Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 8:41
Attualità
Contributi eccedenti il minimale:
alle Entrate la competenza sui ruoli
alle Entrate la competenza sui ruoli
Il chiarimento è contenuto nella nota con cui l’Inps impartisce istruzioni operative ai suoi uffici territoriali
Stretta collaborazione tra le strutture periferiche dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate per permettere al Fisco di essere l’unica interfaccia per il contribuente nello svolgimento degli adempimenti connessi all’iscrizione a ruolo dei contributi dovuti in riferimento alla quota di reddito che eccede il minimale.
Questo il principio ispiratore del messaggio n. 21827/2010, con il quale l’istituto previdenziale impartisce ai propri uffici territoriali le dovute “istruzioni d’uso”.
Chi iscrive a ruolo
La nota ricorda, innanzitutto, che, ai sensi della disposizione contenuta nell’articolo 32-bis del decreto legge n. 185/2008, l’iscrizione a ruolo dei contributi e premi dovuti, principalmente da artigiani e commercianti, sulla quota di reddito che supera il minimale e che a seguito della notifica della comunicazione di irregolarità e degli atti di accertamento non risultano versati all’erario, spetta all’Amministrazione finanziaria.
Così i contribuenti, a partire dal mese di luglio di quest’anno, si sono visti recapitare al proprio domicilio le cartelle di pagamento dall’Agenzia delle Entrate derivanti dai controlli effettuati, sia ai fini fiscali che contributivi, sulla annualità 2006.
La norma, quindi, individua nell’Agenzia delle Entrate, a cui compete il controllo e la verifica delle dichiarazioni dei redditi, l’unico interlocutore per il contribuente anche nel caso in cui le verifiche comportino effetti sugli obblighi previdenziali.
Chi gestisce la cartella di pagamento
Così come indicato nel foglio di avvertenze che accompagna la cartella di pagamento, i contribuenti si dovranno rivolgere direttamente all’ufficio delle Entrate, indicato nella sezione “Dettaglio Addebiti”, per ricevere chiarimenti, indirizzare eventuali contestazioni per ottenere l’annullamento del ruolo o lo sgravio della cartella nel caso in cui il pagamento della somma richiesta sia stato effettuato prima dell’iscrizione a ruolo.
In particolare, nel caso in cui il debito sia stato già onorato direttamente presso l’istituto previdenziale, l’interessato deve farsi rilasciare dall’Inps la certificazione attestante l’avvenuta regolarizzazione sulla base del reddito verificato dal Fisco. A tal fine, gli uffici dell’Ente emettono un “estratto debitorio”, che riporta il valore del reddito denunciato all’istituto e l’importo della contribuzione versata. Con questo documento, timbrato e sottoscritto, e una copia del modello di pagamento F24, il contribuente può richiedere al competente ufficio delle Entrate lo sgravio della cartella per l’importo corrispondente ai contributi versati.
L’eventuale somma che a seguito dello sgravio dovesse risultare a credito del contribuente sarà rimborsata dall’Agente per la riscossione.
A chi chiedere la sospensione ricorso
Il contribuente, che contro l’iscrizione a ruolo ricorre al Giudice del lavoro, può ottenere, da quest’ultimo, in via giudiziale, la sospensione della cartella per gravi motivi. Sarà sua cura, poi, notificare il relativo provvedimento all’Agente della riscossione, per i successivi adempimenti di competenza.
E’ invece esclusa la possibilità per il contribuente, che ha proposto ricorso alla sede Inps, di richiedere la sospensione in via amministrativa della cartella di pagamento.
Come ottenere la rateizzazione
Per ottenere l’ok al pagamento dilazionato degli importi addebitati con la cartella, il contribuente deve rivolgersi al competente Agente della riscossione, al quale spetta la valutazione in merito alla sua concessione.
Lilia Chini
pubblicato Martedì 31 Agosto 2010
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