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Attualità
Deducibilità interessi passivi 2009.
Soglia minima a quota 5mila euro
Soglia minima a quota 5mila euro
Ultima applicazione della franchigia. Dal prossimo anno, sarà possibile il riporto in avanti del Rol eccedente
Il calcolo della deducibilità degli interessi passivi dal reddito imponibile delle società di capitali è una delle questioni da affrontare in sede di compilazione del modello Unico 2010 SC. Il 2009 è infatti il secondo anno di applicazione della norma sugli interessi passivi introdotta con la Finanziaria 2008 e disciplinata dall'articolo 96 del Tuir.
In sintesi, la norma stabilisce che l'ammontare degli interessi passivi sono deducibili dal reddito in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e l'eventuale parte eccedente è deducibile solo fino al limite del 30% del Rol (risultato operativo lordo della gestione caratteristica), la cui determinazione è disciplinata dal comma 2 dell'articolo 96 del Tuir.
Si ricorda che sono esclusi dalla suddetta disciplina le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 87/1992, per i quali vige una regola diversa per la deducibilità degli interessi passivi.
La norma, inoltre, prevede che soltanto dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, quindi per le società che hanno l'esercizio fiscale coincidente con l'anno solare soltanto dal prossimo anno, è possibile portare in avanti la quota di Rol non utilizzata nel periodo in quanto eccedente l'ammontare degli interessi passivi.
Pertanto, per i primi due anni è prevista una fase transitoria che, per sopperire all'impossibilità di riporto in avanti del Rol eccedente, permette di incrementare il limite di deducibilità degli interessi passivi in modo forfetario per 10mila euro il primo anno e 5mila euro per il secondo anno.
Quindi, nella dichiarazione di quest'anno, trattandosi del secondo anno di applicazione della disciplina, nel calcolare l'ammontare massimo di interessi passivi che è possibile dedurre dal reddito va sommato l'importo di 5mila euro all'ammontare degli interessi attivi e al 30% del Rol.
A tal proposito, è utile ricordare che, qualora alla fine dei predetti calcoli ci sia piena capienza relativamente alla deducibilità degli interessi passivi, in altre parole l'ammontare degli stessi è inferiore al limite di deducibilità calcolato con le modalità sopra descritte, questi devono essere necessariamente dedotti nel periodo, anche qualora vanno a incrementare la perdita del periodo stesso.
Un comportamento diverso, in base al principio della competenza temporale che attribuisce valenza fiscale ai componenti di reddito nel periodo d'imposta in cui si sono manifestati, comporta l'impossibilità di una successiva deduzione degli interessi passivi eventualmente non dedotti.
Per quanto detto, è chiaro che non è possibile procedere a un rinvio della deducibilità degli interessi passivi negli esercizi successivi caratterizzati da eventuali risultati positivi, in modo da abbattere strategicamente il reddito imponibile.
Esempio deducibilità interessi 2009
Qualora gli interessi passivi ammontassero a 50mila euro, devono essere interamente e necessariamente dedotti per 40mila euro nel periodo di riferimento e per 10mila euro rinviati all'anno successivo, dove a loro volta dovranno necessariamente essere considerati.
In sintesi, la norma stabilisce che l'ammontare degli interessi passivi sono deducibili dal reddito in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e l'eventuale parte eccedente è deducibile solo fino al limite del 30% del Rol (risultato operativo lordo della gestione caratteristica), la cui determinazione è disciplinata dal comma 2 dell'articolo 96 del Tuir.
Si ricorda che sono esclusi dalla suddetta disciplina le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 87/1992, per i quali vige una regola diversa per la deducibilità degli interessi passivi.
La norma, inoltre, prevede che soltanto dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, quindi per le società che hanno l'esercizio fiscale coincidente con l'anno solare soltanto dal prossimo anno, è possibile portare in avanti la quota di Rol non utilizzata nel periodo in quanto eccedente l'ammontare degli interessi passivi.
Pertanto, per i primi due anni è prevista una fase transitoria che, per sopperire all'impossibilità di riporto in avanti del Rol eccedente, permette di incrementare il limite di deducibilità degli interessi passivi in modo forfetario per 10mila euro il primo anno e 5mila euro per il secondo anno.
Quindi, nella dichiarazione di quest'anno, trattandosi del secondo anno di applicazione della disciplina, nel calcolare l'ammontare massimo di interessi passivi che è possibile dedurre dal reddito va sommato l'importo di 5mila euro all'ammontare degli interessi attivi e al 30% del Rol.
A tal proposito, è utile ricordare che, qualora alla fine dei predetti calcoli ci sia piena capienza relativamente alla deducibilità degli interessi passivi, in altre parole l'ammontare degli stessi è inferiore al limite di deducibilità calcolato con le modalità sopra descritte, questi devono essere necessariamente dedotti nel periodo, anche qualora vanno a incrementare la perdita del periodo stesso.
Un comportamento diverso, in base al principio della competenza temporale che attribuisce valenza fiscale ai componenti di reddito nel periodo d'imposta in cui si sono manifestati, comporta l'impossibilità di una successiva deduzione degli interessi passivi eventualmente non dedotti.
Per quanto detto, è chiaro che non è possibile procedere a un rinvio della deducibilità degli interessi passivi negli esercizi successivi caratterizzati da eventuali risultati positivi, in modo da abbattere strategicamente il reddito imponibile.
Esempio deducibilità interessi 2009
| ROL DELL'ANNO | € | 20.000 |
| INTERESSI ATTIVI | € | 15.000 |
| FRANCHIGIA (per il 2009) | € | 5.000 |
| Totale limite deducibilità interessi passivi | € | 40.000 |
Qualora gli interessi passivi ammontassero a 50mila euro, devono essere interamente e necessariamente dedotti per 40mila euro nel periodo di riferimento e per 10mila euro rinviati all'anno successivo, dove a loro volta dovranno necessariamente essere considerati.
Giovanni Quagliana
pubblicato Mercoledì 10 Febbraio 2010
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