevoli per il calcolo della base imponibile a cui commisurare la stessa deduzione. Il documento di prassi prevede, infatti, che non rilevano ai fini del calcolo in specie, sia gli apporti non inerenti all’attività professionale svolta dall’azienda (quali beni di lusso, opere d’arte ecc.), sia gli asset che non risultano idonei a produrre reddito imponibile in capo alla stessa società. Parimenti, non beneficiano di alcuna deduzione né i beni immobiliari in uso al personale dirigenziale delle società, né il mero "commercio di deduzioni" derivante da operazioni straordinarie che non rispondono a reali esigenze di carattere finanziario o economico. Gli interessi da finanziamento, precisa infine la circolare, sono deducibili solo se attinenti all’oggetto sociale ed inerenti all’attività aziendale.

Le norme antielusive
Gli ulteriori chiarimenti forniti dal legislatore belga con la circolare n. 18 del 2008 hanno una chiara finalità antielusiva. Il principale pericolo che si intende scongiurare, infatti, è di evitare un uso improprio della deduzione sui finanziamenti da capitale proprio, frutto di mere architetture contabili rivolte ad ottenere vantaggi fiscali altrimenti indebiti. Per allontanare tale evenienza, il codice tributario belga (meglio noto come CIR) prevede a tal proposito delle disposizioni normative specifiche. L’articolo 344 del CIR precisa, infatti, che non è opponibile all’Amministrazione finanziaria la qualificazione giuridica di un’operazione se ne deriva che la stessa ha come scopo principale quello di evitare il pagamento di imposte, a meno che il contribuente non dimostri che la medesima operazione trovi fondamento in concrete esigenze di carattere economico o finanziario. In virtù di tale disposizione, la legge attribuisce all’Autorità fiscale belga il potere di riqualificare, fornendone la prova, una determinata operazione qualora la stessa risulti artificiosa. Tale disposizione normativa, fra l’altro, è applicabile ai casi in cui vengano poste in essere operazioni di riassetto aziendale (fusioni, conferimenti ecc.) finalisticamente indirizzate a commercializzare, fra diverse compagini aziendali, agevolazioni fiscali come la deduzione sui finanziamenti da capitale proprio. L’importante, conclude sempre la circolare, è che i funzionari accertatori non confondano la simulazione e l’abuso con la scelta dell’alternativa impositiva più conveniente che rimane uno dei principi fondamentali a garanzia dell’intero ordinamento tributario.
pubblicato Martedì 29 Aprile 2008

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