Attualità
Bulgaria e Romania, benvenute in Europa e nel Fisco a ventisette
L’ingresso dei due nuovi Stati dal 1° gennaio 2007 comporta significativi cambiamenti sul piano politico e fiscal-finanziario

Entrambi hanno un sistema impositivo Iva basato sull’applicazione di due sole aliquote. In Bulgaria l’aliquota ordinaria è, come in Italia, pari al 20 per cento mentre quella ridotta è fissata al 7 per cento. In Romania vige l’aliquota ordinaria del 19 per cento mentre quella ridotta al 9 ha un ambito più ampio. Dal 1° gennaio 2007 l’Unione europea ha accolto 2 nuovi Stati membri: la Bulgaria e la Romania. L’ingresso dei nuovi Stati comporta significativi cambiamenti non soltanto sul piano politico-economico, atteso che il Mercato Unico registra una sostanziale espansione verso est ma anche a livello linguistico.

La situazione linguistica in Europa
Difatti, dopo l’adesione della Bulgaria e della Romania, l’Unione conta 23 lingue e 3 alfabeti ufficiali dato che il cirillico (alfabeto esistente in Bulgaria) si affianca all’alfabeto latino e greco. L’arrivo dei predetti Stati  concorre a rafforzare il già ricco patrimonio culturale dell’Unione europea e ad esaltarne le diversità proprie di una realtà "sovranazionale" composta da ben 27 Paesi e da una popolazione complessiva di quasi 500 milioni di abitanti.

La componente tributaria: il ruolo dell’Iva
All’arricchimento socio-culturale si affianca, ovviamente, l’introduzione (nella già estremamente variegata realtà fiscale della Comunità) di due sistemi tributari distinti che, almeno sul piano dell’imposizione indiretta, sono destinati a essere omogeneizzati ed integrati nell’ambito delle disposizioni contenute nella sesta direttiva. Difatti, come ampiamente noto, l’Iva è un’imposta di derivazione comunitaria per cui, eccezion fatta per gli spazi lasciati dal legislatore comunitario alla discrezionalità dei singoli ordinamenti nazionali, le linee essenziali di questa imposta devono ricalcare le caratteristiche fondamentali individuate dalla sesta direttiva nonché, in generale, dal diritto comunitario.

Aliquote e base imponibile
Sotto tale profilo anche la determinazione delle aliquote da applicare alla base imponibile per determinare l’ammontare dell’imposta da applicare per le transazioni relative a beni e servizi è rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale, ma sempre nel rispetto di una forbice stabilita a monte dal legislatore comunitario. In base a quanto indicato nell’articolo 12, paragrafo 3 della sesta direttiva, l’aliquota normale dell’Iva non può essere inferiore al 15 per cento sino al 31 dicembre 2010. Soltanto successivamente a tale data il Consiglio Europeo avrà la facoltà di fissare un nuovo livello da applicare per l’aliquota ordinaria.

Le aliquote ridotte: i parking rates
In ogni caso è comunque concesso agli Stati membri applicare una o due aliquote ridotte (che per taluni Stati diventano 3 e vengono definite"parking rates" e si assestano tra il 12 e il 13,50 per cento). Tali aliquote, però, non possono scendere al di sotto del 5 per cento a meno che, come è accaduto per l’Italia, la legislazione nazionale non prevedesse già dal 1991 un’aliquota inferiore. Attualmente le aliquote ridotte più basse sono applicate in Francia (2.1 per cento sia pure limitatamente a taluni dipartimenti) e in Lussemburgo e in Polonia (3 per cento) mentre l’aliquota ordinaria più elevata, pari al 25 per cento, è applicata in Svezia.

Il caso di Bulgaria e Romania
I nuovi Stati membri, a differenza degli altri, hanno un sistema impositivo Iva basato sull’applicazione di 2 sole aliquote. In Bulgaria l’aliquota ordinaria è, come in Italia, pari al 20 per cento mentre quella ridotta, che si applica soltanto ai servizi e alle prestazioni alberghiere erogati nell’ambito dei pacchetti turistici, è fissata al 7 per cento. In Romania vige l’aliquota ordinaria del 19 per cento. L’applicazione dell’aliquota ridotta, che corrispondente al 9 per cento, ha un ambito più ampio. Essa, difatti, viene applicata per l’accesso a siti di rilevanza storico, artistico, culturale e scientifico, alla cessione di libri, manuali scolastici, giornali e riviste, tranne per quelli a carattere pubblicitario, alla cessione di protesi (tranne quelle dentarie), di prodotti ortopedici e medicinali per uso umano e veterinario nonché per le prestazioni di carattere ricettivo compresa la locazione di spazi per il campeggio.
Raffaella Salerno
pubblicato Martedì 16 Gennaio 2007

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