Attualità
Compensazioni ruoli - rimborsi: via allo scambio dati tra Entrate ed Equitalia
Pronte le specifiche tecniche per la trasmissione dei flussi informativi
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Compensazione volontaria tra debiti iscritti a ruolo e crediti d’imposta: parte la procedura informatica per lo scambio di informazioni Entrate – Equitalia. Un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia individua le specifiche tecniche (allegato 1) per la trasmissione delle informazioni e le modalità di rendicontazione e movimentazione delle somme sulle contabilità speciali, chiarendo i dettagli operativi della procedura (allegato 2 al provvedimento).
La disciplina del pagamento dei ruoli mediante compensazione volontaria è contenuta nell’articolo 28-ter del Dpr 602/73, introdotto dal collegato alla Finanziaria 2007 (Dl 262/2006). In particolare, la norma prevede che, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica una segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il debito, mettendogli inoltre a disposizione sulla contabilità speciale le somme da rimborsare.

Una volta ricevuta la segnalazione, sarà compito del concessionario notificare all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo temporaneamente l’azione di recupero e invitando il debitore a comunicare, entro sessanta giorni, se intende accettare la proposta. In caso affermativo, l’agente della riscossione riversa le somme, nei limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo. Viceversa, in caso di rifiuto o in assenza di un riscontro tempestivo alla proposta, la sospensione viene meno e il concessionario comunica all’Agenzia di non aver ottenuto l’adesione del contribuente.

Restano escluse dalla procedura di compensazione le partite di ruolo oggetto di sgravio, di sospensione o rateazione, e quelle per le quali sono stati effettuati versamenti - ex art. 12 della legge n. 289/2002 - o per le quali sono stati eseguiti pagamenti ai sensi dell’art. 25, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 472/1997. Il provvedimento è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it.

 

 

 
Chiara Ciranda
pubblicato Venerdì 1 Agosto 2008

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