Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Normativa e prassi
Enti associativi, pronto il modello
per la comunicazione dei dati
per la comunicazione dei dati
Disponibile sul sito dell’Agenzia per l’invio telematico di informazioni fiscalmente rilevanti sull’attività
Enti no profit pronti a "comunicare". E' disponibile da oggi sul sito dell'agenzia delle Entrate il modello, con le relative istruzioni, per l'invio telematico dei dati fiscalmente rilevanti da parte delle associazioni di natura privata, con o senza personalità giuridica, che usufruiscono della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi (articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/1972).
Il modello, approvato con il provvedimento direttoriale del 2 settembre, segue quanto stabilito in materia dal Dl 185/2008 (articolo 30, comma 1), convertito dalla legge 2/2009. Secondo le nuove disposizioni, infatti, gli enti associativi possono fruire delle agevolazioni fiscali solo se possiedono i requisiti fissati dalla legge e se comunicano, per via telematica, dati e notizie fiscali all'Amministrazione finanziaria.
Chi deve presentare il modello
La comunicazione dei dati va effettuata sia dagli enti già esistenti al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del Dl 185) sia da quelli sorti successivamente. L'obbligo di comunicazione scatta anche per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 289/2002.
Sono esclusi dall'invio:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (articolo 6 della legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del ministro delle Finanze del 25 maggio 1995
- le associazioni pro loco che optano per il regime della legge 398/1991
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciali.
Le modalità di presentazione
Il modello va inviato per via telematica utilizzando il software "MODELLOEAS", che sarà reso disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia.
La comunicazione va inoltrata direttamente dai soggetti interessati, previa abilitazione ai servizi telematici delle Entrate, o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera). In questo caso, l'incaricato della trasmissione telematica deve consegnare al contribuente una copia cartacea del modello inviato e una della comunicazione con cui l'Agenzia attesta l'effettiva ricezione e che rappresenta una prova dell'avvenuta presentazione dei dati.
Le date
Gli enti già esistenti alla data del 29 novembre 2008 hanno tempo fino al prossimo 30 ottobre. Gli organismi nati, invece, dopo l'entrata in vigore del Dl 185/2008, devono inviare i dati entro il sessantesimo giorno dalla propria costituzione e, se questo scade prima del 30 ottobre 2009, varrà come termine questa data.
In caso di variazione delle notizie già comunicate all'Amministrazione finanziaria, occorre ripresentare il modello entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il cambiamento.
In caso, invece, di perdita dei presupposti necessari per usufruire dei benefici fiscali, la comunicazione va rinviata entro sessanta giorni, compilando l'apposita sezione "Perdita dei requisiti".
Il modello, approvato con il provvedimento direttoriale del 2 settembre, segue quanto stabilito in materia dal Dl 185/2008 (articolo 30, comma 1), convertito dalla legge 2/2009. Secondo le nuove disposizioni, infatti, gli enti associativi possono fruire delle agevolazioni fiscali solo se possiedono i requisiti fissati dalla legge e se comunicano, per via telematica, dati e notizie fiscali all'Amministrazione finanziaria.
Chi deve presentare il modello
La comunicazione dei dati va effettuata sia dagli enti già esistenti al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del Dl 185) sia da quelli sorti successivamente. L'obbligo di comunicazione scatta anche per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 289/2002.
Sono esclusi dall'invio:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (articolo 6 della legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del ministro delle Finanze del 25 maggio 1995
- le associazioni pro loco che optano per il regime della legge 398/1991
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciali.
Le modalità di presentazione
Il modello va inviato per via telematica utilizzando il software "MODELLOEAS", che sarà reso disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia.
La comunicazione va inoltrata direttamente dai soggetti interessati, previa abilitazione ai servizi telematici delle Entrate, o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera). In questo caso, l'incaricato della trasmissione telematica deve consegnare al contribuente una copia cartacea del modello inviato e una della comunicazione con cui l'Agenzia attesta l'effettiva ricezione e che rappresenta una prova dell'avvenuta presentazione dei dati.
Le date
Gli enti già esistenti alla data del 29 novembre 2008 hanno tempo fino al prossimo 30 ottobre. Gli organismi nati, invece, dopo l'entrata in vigore del Dl 185/2008, devono inviare i dati entro il sessantesimo giorno dalla propria costituzione e, se questo scade prima del 30 ottobre 2009, varrà come termine questa data.
In caso di variazione delle notizie già comunicate all'Amministrazione finanziaria, occorre ripresentare il modello entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il cambiamento.
In caso, invece, di perdita dei presupposti necessari per usufruire dei benefici fiscali, la comunicazione va rinviata entro sessanta giorni, compilando l'apposita sezione "Perdita dei requisiti".
Alessandra Gambadoro
pubblicato Giovedì 3 Settembre 2009
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