Lunedì 20 Maggio 2013 - Aggiornato alle 18:56
Attualità
Comunicazione annuale dati Iva
invio in scadenza il 28 febbraio
invio in scadenza il 28 febbraio
Consente di quantificare le “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario
Scadenza in arrivo per la comunicazione annuale dati Iva. Entro il 28 febbraio, i titolari di partita Iva dovranno provvedere all’invio in modalità telematica, tramite l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate o su quello del ministero dell’Economia e Finanze.
Le informazioni inviate servono a quantificare le “risorse proprie” che ogni Stato deve versare al bilancio Ue.
Sono esonerati dall’adempimento, i contribuenti che anticipano la dichiarazione Iva, presentandola entro febbraio. La novità di quest’anno è che tale possibilità è estesa a tutti i contribuenti, a prescindere se hanno un saldo a credito o a debito: la circolare 1/2011, infatti, ha eliminato la disparità di trattamento che si veniva a creare tra i soggetti che, avendo un credito Iva potevano trasmettere la dichiarazione in via autonoma ed essere esonerati dalla Comunicazione dati e coloro che, invece, avendo un debito d’imposta, non potevano usufruire di tale agevolazione.
Nella comunicazione vanno indicate tutte le operazioni effettuate nel corso dell’anno e, quindi, le risultanze delle liquidazioni periodiche o annuali, in modo da determinare l’Iva eventualmente dovuta o da utilizzare a credito senza tener conto delle possibili operazioni di rettifica e di conguaglio. Non si dovranno, invece, indicare le compensazioni effettuate nel corso dell’anno, l’Iva a credito risultante dal periodo precedente, i rimborsi infrannuali.
L’adempimento riguarda i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili.
Alcune categorie sono, invece, esonerate dall’invio, come i contribuenti che per il 2010 non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva (quelli che effettuano solo operazioni esenti, produttori agricoli con un volume inferiore a 7mila euro, esercenti di giochi che non hanno optato per l’Iva ordinaria, eccetera), le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi, le comunità montane eccetera (vedi articolo 74, comma 1, del Tuir), coloro che sono sottoposti a procedure concorsuali, le persone fisiche che nel 2010 hanno avuto un volume d’affari non superiore a 25mila euro, i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi e, come già ricordato, quelli che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio.
Il mancato invio della comunicazione, o la sua presentazione con dati incompleti o inesatti, comporta una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.
Patrizia De Juliis
pubblicato Mercoledì 23 Febbraio 2011
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