Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 8:41
Attualità
Dalle rivalutazioni agli interessi.
Un solo incontro, tante soluzioni
Un solo incontro, tante soluzioni
Le risposte dell'agenzia delle Entrate ai quesiti posti dai professionisti nell'ambito della "diretta Map"
Nell'ipotesi si intenda rivalutare sia il fabbricato che l'area sottostante occorre necessariamente individuare separatamente, con una perizia di stima o sulla base di una valutazione degli amministratori, i loro maggior valori. Non è, cioè, possibile basarsi su una perizia complessiva dell'immobile, ripartendo poi il valore globale secondo le regole forfettarie dettate per lo scorporo (30% all'area e 70% al fabbricato industriale) dal Dl 223/2006. Questo è solo uno dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate nell'ambito della "diretta Map" del 28 maggio. Un incontro nel corso del quale i funzionari della direzione centrale Normativa e Contenzioso, nel rispondere ai quesiti formulati dai professionisti, hanno reso ancora più espliciti e completi concetti e principi già espressi in precedenti documenti di prassi.
Irap
In tema di Irap, ad esempio, è stato ribadito che, per coerenza di sistema, continua a esplicare effetto il principio in base al quale plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali rientrano nella base imponibile dell'imposta, a meno che non derivino da un trasferimento d'azienda. E', di conseguenza, attratta a tassazione la plusvalenza - figlia di un processo di ristrutturazione aziendale - generata dalla cessione di un capannone industriale che, in quanto "straordinaria", è iscritta alla voce E20) del conto economico.
I quesiti sull'imposta regionale sulle attività produttive sono stati, inoltre, lo spunto per affermare la spettanza della deduzione forfetaria del 10% dell'Irap dall'Ires, nel caso in bilancio, come unico costo assimilato a quello di lavoro dipendenti, siano presenti i compensi agli amministratori, contabilizzati, peraltro, alla voce B7) ("Costi per servizi") del conto economico.
La deduzione, difatti, è riferita - forfetariamente e non analiticamente - all'imposta dovuta, oltre che sugli interessi passivi, sulla quota imponibile delle "spese per il personale dipendente e assimilato". Una locuzione che, per i tecnici delle Entrate, testimonia la volontà del legislatore di riferirsi, appunto, alle spese assimilabili a quelle di lavoro dipendente e, quindi, anche alle retribuzioni erogate agli amministratori. Chiaramente a condizione che questi non agiscano nell'ambito della loro attività professionale. Situazione che renderebbe il compenso, integralmente deducibile dalla base imponibile Irap, non rilevante ai fini della deduzione.
Confermata, infine, l'irrilevanza, a prescindere dalla loro collocazione in bilancio, delle poste di natura estimativa. Nel caso specifico, il riferimento era agli accantonamenti per rischi e oneri, componenti negativi che, in ogni modo, incideranno sul tributo, all'atto dell'utilizzo del fondo o dello stralcio dello stesso, mediante variazioni in diminuzione della base imponibile operate in dichiarazione (per il costo non transitato a conto economico nel primo caso, per sterilizzare la sopravvenienza attiva nel secondo).
Interessi passivi
Rilevanza a intermittenza per gli sconti "pronta cassa".
E' la stessa norma (l'articolo 96, comma 3, del Tuir) a sancire la non computabilità, nel meccanismo di deduzione degli interessi passivi, di quelli derivanti da rapporti di natura commerciale ("… assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi…con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura").
Di conseguenza, e a chiaro vantaggio del contribuente, mentre sono esclusi dalla disciplina gli sconti "pronto cassa" passivi, assumono rilevanza quelli attivi.
Un chiarimento, in tema, è arrivato anche in relazione alla corretta compilazione del rigo RF119 del modello Unico: nel caso il Rol è negativo, il valore da inserire alla colonna 1 sarà pari a zero. Per quanto riguarda la colonna 2, invece, in cui va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30% del risultato operativo lordo, andranno inseriti, in base all'esercizio di competenza, gli importi di 10mila o 5mila euro, corrispondenti alle franchigie di deducibilità immediata degli interessi passivi al netto di quelli attivi, operanti - in ogni caso e indipendentemente dall'ammontare del Rol - per il primo e il secondo periodo di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Irap
In tema di Irap, ad esempio, è stato ribadito che, per coerenza di sistema, continua a esplicare effetto il principio in base al quale plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali rientrano nella base imponibile dell'imposta, a meno che non derivino da un trasferimento d'azienda. E', di conseguenza, attratta a tassazione la plusvalenza - figlia di un processo di ristrutturazione aziendale - generata dalla cessione di un capannone industriale che, in quanto "straordinaria", è iscritta alla voce E20) del conto economico.
I quesiti sull'imposta regionale sulle attività produttive sono stati, inoltre, lo spunto per affermare la spettanza della deduzione forfetaria del 10% dell'Irap dall'Ires, nel caso in bilancio, come unico costo assimilato a quello di lavoro dipendenti, siano presenti i compensi agli amministratori, contabilizzati, peraltro, alla voce B7) ("Costi per servizi") del conto economico.
La deduzione, difatti, è riferita - forfetariamente e non analiticamente - all'imposta dovuta, oltre che sugli interessi passivi, sulla quota imponibile delle "spese per il personale dipendente e assimilato". Una locuzione che, per i tecnici delle Entrate, testimonia la volontà del legislatore di riferirsi, appunto, alle spese assimilabili a quelle di lavoro dipendente e, quindi, anche alle retribuzioni erogate agli amministratori. Chiaramente a condizione che questi non agiscano nell'ambito della loro attività professionale. Situazione che renderebbe il compenso, integralmente deducibile dalla base imponibile Irap, non rilevante ai fini della deduzione.
Confermata, infine, l'irrilevanza, a prescindere dalla loro collocazione in bilancio, delle poste di natura estimativa. Nel caso specifico, il riferimento era agli accantonamenti per rischi e oneri, componenti negativi che, in ogni modo, incideranno sul tributo, all'atto dell'utilizzo del fondo o dello stralcio dello stesso, mediante variazioni in diminuzione della base imponibile operate in dichiarazione (per il costo non transitato a conto economico nel primo caso, per sterilizzare la sopravvenienza attiva nel secondo).
Interessi passivi
Rilevanza a intermittenza per gli sconti "pronta cassa".
E' la stessa norma (l'articolo 96, comma 3, del Tuir) a sancire la non computabilità, nel meccanismo di deduzione degli interessi passivi, di quelli derivanti da rapporti di natura commerciale ("… assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi…con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura").
Di conseguenza, e a chiaro vantaggio del contribuente, mentre sono esclusi dalla disciplina gli sconti "pronto cassa" passivi, assumono rilevanza quelli attivi.
Un chiarimento, in tema, è arrivato anche in relazione alla corretta compilazione del rigo RF119 del modello Unico: nel caso il Rol è negativo, il valore da inserire alla colonna 1 sarà pari a zero. Per quanto riguarda la colonna 2, invece, in cui va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30% del risultato operativo lordo, andranno inseriti, in base all'esercizio di competenza, gli importi di 10mila o 5mila euro, corrispondenti alle franchigie di deducibilità immediata degli interessi passivi al netto di quelli attivi, operanti - in ogni caso e indipendentemente dall'ammontare del Rol - per il primo e il secondo periodo di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.
a.d.p.
pubblicato Venerdì 29 Maggio 2009
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