Lunedì 21 Maggio 2012 - Aggiornato alle 11:07
Normativa e prassi
Cellulare meno caro per le Agenzie fiscali
Estesa loro l’esenzione dalla tassa sulle concessioni governative prevista per le Amministrazioni statali
L’Agenzia delle entrate non deve corrispondere le tasse sulle concessioni governative per ottenere la licenza per l’impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. La circostanza è stata chiarita con la risoluzione n. 44/E del 12 febbraio.
Il problema era stato sollevato dalla stessa Agenzia, dal momento che un gestore e fornitore di servizi di telefonia mobile applicava il tributo in questione anche ai contratti stipulati con le Entrate, sulla base della circostanza che "…l’art. 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/72 non prevede espressamente l’esenzione dal tributo per le Amministrazioni dello Stato e, pertanto, prudenzialmente, a tali soggetti il tributo risulterebbe applicabile".
L’articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972, prevedendo, infatti, la corresponsione della tassa di concessione governativa, per la "Licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione…", nulla stabilisce riguardo al soggetto che deve corrispondere la tassa.
L’Amministrazione finanziaria più volte ha dovuto precisare che solo lo Stato, in quanto titolare di ogni diritto o facoltà, a differenza di altri soggetti che, per l’esercizio di determinate attività necessitano di apposite autorizzazioni (licenze), non dovendo rimuovere limiti, per il libero esercizio delle medesime, non necessita di alcuna licenza o documento sostitutivo (risoluzioni nn. 154/2000, 107/2003, 109/2004, 55/2005).
Quello appena enunciato è però un principio di carattere generale, applicabile alle sole Amministrazioni statali che, per questo motivo, nonostante la mancanza di una espressa previsione esentativa, sono le uniche a non corrispondere la tassa sulle concessioni governative.
"Dal regime di favore sopra delineato restano, invece, escluse tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vale a dire quelle non riconducibili allo Stato titolare di ogni diritto e facoltà".
Tuttavia, per quanto concerne il trattamento tributario al quale sono soggette le Agenzie fiscali, è intervenuto l’articolo 1, comma 295, della Finanziaria 2007, il quale, recando una disposizione speciale, secondo cui "alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642", ai fini dell’applicazione delle norme espressamente individuate dalla legge finanziaria per il 2007 – tra le quali rientrano anche quelle dettate dal Dpr 641/1972 – alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato, con la conseguenza che l’agenzia delle Entrate, in particolare, non è tenuta alla corresponsione della tassa sulle concessioni governative, prevista dall’articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972.
Il problema era stato sollevato dalla stessa Agenzia, dal momento che un gestore e fornitore di servizi di telefonia mobile applicava il tributo in questione anche ai contratti stipulati con le Entrate, sulla base della circostanza che "…l’art. 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/72 non prevede espressamente l’esenzione dal tributo per le Amministrazioni dello Stato e, pertanto, prudenzialmente, a tali soggetti il tributo risulterebbe applicabile".
L’articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972, prevedendo, infatti, la corresponsione della tassa di concessione governativa, per la "Licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione…", nulla stabilisce riguardo al soggetto che deve corrispondere la tassa.
L’Amministrazione finanziaria più volte ha dovuto precisare che solo lo Stato, in quanto titolare di ogni diritto o facoltà, a differenza di altri soggetti che, per l’esercizio di determinate attività necessitano di apposite autorizzazioni (licenze), non dovendo rimuovere limiti, per il libero esercizio delle medesime, non necessita di alcuna licenza o documento sostitutivo (risoluzioni nn. 154/2000, 107/2003, 109/2004, 55/2005).
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Tuttavia, per quanto concerne il trattamento tributario al quale sono soggette le Agenzie fiscali, è intervenuto l’articolo 1, comma 295, della Finanziaria 2007, il quale, recando una disposizione speciale, secondo cui "alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642", ai fini dell’applicazione delle norme espressamente individuate dalla legge finanziaria per il 2007 – tra le quali rientrano anche quelle dettate dal Dpr 641/1972 – alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato, con la conseguenza che l’agenzia delle Entrate, in particolare, non è tenuta alla corresponsione della tassa sulle concessioni governative, prevista dall’articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972.
pubblicato Mercoledì 13 Febbraio 2008
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