Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 8:41
Normativa e prassi
Danni da avversità atmosferiche:
pronti gli aiuti economici ad hoc
pronti gli aiuti economici ad hoc
Il Governo vara misure urgenti per garantire il ripristino delle attività produttive e sociali dei territori colpiti
Il Governo vara misure urgenti per fronteggiare i danni causati dagli eventi meteorologici verificatesi lo scorso aprile in Piemonte, nelle province di Pavia e Piacenza, Lodi e Parma e dalle mareggiate che hanno colpito le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.
Gli interventi sono contenuti nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 29 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 6, del 9 gennaio.
Il decreto nomina i presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte Commissari delegati per il superamento dell'emergenza, dando loro la possibilità di avvalersi dell'aiuto di soggetti specifici per adottare tutti gli interventi necessari per superare le calamità.
Tra le misure previste, l'erogazione di alcuni contributi economici necessari per favorire il ripristino delle attività regolari del tessuto economico e produttivo.
Per fronteggiare i danni subiti da impianti e macchinari è previsto un indennizzo che non superi il 50% del valore del danno e fino a un tetto massimo di 200mila euro. Un altro aiuto, invece, è destinato a coprire il 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati e non più utilizzabili, per una spesa massima di 60mila euro. Inoltre, è istituito un contributo, il cui importo è correlato all'estensione della sospensione dell'attività (di durata minima di almeno sei giorni lavorativi) quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi indicati nell'ultima dichiarazione annuale.
Per certificare i danni, occorre presentare, per importi fino a 25mila euro, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; per importi superiori, invece, è necessaria una perizia giurata appositamente formulata da professionisti iscritti all'albo.
E ancora, contributi in arrivo, fino a un importo di 15mila euro, per i proprietari di beni mobili registrati distrutti e danneggiati. Per i beni in rottamazione, il valore è indicato dai listini correnti e la cifra erogata non deve superare i 3.500 euro.
Gli abitanti di immobili sgomberati a causa delle calamità, invece, potranno ricevere un contributo pari all'80% delle spese affrontate per traslochi o depositi fino a un massimo di 5mila euro.
In tutti i casi in cui i contributi coprano spese effettuate per riparare danni, la loro assegnazione è subordinata alla presentazione di documenti che attestino i costi sostenuti.
I proprietari di unità immobiliari distrutte o danneggiate (e conformi alla normativa in materia edilizia) potranno ottenere un aiuto fino a un massimo di 30mila euro per ciascuna abitazione.
I Commissari potranno anticipare, fino a un importo non superiore a 15mila euro, la somma necessaria per riparare immobili la cui agibilità può essere velocemente ripristinata.
I contributi possono essere considerati anticipazioni di eventuali future provvidenze previste a vario titolo e non concorrono a formare il reddito imponibile (a eccezione di quelli assegnati a titolo di mancato guadagno). Se i danni sono "riparati" in tutto o in parte tramite assicurazione, le somme vengono erogate fino a colmare l'eventuale differenza tra quanto percepito come indennizzo assicurativo e il contributo previsto.
Gli interventi sono contenuti nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 29 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 6, del 9 gennaio.
Il decreto nomina i presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte Commissari delegati per il superamento dell'emergenza, dando loro la possibilità di avvalersi dell'aiuto di soggetti specifici per adottare tutti gli interventi necessari per superare le calamità.
Tra le misure previste, l'erogazione di alcuni contributi economici necessari per favorire il ripristino delle attività regolari del tessuto economico e produttivo.
Per fronteggiare i danni subiti da impianti e macchinari è previsto un indennizzo che non superi il 50% del valore del danno e fino a un tetto massimo di 200mila euro. Un altro aiuto, invece, è destinato a coprire il 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati e non più utilizzabili, per una spesa massima di 60mila euro. Inoltre, è istituito un contributo, il cui importo è correlato all'estensione della sospensione dell'attività (di durata minima di almeno sei giorni lavorativi) quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi indicati nell'ultima dichiarazione annuale.
Per certificare i danni, occorre presentare, per importi fino a 25mila euro, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; per importi superiori, invece, è necessaria una perizia giurata appositamente formulata da professionisti iscritti all'albo.
E ancora, contributi in arrivo, fino a un importo di 15mila euro, per i proprietari di beni mobili registrati distrutti e danneggiati. Per i beni in rottamazione, il valore è indicato dai listini correnti e la cifra erogata non deve superare i 3.500 euro.
Gli abitanti di immobili sgomberati a causa delle calamità, invece, potranno ricevere un contributo pari all'80% delle spese affrontate per traslochi o depositi fino a un massimo di 5mila euro.
In tutti i casi in cui i contributi coprano spese effettuate per riparare danni, la loro assegnazione è subordinata alla presentazione di documenti che attestino i costi sostenuti.
I proprietari di unità immobiliari distrutte o danneggiate (e conformi alla normativa in materia edilizia) potranno ottenere un aiuto fino a un massimo di 30mila euro per ciascuna abitazione.
I Commissari potranno anticipare, fino a un importo non superiore a 15mila euro, la somma necessaria per riparare immobili la cui agibilità può essere velocemente ripristinata.
I contributi possono essere considerati anticipazioni di eventuali future provvidenze previste a vario titolo e non concorrono a formare il reddito imponibile (a eccezione di quelli assegnati a titolo di mancato guadagno). Se i danni sono "riparati" in tutto o in parte tramite assicurazione, le somme vengono erogate fino a colmare l'eventuale differenza tra quanto percepito come indennizzo assicurativo e il contributo previsto.
Alessandra Gambadoro
pubblicato Lunedì 11 Gennaio 2010
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