Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Attualità
Dall’oggettiva impossibilità
tempi supplementari per lo scudo
tempi supplementari per lo scudo
Entro il 18 dicembre gli intermediari dovranno versare la provvista ricevuta per le operazioni di emersione
Extra time fino al 31 dicembre del prossimo anno per quanti fossero oggettivamente impossibilitati a perfezionare le operazioni di emersione legate allo scudo fiscale. Ma quali possono essere queste “cause oggettive non dipendenti dalla sua volontà” che consentono al contribuente (tenuto comunque, entro il 15 dicembre 2009, a versare l’imposta straordinaria e ad avviare le procedure necessarie a consentire l’effettivo rimpatrio e/o la regolarizzazione delle attività detenute all’estero) di completare l’iter entro il “termine lungo”?
L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 49/E, aveva fatto riferimento, in via del tutto esemplificativa, alla seguente casistica (già rinvenibile in un altro documento di prassi, la circolare n. 24/2002).
In caso di rimpatrio:
- ritardi nel materiale trasferimento delle attività da parte degli intermediari non residenti (ad esempio, ritardi nell’esecuzione dei bonifici transfrontalieri o nell’incasso di assegni)
- necessità di attendere la scadenza di eventuali operazioni a termine già effettuate dall’interessato con riferimento alle attività destinate al rimpatrio
- necessità di completare le operazioni di liquidazione delle attività ai fini del rimpatrio del relativo controvalore
- necessità di attendere l’acquisizione della documentazione attestante la titolarità delle partecipazioni non rappresentate da titoli.
In caso di regolarizzazione:
- necessità di attendere l’esatta individuazione della composizione delle attività da regolarizzare da parte dell’intermediario non residente
- necessità di acquisire la documentazione dell’intermediario non residente attestante l’esistenza delle attività finanziarie da regolarizzare
- necessità di acquisire la formale redazione delle eventuali perizie di stima al fine di attestare il valore delle attività da regolarizzare diverse da quelle finanziarie (tra i quali, gioielli, oggetti d’arte, immobili).
Si ricorda che, nelle ipotesi in esame, gli effetti della regolarizzazione si producono fin dalla data di pagamento dell’imposta straordinaria da parte del contribuente, con riferimento all’importo indicato nella dichiarazione riservata prodotta in via definitiva all’atto della rimozione delle cause ostative: “alla rimozione di queste ultime, la dichiarazione riservata originariamente presentata deve essere sostituita da una nuova dichiarazione che evidenzia l’importo effettivamente rimpatriato. Su tale ultimo importo si producono gli effetti dello scudo fiscale anche qualora sia intervenuta un’attività di controllo nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda dichiarazione. In sostanza, la definizione degli importi per i quali opera lo scudo fiscale è sospesa fino alla data di rilascio della seconda dichiarazione riservata” (circolare n. 49/E).
Nuova scadenza per gli intermediari
Gli intermediari che effettuano, per conto dei clienti, operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di attività detenute all'estero dovranno provvedere a versare l'imposta straordinaria, con il modello F24, utilizzando la provvista fornita dal contribuente o prelevata dalle attività emerse, entro il 18 dicembre 2009.Il nuovo termine discende direttamente dal Dl 168/2009, con il quale è stata sancita la riduzione (dal 99 al 79%) dell'acconto Irpef per il 2009 e previsto che i conseguenti minori incassi siano coperti dalle entrate derivanti dallo scudo fiscale.
A tale scopo, il provvedimento direttoriale del 30 novembre interviene sui termini di versamento dell'imposta straordinaria da parte degli intermediari, che, in base alla normativa della precedente versione dello scudo (Dl 350/2001, articolo 13, comma 2) cui rimanda quella attuale, avrebbero dovuto provvedervi entro il 16 del mese successivo, quindi a gennaio 2010. Dal momento, però, che lo "sconto" concesso per l'acconto Irpef 2009 deve essere compensato con entrate dello stesso anno, il termine per versare l'imposta straordinaria relativa alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione è stato fissato al prossimo 18 dicembre.
r.fo.
pubblicato Martedì 1 Dicembre 2009
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