Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Attualità
Bonus per gli aumenti di capitale:
agevolazione in vista del traguardo
agevolazione in vista del traguardo
Le operazioni vanno concluse entro il 5 febbraio. Rilevano solo le risorse realmente immesse nella società
Battute finali per acquisire il diritto al "bonus ricapitalizzazioni". Scade venerdì 5 il termine ultimo entro cui le persone fisiche devono perfezionare gli incrementi patrimoniali a favore di società di capitali o di persone per beneficiare dell'incentivo introdotto con la manovra d'estate del 2009 (decreto legge n. 78, articolo 5, comma 3-ter), che, allo scopo di rafforzare il patrimonio delle società, ha incoraggiato l'apporto di risorse aggiuntive da destinare all'attività di impresa.
La norma dispone, per gli aumenti di capitale di importo fino a 500mila euro perfezionati tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010, la detassazione del 3% dei conferimenti stessi. L'esclusione da imposizione fiscale, valevole ai fini sia delle imposte sui redditi sia dell'Irap, spetta per cinque periodi d'imposta, quello in cui viene perfezionato l'aumento di capitale e nei quattro successivi.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, il beneficio si concretizza in una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa e si applica a prescindere dal risultato di esercizio: in pratica, può anche determinare la formazione di una perdita o incrementare quella già conseguita. Per l'Irap, invece, si opera una variazione in diminuzione del valore della produzione netta.
Sono agevolati i soli incrementi perfezionati dalle persone fisiche (anche se agiscono in qualità di imprenditore individuale), sia quelle già socie al momento dell'operazione sia quelle che acquisiscono la qualifica proprio per effetto del conferimento. Non rilevano, pertanto, gli apporti effettuati da altri soggetti (società di persone, soggetti passivi Ires).
A beneficiare dell'incentivo sono invece le società di capitali (Spa, Sapa, Srl, società cooperative) e quelle di persone (Snc, Sas). Per queste ultime, in particolare, ai fini della spettanza del bonus, non ha importanza il regime contabile adottato, fermo restando che, in caso di contabilità semplificata, sussiste l'obbligo di redigere appositi prospetti da cui risulti la composizione del patrimonio netto e la variazione delle relative voci, ossia gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'agevolazione spettante.
Gli incrementi agevolabili sono quelli "reali", che immettono nuove risorse nella società; pertanto: i conferimenti effettuati a fronte della sottoscrizione di azioni o quote in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale, i versamenti a titolo di soprapprezzo effettuati alla sottoscrizione di azioni o quote, i versamenti in denaro a fondo perduto che non comportano obblighi di restituzione da parte della società, la rinuncia incondizionata al diritto alla restituzione di crediti verso la società. Fuori dal beneficio, viceversa, gli aumenti "nominali", effettuati cioè mediante conversione di riserve disponibili.
Nel caso poi di aumenti di capitale in forma mista (in parte "a pagamento" e in parte mediante assegnazione gratuita), rileva solo la quota "a pagamento".
L'aumento di capitale, come si diceva, va perfezionato entro il 5 febbraio 2010. A tal proposito, è importante sottolineare che il riferimento è alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della delibera di aumento o della modifica dell'atto costitutivo, mentre gli aumenti eseguiti mediante versamenti a fondo perduto o rinuncia a crediti si intendono perfezionati, rispettivamente, alla data del versamento e a quella dell'atto di rinuncia.
I conferimenti e i versamenti devono essere effettuati con modalità che consentano di verificarne con certezza la data in cui sono avvenuti e il relativo importo (ad esempio, mediante versamento sul conto corrente bancario della società).
Ultima raccomandazione: ai fini del beneficio rilevano solo le risorse effettivamente immesse nella società. In caso di conferimenti di denaro, ad esempio, è agevolabile solo la parte che risulta versata entro il 5 febbraio; così come i conferimenti di opere e servizi rilevano nei limiti degli importi corrispondenti alle prestazioni eseguite entro quella data e risultanti da apposita perizia di stima.
La norma dispone, per gli aumenti di capitale di importo fino a 500mila euro perfezionati tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010, la detassazione del 3% dei conferimenti stessi. L'esclusione da imposizione fiscale, valevole ai fini sia delle imposte sui redditi sia dell'Irap, spetta per cinque periodi d'imposta, quello in cui viene perfezionato l'aumento di capitale e nei quattro successivi.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, il beneficio si concretizza in una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa e si applica a prescindere dal risultato di esercizio: in pratica, può anche determinare la formazione di una perdita o incrementare quella già conseguita. Per l'Irap, invece, si opera una variazione in diminuzione del valore della produzione netta.
Sono agevolati i soli incrementi perfezionati dalle persone fisiche (anche se agiscono in qualità di imprenditore individuale), sia quelle già socie al momento dell'operazione sia quelle che acquisiscono la qualifica proprio per effetto del conferimento. Non rilevano, pertanto, gli apporti effettuati da altri soggetti (società di persone, soggetti passivi Ires).
A beneficiare dell'incentivo sono invece le società di capitali (Spa, Sapa, Srl, società cooperative) e quelle di persone (Snc, Sas). Per queste ultime, in particolare, ai fini della spettanza del bonus, non ha importanza il regime contabile adottato, fermo restando che, in caso di contabilità semplificata, sussiste l'obbligo di redigere appositi prospetti da cui risulti la composizione del patrimonio netto e la variazione delle relative voci, ossia gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'agevolazione spettante.
Gli incrementi agevolabili sono quelli "reali", che immettono nuove risorse nella società; pertanto: i conferimenti effettuati a fronte della sottoscrizione di azioni o quote in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale, i versamenti a titolo di soprapprezzo effettuati alla sottoscrizione di azioni o quote, i versamenti in denaro a fondo perduto che non comportano obblighi di restituzione da parte della società, la rinuncia incondizionata al diritto alla restituzione di crediti verso la società. Fuori dal beneficio, viceversa, gli aumenti "nominali", effettuati cioè mediante conversione di riserve disponibili.
Nel caso poi di aumenti di capitale in forma mista (in parte "a pagamento" e in parte mediante assegnazione gratuita), rileva solo la quota "a pagamento".
L'aumento di capitale, come si diceva, va perfezionato entro il 5 febbraio 2010. A tal proposito, è importante sottolineare che il riferimento è alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della delibera di aumento o della modifica dell'atto costitutivo, mentre gli aumenti eseguiti mediante versamenti a fondo perduto o rinuncia a crediti si intendono perfezionati, rispettivamente, alla data del versamento e a quella dell'atto di rinuncia.
I conferimenti e i versamenti devono essere effettuati con modalità che consentano di verificarne con certezza la data in cui sono avvenuti e il relativo importo (ad esempio, mediante versamento sul conto corrente bancario della società).
Ultima raccomandazione: ai fini del beneficio rilevano solo le risorse effettivamente immesse nella società. In caso di conferimenti di denaro, ad esempio, è agevolabile solo la parte che risulta versata entro il 5 febbraio; così come i conferimenti di opere e servizi rilevano nei limiti degli importi corrispondenti alle prestazioni eseguite entro quella data e risultanti da apposita perizia di stima.
r.fo.
pubblicato Giovedì 4 Febbraio 2010
I più letti
A decidere sull’applicabilità dell’inversione contabile è la possibile utilizzazione del meccanismo all’interno dei pc e non la loro effettiva destinazione finale
Da quest’anno obbligatorio anche per le Poste e Ferrovie, va utilizzato dai sostituti per comunicare l’indirizzo presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
Completano la vetrina on line delle dichiarazioni 2012, nelle quali sono recepite le modifiche ispirate dalle tante novità normative intervenute sulla disciplina lo scorso anno
L’Agenzia delle Entrate torna sulla questione già affrontata con la risoluzione n. 26/E del 7 marzo scorso, approfondendone i contenuti e ribadendo il principio di fondo
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Dello stesso autore
8/2/2012
Da quest’anno obbligatorio anche per le Poste e Ferrovie, va utilizzato dai sostituti per comunicare l’indirizzo presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni
8/2/2012
Annunciata oggi da Italia, Francia Germania, Spagna, Regno Unito e Usa l'intesa per un approccio comune
8/2/2012
Pubblicato nella sezione del sito dell’Agenzia dedicata alle versioni in “altre lingue”, deve essere utilizzato per certificare i redditi di lavoro dipendente erogati nel 2011
3/2/2012
Per i mezzi con certificato di revisione in corso di validità alla data di entrata in vigore del Dl n. 201 (6 dicembre 2011), il tributo va versato entro 90 giorni da quella data
Notizie correlate
- Incentivo agli aumenti di capitale. L'Irap non viene lasciata indietro
- 21/12/2009
- Riconosciuta la perdita fiscale eventualmente determinata, o incrementata, per effetto del bonus
- Conferimenti a copertura perdite. Registro ordinario senza delibera
- 5/5/2009

- Niente esenzione per i versamenti che solo successivamente sono "destinati" a ripianare risultati negativi
- Bonus ricapitalizzazioni e Ias innovano la dichiarazione Irap
- 2/2/2010

- Approda in rete l'ultima versione del modello 2010 relativo all'imposta regionale sulle attività produttive
- Modello Irap, aggiornata la bozza per la dichiarazione anno 2009
- 7/1/2010

- Spazio allo sconto del 3% per gli aumenti di capitali e stop alle facilitazioni per le attività avviate nelle Zfu
Archivio Attualità
Febbraio, 2012
(6)
Gennaio, 2012
(22)
Dicembre, 2011
(31)
Novembre, 2011
(14)
Ottobre, 2011
(26)
Settembre, 2011
(15)
Agosto, 2011
(9)
Luglio, 2011
(19)
Giugno, 2011
(23)
Maggio, 2011
(21)
Aprile, 2011
(35)
Marzo, 2011
(41)

















