Lunedì 21 Maggio 2012 - Aggiornato alle 11:07
A portata di mouse
Bonus assunzioni, l'appuntamento è martedì alle 10
Prima chiamata per chi ha assunto nuovi dipendenti nel 2008 Poi istanze mese per mese fino al 31 gennaio del prossimo anno
Dito sul mouse il 15 luglio alle 10. A partire da quel momento, i datori di lavoro che, tra gennaio e giugno 2008, hanno assunto nuovi dipendenti a tempo indeterminato in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna Abruzzo e Molise possono inviare l'istanza per usufruire del credito d'imposta introdotto dall'ultima Finanziaria, pari a 333 o a 416 euro al mese per unità a seconda che si tratti di un lavoratore o di una "lavoratrice svantaggiata". Il programma "Creditoassunzioni" per la trasmissione del modello al Centro operativo di Pescara è disponibile sul sito internet delle Entrate alla voce "software - comunicazioni e domande". Per i contratti stipulati successivamente, il bonus - che spetta per il 2008, il 2009 e il 2010 - potrà essere richiesto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le nuove assunzioni e comunque non oltre il 31 gennaio 2009.
Assunzioni che danno diritto all'agevolazione
"Click day", dunque, il 15 luglio a partire dalle 10, ora in cui sarà attivata la procedura telematica per la trasmissione delle domande. Possono richiedere il bonus i datori di lavoro che tra gennaio e giugno 2008, hanno ampliato, con l'assunzione di nuove unità, il numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nell'anno precedente. Le nuove assunzioni devono necessariamente riguardare cittadini mai occupati, che hanno perso il lavoro o che sono in procinto di perderlo, portatori di handicap o "lavoratrici svantaggiate", sulla base della definizione contenuta nel regolamento 2204/2002 della Commissione europea. Sono ammessi anche i contratti a tempo parziale, purché comunque a tempo indeterminato, per i quali il credito è concesso in proporzione alle ore prestate.
Oltre a rispettare i contratti collettivi nazionali, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta, e naturalmente le norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro che intendono accedere al credito d'imposta non devono aver ridotto, nel corso del 2007, il numero di dipendenti a tempo indeterminato, se non per via di pensionamenti, dimissioni volontarie o licenziamenti per giusta causa.
Per verificare se c'è stato un effettivo incremento, occorre tenere in considerazione sia il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio nella sede presso cui è impiegato il nuovo assunto, sia quello dei lavoratori - sempre a tempo indeterminato - complessivamente impiegati dallo stesso datore di lavoro in relazione alle eventuali diverse attività da lui stesso esercitate. La verifica deve inoltre tenere conto dei decrementi della base occupazionale eventualmente avvenuti in società controllate, collegate o che fanno capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai dipendenti.
Compilazione del modello "Ial"
Disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (seguendo il percorso "modulistica" - "comunicazioni e domande 2008" - "crediti d'imposta"), il modello si compone di due quadri e di un frontespizio, nel quale vanno indicati i dati del datore di lavoro che chiede il beneficio. In particolare, il quadro "A" è riservato ai dati necessari per poter determinare gli incrementi mensili rilevanti, come ad esempio: numero di lavoratori alla fine del mese di riferimento, media degli occupati nel 2007, crescita occupazionale realizzata. Nel quadro "B" devono invece essere riportati i dati dei lavoratori agevolabili assunti a tempo indeterminato - sia a tempo pieno che in part time - per i quali si domanda la concessione del credito d'imposta e l'ammontare complessivo del "bonus" richiesto.
Invio della domanda
Il modello può essere inviato al Centro operativo di Pescara solo in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il software "Creditoassunzioni" disponibile sul sito internet dell'Agenzia. Il soggetto incaricato della trasmissione è tenuto a rilasciare una copia sia dell'istanza sia della comunicazione che prova l'avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia.
Una volta esaminate le richieste - secondo l'ordine cronologico di presentazione - le Entrate provvedono, entro 30 giorni dall'invio, a comunicarne l'esito agli interessati. Se l'istanza è accolta, il contribuente sarà tenuto a inviare, dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011 una comunicazione in cui dichiara che, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti - a tempo indeterminato, determinato o con contratto di formazione - non è inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel 2007. Con la stessa comunicazione dovrà far presente di avere, eventualmente, diritto ad un minor credito per l'anno in corso o per quello precedente. Il mancato adempimento comporta la perdita della quota di credito, già prenotata, relativa all'anno di mancato invio della comunicazione.
Chi non è ammesso al beneficio perché le somme disponibili sono terminate può presentare dal 1° al 20 aprile degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza, per un credito di importo non superiore a quello precedentemente richiesto. Le nuove domande sono ammesse al beneficio secondo l'originario ordine di presentazione e nei limiti delle risorse eventualmente tornate disponibili.
La data di esaurimento dei fondi è comunicata con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.
Utilizzo del "bonus"
Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dal giorno successivo a quello in cui l'istanza è stata accolta e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta per il quale è concesso. Non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap né rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa (o che ne sono esclusi) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Inoltre, non è cumulabile con altri aiuti di stato né - in casi definiti - con altre misure di sostegno comunitario e aiuti a finalità regionale.
Cause di decadenza
Il diritto al credito d'imposta viene meno se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato e con contratto di formazione) è inferiore o pari alla media degli occupati nel 2007. La decadenza scatta in questo caso a partire dall'anno successivo a quello in cui se ne è verificata la causa.
Diritto negato anche se i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due o tre anni a seconda che si tratti di Pmi o di altre imprese e se vengono definitivamente accertate violazioni non formali alle norme fiscali e contributive o a quelle sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, commesse tra il 2008 e il 2010. In questi casi scatta sia il divieto di utilizzare il credito già maturato sia l'obbligo di restituire le somme eventualmente già utilizzate, più interessi e sanzioni.
Assunzioni che danno diritto all'agevolazione
"Click day", dunque, il 15 luglio a partire dalle 10, ora in cui sarà attivata la procedura telematica per la trasmissione delle domande. Possono richiedere il bonus i datori di lavoro che tra gennaio e giugno 2008, hanno ampliato, con l'assunzione di nuove unità, il numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nell'anno precedente. Le nuove assunzioni devono necessariamente riguardare cittadini mai occupati, che hanno perso il lavoro o che sono in procinto di perderlo, portatori di handicap o "lavoratrici svantaggiate", sulla base della definizione contenuta nel regolamento 2204/2002 della Commissione europea. Sono ammessi anche i contratti a tempo parziale, purché comunque a tempo indeterminato, per i quali il credito è concesso in proporzione alle ore prestate.
Oltre a rispettare i contratti collettivi nazionali, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta, e naturalmente le norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro che intendono accedere al credito d'imposta non devono aver ridotto, nel corso del 2007, il numero di dipendenti a tempo indeterminato, se non per via di pensionamenti, dimissioni volontarie o licenziamenti per giusta causa.
Per verificare se c'è stato un effettivo incremento, occorre tenere in considerazione sia il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio nella sede presso cui è impiegato il nuovo assunto, sia quello dei lavoratori - sempre a tempo indeterminato - complessivamente impiegati dallo stesso datore di lavoro in relazione alle eventuali diverse attività da lui stesso esercitate. La verifica deve inoltre tenere conto dei decrementi della base occupazionale eventualmente avvenuti in società controllate, collegate o che fanno capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai dipendenti.
Compilazione del modello "Ial"
Disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (seguendo il percorso "modulistica" - "comunicazioni e domande 2008" - "crediti d'imposta"), il modello si compone di due quadri e di un frontespizio, nel quale vanno indicati i dati del datore di lavoro che chiede il beneficio. In particolare, il quadro "A" è riservato ai dati necessari per poter determinare gli incrementi mensili rilevanti, come ad esempio: numero di lavoratori alla fine del mese di riferimento, media degli occupati nel 2007, crescita occupazionale realizzata. Nel quadro "B" devono invece essere riportati i dati dei lavoratori agevolabili assunti a tempo indeterminato - sia a tempo pieno che in part time - per i quali si domanda la concessione del credito d'imposta e l'ammontare complessivo del "bonus" richiesto.
Invio della domanda
Il modello può essere inviato al Centro operativo di Pescara solo in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il software "Creditoassunzioni" disponibile sul sito internet dell'Agenzia. Il soggetto incaricato della trasmissione è tenuto a rilasciare una copia sia dell'istanza sia della comunicazione che prova l'avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia.
Una volta esaminate le richieste - secondo l'ordine cronologico di presentazione - le Entrate provvedono, entro 30 giorni dall'invio, a comunicarne l'esito agli interessati. Se l'istanza è accolta, il contribuente sarà tenuto a inviare, dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011 una comunicazione in cui dichiara che, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti - a tempo indeterminato, determinato o con contratto di formazione - non è inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel 2007. Con la stessa comunicazione dovrà far presente di avere, eventualmente, diritto ad un minor credito per l'anno in corso o per quello precedente. Il mancato adempimento comporta la perdita della quota di credito, già prenotata, relativa all'anno di mancato invio della comunicazione.
Chi non è ammesso al beneficio perché le somme disponibili sono terminate può presentare dal 1° al 20 aprile degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza, per un credito di importo non superiore a quello precedentemente richiesto. Le nuove domande sono ammesse al beneficio secondo l'originario ordine di presentazione e nei limiti delle risorse eventualmente tornate disponibili.
La data di esaurimento dei fondi è comunicata con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.
Utilizzo del "bonus"
Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dal giorno successivo a quello in cui l'istanza è stata accolta e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta per il quale è concesso. Non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap né rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa (o che ne sono esclusi) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Inoltre, non è cumulabile con altri aiuti di stato né - in casi definiti - con altre misure di sostegno comunitario e aiuti a finalità regionale.
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Diritto negato anche se i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due o tre anni a seconda che si tratti di Pmi o di altre imprese e se vengono definitivamente accertate violazioni non formali alle norme fiscali e contributive o a quelle sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, commesse tra il 2008 e il 2010. In questi casi scatta sia il divieto di utilizzare il credito già maturato sia l'obbligo di restituire le somme eventualmente già utilizzate, più interessi e sanzioni.
Chiara Ciranda
pubblicato Sabato 12 Luglio 2008
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