Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 8:41
Attualità
Cambia la territorialità dell'Iva.
I nuovi criteri in vigore dal 2010
I nuovi criteri in vigore dal 2010
Le disposizioni adottate in ambito comunitario saranno recepite nell'ordinamento nazionale con un decreto legislativo
Novità in arrivo, a partire dal 1° gennaio 2010, nei rapporti transfrontalieri. L'articolo 7 della "legge Iva" (Dpr 633/1972) è destinato ad accogliere le modifiche necessarie per recepire la direttiva comunitaria n. 8 del 12 febbraio 2008, che modificando la precedente n. 112 del 28 novembre 2006, ha fissato nuovi criteri territoriali di tassazione ai fini Iva delle prestazioni di servizio, in considerazione delle trasformazioni intervenute in relazione al volume e alla struttura del commercio dei servizi.
Per l'applicazione dell'imposta, risulta di particolare rilevanza stabilire il luogo dove la prestazione è stata svolta, salvo individuare un criterio sostitutivo laddove sia necessario.
La direttiva 8/2008 premette innanzi tutto quale dovrebbe essere il principio generale ispiratore della normativa relativa all'individuazione del luogo di tassazione, ovvero "il luogo di imposizione dovrebbe essere di norma il luogo in cui avviene il consumo effettivo".
Tuttavia, l'applicazione di tale principio comporterebbe l'introduzione di alcune deroghe "per ragioni sia politiche sia amministrative".
In tal senso, la prima deroga introdotta è costituita dal principio secondo il quale, per le prestazioni di servizi erogate verso soggetti passivi, il luogo della tassazione è costituito da quello in cui è stabilito il destinatario (punto 4 dei considerando).
In relazione a tale principio, va segnalata, inoltre, la rilevante innovazione secondo la quale "i soggetti passivi cui sono ascrivibili anche attività non imponibili dovrebbero essere considerati soggetti passivi per tutti i servizi ad essi resi".
Ciò vuol dire che, per esempio, le prestazioni verso un ente non commerciale dovrebbero essere considerate in ogni caso come effettuate verso un soggetto passivo.
Va anche rilevato che l'ultimo periodo del punto 4) dei considerando sottolinea come tale assunto non dovrebbe essere esteso "alle prestazioni di servizi ricevute da un soggetto passivo per il proprio uso personale o per quello dei suoi dipendenti".
Per le prestazioni verso soggetti privati, il principio generale dovrebbe essere quello secondo cui il luogo di tassazione "è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica" (punto 5 dei considerando).
Effettuata la premessa generale, relativa ai principi a cui la normativa dovrebbe ispirarsi, la direttiva individua ulteriori e più particolari criteri di tassazione.
Tuttavia, prima di tale individuazione, vengono stabiliti dei fondamentali principi in relazione al concetto di soggetto passivo:
a) il soggetto passivo che effettua operazioni non rilevanti, in quanto non considerate cessione di beni o prestazioni di servizi imponibili, "è considerato soggetto passivo riguardo a tutte le prestazioni che gli sono rese"
b) la persona giuridica che non è soggetto passivo, ma è identificata ai fini Iva, è comunque considerata soggetto passivo.
Fatta questa premessa, l'attuale modificato articolo 44 della direttiva 2006/112/Ce, per le prestazioni verso soggetti passivi, stabilisce quanto segue:
1) il luogo delle prestazioni rese a un soggetto passivo è quello in cui il medesimo ha fissato la sede della propria attività economica
2) se i servizi sono effettuati verso una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui lo stesso ha fissato la sede dell'attività economica, il luogo delle prestazioni è quello dove è posta la stabile organizzazione
3) in assenza dell'individuazione di una sede relativa all'attività economica o di una stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi.
Ricordiamo che, secondo la VI direttiva 77/388 Cee (articolo 9, n. 1), per stabile organizzazione deve intendersi "un centro di attività stabile". Ciò vuol dire che vi deve essere l'impiego sia di risorse umane quanto di risorse materiali. Pertanto, non è sufficiente la presenza nel territorio di soli impianti come presupposto per l'applicazione del tributo.
Ha affermato, infatti, la Corte di giustizia europea nella sentenza del 17/7/97 (procedimento C-190/95) che, "affinché un centro di attività possa essere qualificato come stabile, è necessario che presenti un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di servizio considerate".
Viceversa, l'articolo 45 modificato prende in considerazione le prestazioni di servizi rese verso soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte e professione. A tal proposito, viene stabilito che:
1) il luogo delle prestazioni rese a soggetti privati è individuato nella sede dell'attività economica del prestatore
2) se però la prestazione è fornita da una stabile organizzazione, posta in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'attività economica, come luogo della prestazione viene individuato quello in cui è situata la stabile organizzazione
3) in assenza dell'individuazione di una sede relativa all'attività economica o di una stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del prestatore.
Gli articoli 44 e 45 stabiliscono, pertanto, il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi "generiche" a seconda se il committente è soggetto passivo o meno; i modificati articoli successivi stabiliscono, invece, criteri particolari per alcune "specifiche" prestazioni, sintetizzati nella tabella che segue.
NOTE:
1) Comprende le prestazioni di periti, agenti immobiliari, fornitura di alloggio nel settore alberghiero o simili (campi di vacanze, terreni per il campeggio), concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile, preparazione e coordinamento di lavori edili, prestazioni degli architetti eccetera.
2) "È considerato trasporto intracomunitario di beni il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi. Luogo di partenza è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni e luogo di arrivo è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente" (articolo 51, direttiva 2008/8).
3) Sono compresi i servizi prestati dall'organizzatore delle attività.
4) Si considera parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri (articolo 57, direttiva 2008/8).
"Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri": il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità.
"Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri": l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.
Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.
5) Per "noleggio a breve termine" si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni (articolo 56, direttiva 2008/8).
6) Escluse le locazioni di casseforti.
7) Esclusi i mezzi di trasporto.
Per l'applicazione dell'imposta, risulta di particolare rilevanza stabilire il luogo dove la prestazione è stata svolta, salvo individuare un criterio sostitutivo laddove sia necessario.
La direttiva 8/2008 premette innanzi tutto quale dovrebbe essere il principio generale ispiratore della normativa relativa all'individuazione del luogo di tassazione, ovvero "il luogo di imposizione dovrebbe essere di norma il luogo in cui avviene il consumo effettivo".
Tuttavia, l'applicazione di tale principio comporterebbe l'introduzione di alcune deroghe "per ragioni sia politiche sia amministrative".
In tal senso, la prima deroga introdotta è costituita dal principio secondo il quale, per le prestazioni di servizi erogate verso soggetti passivi, il luogo della tassazione è costituito da quello in cui è stabilito il destinatario (punto 4 dei considerando).
In relazione a tale principio, va segnalata, inoltre, la rilevante innovazione secondo la quale "i soggetti passivi cui sono ascrivibili anche attività non imponibili dovrebbero essere considerati soggetti passivi per tutti i servizi ad essi resi".
Ciò vuol dire che, per esempio, le prestazioni verso un ente non commerciale dovrebbero essere considerate in ogni caso come effettuate verso un soggetto passivo.
Va anche rilevato che l'ultimo periodo del punto 4) dei considerando sottolinea come tale assunto non dovrebbe essere esteso "alle prestazioni di servizi ricevute da un soggetto passivo per il proprio uso personale o per quello dei suoi dipendenti".
Per le prestazioni verso soggetti privati, il principio generale dovrebbe essere quello secondo cui il luogo di tassazione "è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica" (punto 5 dei considerando).
Effettuata la premessa generale, relativa ai principi a cui la normativa dovrebbe ispirarsi, la direttiva individua ulteriori e più particolari criteri di tassazione.
Tuttavia, prima di tale individuazione, vengono stabiliti dei fondamentali principi in relazione al concetto di soggetto passivo:
a) il soggetto passivo che effettua operazioni non rilevanti, in quanto non considerate cessione di beni o prestazioni di servizi imponibili, "è considerato soggetto passivo riguardo a tutte le prestazioni che gli sono rese"
b) la persona giuridica che non è soggetto passivo, ma è identificata ai fini Iva, è comunque considerata soggetto passivo.
Fatta questa premessa, l'attuale modificato articolo 44 della direttiva 2006/112/Ce, per le prestazioni verso soggetti passivi, stabilisce quanto segue:
1) il luogo delle prestazioni rese a un soggetto passivo è quello in cui il medesimo ha fissato la sede della propria attività economica
2) se i servizi sono effettuati verso una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui lo stesso ha fissato la sede dell'attività economica, il luogo delle prestazioni è quello dove è posta la stabile organizzazione
3) in assenza dell'individuazione di una sede relativa all'attività economica o di una stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi.
Ricordiamo che, secondo la VI direttiva 77/388 Cee (articolo 9, n. 1), per stabile organizzazione deve intendersi "un centro di attività stabile". Ciò vuol dire che vi deve essere l'impiego sia di risorse umane quanto di risorse materiali. Pertanto, non è sufficiente la presenza nel territorio di soli impianti come presupposto per l'applicazione del tributo.
Ha affermato, infatti, la Corte di giustizia europea nella sentenza del 17/7/97 (procedimento C-190/95) che, "affinché un centro di attività possa essere qualificato come stabile, è necessario che presenti un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di servizio considerate".
Viceversa, l'articolo 45 modificato prende in considerazione le prestazioni di servizi rese verso soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte e professione. A tal proposito, viene stabilito che:
1) il luogo delle prestazioni rese a soggetti privati è individuato nella sede dell'attività economica del prestatore
2) se però la prestazione è fornita da una stabile organizzazione, posta in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'attività economica, come luogo della prestazione viene individuato quello in cui è situata la stabile organizzazione
3) in assenza dell'individuazione di una sede relativa all'attività economica o di una stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del prestatore.
Gli articoli 44 e 45 stabiliscono, pertanto, il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi "generiche" a seconda se il committente è soggetto passivo o meno; i modificati articoli successivi stabiliscono, invece, criteri particolari per alcune "specifiche" prestazioni, sintetizzati nella tabella che segue.
Articolo | Tipologia di prestazione | Committente | Luogo di tassazione |
| 47 | Servizi relativi a beni immobili(1) | Il luogo in cui è situato il bene | |
| 48 | Trasporto passeggeri | Non soggetto passivo | Il luogo dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse |
| 49 | Trasporto di beni extracomunitario | Non soggetto passivo | Il luogo dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse |
| 50 | Trasporto di beni comunitario(2) | Non soggetto passivo | Il luogo di partenza del trasporto |
| 53 | Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi ed affini, servizi accessori ai trasporti, fiere ed esposizioni(3) | Soggetto passivo e non soggetto passivo | Il luogo in cui le attività si svolgono materialmente |
| 54 | Attività accessorie ai trasporti (carico, scarico, movimentazione ecc.) | Non soggetto passivo | Il luogo in cui le attività si svolgono materialmente |
| 54 | Perizie e lavori relativi a beni mobili materiali | Non soggetto passivo | Il luogo in cui le attività si svolgono materialmente |
| 55 | Servizi di ristorazione e di catering, diversi da quelli effettuati a bordo di navi, di aerei e di treni, nel percorso del viaggio intracomunitario di passeggeri | Soggetto passivo e non soggetto passivo | Il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite |
| 57 | Servizi di ristorazione e di catering, effettuati a bordo di navi, di aerei e di treni, nel percorso del viaggio intracomunitario di passeggeri | Soggetto passivo e non soggetto passivo | Il luogo di partenza del trasporto di passeggeri(4) |
| 56 | Noleggio a breve termine di mezzi di trasporto(5) | Soggetto passivo e non soggetto passivo | Il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario |
| 58 | Prestazioni di servizi elettronici rese da un soggetto passivo extracomunitario | Non soggetto passivo | Il luogo in cui il committente non soggetto passivo è stabilito, domiciliato o abitualmente residente |
| 59 | Cessioni e concessioni di diritti d'autore, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e di commercio, prestazioni pubblicitarie, consulenze di ingegneri, avvocati, periti contabili, elaborazione di dati e fornitura d'informazioni, obbligo di astenersi da una attività professionale, operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative(6), messa a disposizione di personale, locazione di un bene mobile(7), fornitura dell'accesso a sistemi di distribuzione di gas ed energia elettrica, servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, servizi prestati per via elettronica | Non soggetto passivo extracomunitario | Il luogo in cui detta persona è stabilita, domiciliata o abitualmente residente. |
NOTE:
1) Comprende le prestazioni di periti, agenti immobiliari, fornitura di alloggio nel settore alberghiero o simili (campi di vacanze, terreni per il campeggio), concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile, preparazione e coordinamento di lavori edili, prestazioni degli architetti eccetera.
2) "È considerato trasporto intracomunitario di beni il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi. Luogo di partenza è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni e luogo di arrivo è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente" (articolo 51, direttiva 2008/8).
3) Sono compresi i servizi prestati dall'organizzatore delle attività.
4) Si considera parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri (articolo 57, direttiva 2008/8).
"Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri": il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità.
"Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri": l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.
Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.
5) Per "noleggio a breve termine" si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni (articolo 56, direttiva 2008/8).
6) Escluse le locazioni di casseforti.
7) Esclusi i mezzi di trasporto.
Alfonso Russo
pubblicato Venerdì 25 Settembre 2009
I più letti
A decidere sull’applicabilità dell’inversione contabile è la possibile utilizzazione del meccanismo all’interno dei pc e non la loro effettiva destinazione finale
Da quest’anno obbligatorio anche per le Poste e Ferrovie, va utilizzato dai sostituti per comunicare l’indirizzo presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
L’Agenzia delle Entrate torna sulla questione già affrontata con la risoluzione n. 26/E del 7 marzo scorso, approfondendone i contenuti e ribadendo il principio di fondo
Completano la vetrina on line delle dichiarazioni 2012, nelle quali sono recepite le modifiche ispirate dalle tante novità normative intervenute sulla disciplina lo scorso anno
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Dello stesso autore
4/12/2008
Sanzione ridotta a un dodicesimo del minimo se la violazione viene regolarizzata entro 30 giorni
1/12/2008
Il differimento dell'esigibilità si protrae fino a un anno dal momento di effettuazione dell'operazione
26/3/2008
Copiosa la giurisprudenza di legittimità per assicurare il rispetto del metodo Iva comunitario
26/2/2008
L'intento è contrastare comportamenti fraudolenti tesi ad acquisire il controllo di soggetti al solo fine di utilizzare le eccedenze creditorie
Notizie correlate
- Per il luogo delle prestazioni di servizi in arrivo nuovi criteri
- 25/7/2008
- Sono quelli introdotti, ai fini Iva, dalla direttiva Ue 2008 che armonizza l’assetto normativo per combattere
- Prestazioni di trasporto di merci internazionali e comunitarie
- 3/5/2005

- Normativa e prassi amministrativa
- I trasporti intracomunitari di beni
- 11/10/2004

- Nozione, determinazione della territorialità, adempimenti fiscali
- Territorialità Iva, nuove regole Ue in vigore a partire dal 1° gennaio
- 31/12/2009

- In attesa del Dlgs che recepisca le norme comunitarie, prime istruzioni operative in una circolare dell'Agenzia
Archivio Attualità
Febbraio, 2012
(6)
Gennaio, 2012
(22)
Dicembre, 2011
(31)
Novembre, 2011
(14)
Ottobre, 2011
(26)
Settembre, 2011
(15)
Agosto, 2011
(9)
Luglio, 2011
(19)
Giugno, 2011
(23)
Maggio, 2011
(21)
Aprile, 2011
(35)
Marzo, 2011
(41)


















