Lunedì 21 Maggio 2012 - Aggiornato alle 11:07
Attualità
Contro l’evasione la ricetta si chiama cooperazione
Per il Consiglio europeo occorre intensificare lo scambio di informazioni, soprattutto con i Paesi terzi
L’organo comunitario, con una nota recente, ha reso pubbliche le proprie conclusioni in merito ad alcune questioni concernenti la disciplina dei redditi da risparmio a livello internazionale e il coordinamento degli organi doganali. Il Consiglio europeo nel contesto del meeting che si è svolto a Bruxelles lo scorso 14 maggio 2008 e presieduto dal ministro sloveno delle Finanze, Mr Andrei Bajuk, ha approvato in via provvisoria le procedure per garantire il controllo e la stabilità del settore finanziario. Dal dibattito è emersa la convinzione di ricorrere alla cooperazione internazionale, soprattutto per scongiurare i fenomeni legati all’evasione fiscale. Fra i temi affrontati, il Consiglio Ue ha fatto il punto sugli effetti prodotti dalla direttiva n. 2003/48/EC riguardante il trattamento in ambito comunitario dei redditi da risparmio. Meglio nota come "direttiva risparmio", la fonte normativa comunitaria ha riformato profondamente la disciplina dei redditi e delle altre somme percepite a titolo di interessi. Entrata in vigore l’1 luglio 2005, a breve ricorrerà il suo terzo anniversario. Secondo l’articolo 18 della direttiva, la Commissione europea è tenuta a presentare, alla scadenza del primo triennio, un report sugli effetti prodotti e i risultati generati. Il Consiglio, oltre a sollecitare la presentazione di tale relazione da parte del supremo organo esecutivo europeo, ha fornito alcune direttive e linee guida ausiliarie rispetto agli obiettivi della direttiva di specie.
Intensificare la cooperazione
Per Bruxelles, in particolare, occorre intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni non soltanto fra gli Stati appartenenti all’Unione europea ma anche e soprattutto con i Paesi terzi che, per le peculiarità della loro normativa interna in materia di redditi da risparmio, particolarmente conveniente rispetto a quella vigente in Europa, sono in grado di attrarre i trasferimenti di capitale a titolo di investimento provenienti dai territori dell’Ue. Oltre che di redditi da risparmio, nell’incontro si è discusso delle strategie per rafforzare i poteri e il ruolo delle Dogane nella lotta all’evasione e ai fenomeni fraudolenti e come coordinare le attività svolte, a livello comunitario, dagli organi di confine dei diversi Stati membri. Nel meeting si è anche discusso delle relazioni commerciali con Cina e Korea, dei rapporti di collaborazione nel settore energetico con il Turkemenistan e di tematiche ambientali.
La direttiva risparmio
La tassazione dei redditi da risparmio a livello comunitario è disciplinata dalla direttiva europea n. 48 del 2003. L’obiettivo della direttiva era di acconsentire la tassazione degli interessi pagati da uno Stato membro ai soggetti residenti in un altro Stato comunitario sulla scorta della normativa in essere in quest’ultimo Stato. Per permettere la tassazione di tali redditi nel Paese di residenza del percettore, è previsto uno scambio di informazioni fra i diversi Stati contenente i dati sui redditi da risparmio erogati. Per alcuni Stati in cui lo scambio di informazioni non è totale, la direttiva ha previsto alcune deroghe a tale sistema. In particolare Belgio, Lussemburgo e Austria beneficiano di una deroga che li autorizza ad applicare una ritenuta sui redditi di specie corrisposti a soggetti non residenti. Tale ritenuta, prevista in misura variabile dal 15 al 35% a seconda del periodo di erogazione, dovrà tuttavia essere redistribuita agli altri Stati comunitari di residenza dei percettori per il 75% del loro ammontare, mentre il restante 25% può essere trattenuto dallo Stato in cui tali redditi vengono erogati a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute. La stessa disciplina, sulla base di accordi internazionali, è applicata con alcuni Paesi terzi, ovvero Stati Uniti, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera. Con alcune zone franche ubicate in territori della Gran Bretagna e dell’Olanda, è stata riconosciuta la possibilità di scegliere se applicare la ritenuta o procedere con lo scambio di informazioni. Spetta al Consiglio Ue ora il compito di valutare i risultati prodotti della direttiva alla luce, soprattutto, del report della Commissione europea predisposto ai sensi dell’articolo 18 della fonte comunitaria di specie.
I problemi riscontrati e le possibili soluzioni
Il dibattito sulla "direttiva risparmio" ha portato alla discussione su tre punti principali: la definizione di percettore effettivo, quella di agente e quella di interesse. Come già auspicato da alcuni Stati membri, l’applicazione della direttiva dovrebbe essere allargata a tutte le categorie di finanziamenti assimilabili a debiti (prevalenza della sostanza sulla forma). Ci si chiede, inoltre, se gli obiettivi di tale fonte comunitaria possano essere estesi anche alle persone giuridiche e, quindi, la stessa possa trovare applicazione per dividendi, capital gains ecc.
Le disposizioni in materia di Dogane
In materia di Unione doganale, il Consiglio europeo, nel sottolineare il ruolo centrale delle Dogane nella lotta contro l’evasione fiscale, la contraffazione e la tutela degli interessi comunitari nel settore commerciale e in quello finanziario, ha invitato la Commissione europea a mettere a punto un programma per formalizzare gli obiettivi di collaborazione internazionale fra i diversi Stati membri e, allo stesso tempo, tutelare le priorità poste alla base dell’Unione europea. L’obiettivo è quello di rendere ancora più produttiva l’attività svolta dagli organi di confine, sfruttando appieno le sinergie fra le diverse Amministrazioni doganali.
Intensificare la cooperazione
Per Bruxelles, in particolare, occorre intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni non soltanto fra gli Stati appartenenti all’Unione europea ma anche e soprattutto con i Paesi terzi che, per le peculiarità della loro normativa interna in materia di redditi da risparmio, particolarmente conveniente rispetto a quella vigente in Europa, sono in grado di attrarre i trasferimenti di capitale a titolo di investimento provenienti dai territori dell’Ue. Oltre che di redditi da risparmio, nell’incontro si è discusso delle strategie per rafforzare i poteri e il ruolo delle Dogane nella lotta all’evasione e ai fenomeni fraudolenti e come coordinare le attività svolte, a livello comunitario, dagli organi di confine dei diversi Stati membri. Nel meeting si è anche discusso delle relazioni commerciali con Cina e Korea, dei rapporti di collaborazione nel settore energetico con il Turkemenistan e di tematiche ambientali.
La direttiva risparmio
La tassazione dei redditi da risparmio a livello comunitario è disciplinata dalla direttiva europea n. 48 del 2003. L’obiettivo della direttiva era di acconsentire la tassazione degli interessi pagati da uno Stato membro ai soggetti residenti in un altro Stato comunitario sulla scorta della normativa in essere in quest’ultimo Stato. Per permettere la tassazione di tali redditi nel Paese di residenza del percettore, è previsto uno scambio di informazioni fra i diversi Stati contenente i dati sui redditi da risparmio erogati. Per alcuni Stati in cui lo scambio di informazioni non è totale, la direttiva ha previsto alcune deroghe a tale sistema. In particolare Belgio, Lussemburgo e Austria beneficiano di una deroga che li autorizza ad applicare una ritenuta sui redditi di specie corrisposti a soggetti non residenti. Tale ritenuta, prevista in misura variabile dal 15 al 35% a seconda del periodo di erogazione, dovrà tuttavia essere redistribuita agli altri Stati comunitari di residenza dei percettori per il 75% del loro ammontare, mentre il restante 25% può essere trattenuto dallo Stato in cui tali redditi vengono erogati a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute. La stessa disciplina, sulla base di accordi internazionali, è applicata con alcuni Paesi terzi, ovvero Stati Uniti, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera. Con alcune zone franche ubicate in territori della Gran Bretagna e dell’Olanda, è stata riconosciuta la possibilità di scegliere se applicare la ritenuta o procedere con lo scambio di informazioni. Spetta al Consiglio Ue ora il compito di valutare i risultati prodotti della direttiva alla luce, soprattutto, del report della Commissione europea predisposto ai sensi dell’articolo 18 della fonte comunitaria di specie.
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Gianluca De Zarlo
pubblicato Sabato 31 Maggio 2008
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