Lunedì 21 Maggio 2012 - Aggiornato alle 11:07
Attualità
In Danimarca fare holding val bene una Pex
Condizioni favorevoli nell’ordinamento tributario per l’applicazione della participation exemption ai capital gain e ai dividendi
L’introduzione di un regime holding in Danimarca risale al 1999 ma dal 1° luglio 2001 sono state introdotte modifiche che fanno riferimento all’aumento delle condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta per i dividendi di fonte danese pagati ad azionisti non residenti. L’introduzione di un regime holding in Danimarca risale al 1999 in concomitanza con l’inserimento nell’ordinamento tributario di norme relative alla participation exemption sui dividendi e sui capital gain e al riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della ritenuta alla fonte danese sui dividendi a condizioni particolarmente vantaggiose.
Le modifiche intervenute
Il regime ha però subito importanti modifiche a partire dal 1° luglio 2001 con l’aumento delle condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta per i dividendi di fonte danese pagati ad azionisti non residenti. Ulteriori innovazioni sono state introdotte a seguito dell’implementazione della direttiva su interessi e royalty (2003/49/CEE) e della presentazione al Parlamento danese di una serie di misure. In particolare l’introduzione, a determinate condizioni, di una ritenuta alla fonte sugli interessi del 30 per cento, l’attenuazione delle norme relative alla thin cap, il rafforzamento delle disposizioni relative a entità danesi trasparenti.
Il trattamento dei capital gain
Esaminando in dettaglio le disposizioni l’ordinamento danese prevede condizioni favorevoli per l’applicazione della participation exemption ai capital gain e ai dividendi. I capital gain che derivano dalla vendita di partecipazioni detenute sia in società danesi che in società non residenti sono esenti a condizione che la società danese detenga le partecipazioni per almeno tre anni, la società estera non rientri nel campo applicativo della disciplina Cfc, la società estera rivesta una delle forme giuridiche previste dall’ordinamento danese.
Il trattamento dei dividendi
I dividendi pagati a società residenti all’estero, derivanti da partecipazioni qualificate, sono esenti al ricorrere delle seguenti condizioni: la società residente all’estero detiene almeno il 20 per cento del capitale della controllata danese; la società controllante detiene la partecipazione per almeno un anno; la società sussidiaria che distribuisce i dividendi deve essere costituita come società per azioni o come società a responsabilità limitata. Se al momento della distribuzione dei dividendi il periodo di detenzione non dovesse essere ancora ultimato, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte potrà comunque essere applicata, previo obbligo da parte della casa madre, di versare la ritenuta qualora non fosse possibile soddisfare l’holding period. Un ulteriore requisito per l’esenzione dalla ritenuta è la presentazione da parte della società madre alla sussidiaria o al soggetto che si occupa del pagamento dei dividendi di un certificato che attesti la conformità al periodo di detenzione. I dividenti relativi a partecipazioni non qualificate non beneficiano dell’esenzione e sono soggetti ad una ritenuta del 28 per cento; sono altresì soggetti al pagamento della ritenuta, oltre i dividendi dichiarati, i dividendi occulti, i redditi derivanti dalla cessione di azioni alla società emittente e i redditi derivanti dalla liquidazione.
Il trattamento degli interessi
Per ciò che concerne gli interessi non è dato rinvenire l’applicazione di una ritenuta alla fonte. Tuttavia, come accennato brevemente, sugli interessi maturati dal 2 aprile 2004 e versati a società estere controllate si applica una ritenuta del 30 per cento che non potrà essere applicata nei seguenti casi: il soggetto estero controllato ha una stabile organizzazione in Danimarca cui può essere imputato il reddito da interessi; il prestatore estero collegato risulta tutelato ai sensi della Direttiva interessi e royalty; il prestatore estero collegato risulta tutelato ai sensi di una Convenzione contro la doppia imposizione stipulata dalla Danimarca; il soggetto estero collegato sia controllato da una entità danese (ai sensi della definizione di controllo necessaria all’applicazione della disciplina Cfc); il soggetto estero collegato sia controllato da un soggetto residente in uno Stato che abbia stipulato con la Danimarca una Convenzione contro la doppia imposizione; il soggetto estero è in grado di dimostrare che non sarebbe soggetto alle norme danesi sulla Cfc se fosse controllato da una società residente in Danimarca e, qualora non abbia stipulato un prestito parallelo di garanzia, con un soggetto cui sarebbe applicabile la disciplina danese delle controllate estere.
Il trattamento fiscale delle royalty
Le royalty di fonte danese corrisposte a società non residenti sono soggette ad una ritenuta alla fonte del 30 per cento che non sarà applicabile nel caso in cui siano corrisposte ad una entità estera qualificata ai sensi della direttiva interessi e royalty e la società erogante e quella percipiente sono associate per un periodo continuativo di 12 mesi, durante il quale avviene il pagamento. Non sono soggette a imposizione le royalty pagate da una stabile organizzazione estera di una società residente a favore di un terzo soggetto non residente soltanto se tali royalty sono pagate per uso proprio della stabile organizzazione.
L’introduzione di un regime holding in Danimarca risale al 1999 ma dal 1° luglio 2001 sono state introdotte modifiche che fanno riferimento all’aumento delle condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta per i dividendi di fonte danese pagati ad azionisti non residenti. L’introduzione di un regime holding in Danimarca risale al 1999 in concomitanza con l’inserimento nell’ordinamento tributario di norme relative alla participation exemption sui dividendi e sui capital gain e al riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della ritenuta alla fonte danese sui dividendi a condizioni particolarmente vantaggiose.Le modifiche intervenute
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Il trattamento dei dividendi
I dividendi pagati a società residenti all’estero, derivanti da partecipazioni qualificate, sono esenti al ricorrere delle seguenti condizioni: la società residente all’estero detiene almeno il 20 per cento del capitale della controllata danese; la società controllante detiene la partecipazione per almeno un anno; la società sussidiaria che distribuisce i dividendi deve essere costituita come società per azioni o come società a responsabilità limitata. Se al momento della distribuzione dei dividendi il periodo di detenzione non dovesse essere ancora ultimato, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte potrà comunque essere applicata, previo obbligo da parte della casa madre, di versare la ritenuta qualora non fosse possibile soddisfare l’holding period. Un ulteriore requisito per l’esenzione dalla ritenuta è la presentazione da parte della società madre alla sussidiaria o al soggetto che si occupa del pagamento dei dividendi di un certificato che attesti la conformità al periodo di detenzione. I dividenti relativi a partecipazioni non qualificate non beneficiano dell’esenzione e sono soggetti ad una ritenuta del 28 per cento; sono altresì soggetti al pagamento della ritenuta, oltre i dividendi dichiarati, i dividendi occulti, i redditi derivanti dalla cessione di azioni alla società emittente e i redditi derivanti dalla liquidazione.
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Guerrino Sozza
pubblicato Giovedì 2 Marzo 2006
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