Il certificato di regolarità fiscale necessario per partecipare alle gare pubbliche può essere rilasciato dall’Amministrazione finanziaria ai contribuenti ai quali non sia stata contestata alcuna violazione di obblighi tributari con un atto definitivo.
L’Agenzia delle entrate in una circolare conferma la validità del provvedimento del Direttore adottato il 25 giugno 2001. Viene anche ribadito che l’irregolarità fiscale può essere superata qualora, alla data rispetto alla quale viene richiesta la certificazione, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria sia stata integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.
Gli uffici nel certificato indicheranno separatamente anche le violazioni che non risultano ancora definitivamente accertate. E ciò anche perché la valutazione della sussistenza del requisito della regolarità fiscale relativa al Codice dei contratti pubblici spetta comunque alla stazione appaltante, alla quale l’Agenzia delle entrate deve fornire tutte le informazioni utili alla verifica dello stesso.
I più letti
Notizie correlate
- Appalti pubblici: più trasparenza e meno pendenze con l'erario
- 21/10/2009

- Le condizioni, le fasi della verifica, il modello di certificazione per aggiudicarsi la "regolarità fiscale"
- Appalti e carichi pendenti fiscali, dall'Agenzia nuove istruzioni
- 3/8/2010

- Allineato al Codice dei contratti pubblici il requisito di irregolarità che preclude l'aggiudicazione dei lavori
- “Regolarità fiscale” nelle gare d’appalto: una buona interpretazione
- 20/10/2006

- Chi non ha tecnicamente adempiuto i propri obblighi tributari può sistemare la situazione successivamente ove dimostri, ad esempio, di aver beneficiato di misure di condono
- "Povero" ma in Ferrari, maxiconto a ristoratore
- 30/11/2010

- Le Entrate di Siracusa scoprono evasione da 780mila €, le ricevute fiscali sui fogli di carta










