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Bonus energetico: da oggi l'invio
dei dati per i lavori "pluriennali"
La comunicazione è obbligatoria soltanto per gli interventi che si protraggono oltre il periodo d'imposta
Via libera alla comunicazione per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta. Da oggi è possibile trasmettere i dati relativi ai lavori, che danno diritto alla detrazione d'imposta del 55%, avviati nello scorso anno e non ultimati entro il 31 dicembre 2009.

L'adempimento è stato introdotto dall'articolo 29 del Dl 185/2008 ("decreto anticrisi") per consentire il monitoraggio dell'onere a carico del bilancio erariale derivante dall'agevolazione fiscale concessa per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sugli involucri degli edifici, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Il provvedimento direttoriale del 6 maggio 2009, attuativo della disposizione di legge, ne ha circoscritto l'obbligatorietà ai soli interventi che coinvolgono più annualità e ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni.

L'invio all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, deve avvenire entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui sono iniziati i lavori. Pertanto, la comunicazione relativa alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione avviati nel 2009 e non ultimati entro lo stesso anno deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2010.
Se i lavori si protraggono per più periodi d'imposta, la comunicazione andrà inviata ogni volta nel rispetto degli stessi tempi e modalità.
L'adempimento, dunque, non riguarda gli interventi che vengono iniziati e portati a termine nello stesso periodo d'imposta.

Sul sito dell'Amministrazione finanziaria sono disponibili: il modello di comunicazione, le relative istruzioni, il software per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. È inoltre disponibile un modulo di controllo da utilizzare prima della trasmissione nel caso in cui il file con la comunicazione sia stato prodotto con un software diverso da quello realizzato dall'Agenzia delle Entrate, per evitare che il sistema possa rifiutare il documento perché non rispondente alle specifiche tecniche.

I contribuenti che vogliono beneficiare della detrazione del 55%, inoltre, entro 90 giorni dal termine dei lavori, devono trasmettere all'ENEA, attraverso il sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, i dati relativi agli interventi effettuati.
r.fo.
pubblicato Lunedì 4 Gennaio 2010

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