Normativa e prassi
Entrate-Concessionario, il giorno del giudizio nelle mani del contribuente
In base alle sue contestazioni va individuata la legittimazione processuale nelle controversie aventi a oggetto atti dell'agente della riscossione
il giudizio universale
L'agenzia delle Entrate dovrà eccepire la carenza di legittimazione passiva tutte le volte in cui è chiamata in causa a rispondere per vizi riferibili esclusivamente all'agente della riscossione. L'indicazione è arrivata con la circolare n. 51/E del 17 luglio. La posizione assunta dall'Agenzia trae spunto da una sentenza della Cassazione a sezioni unite, la n. 16412 del 25 luglio 2007, che, pronunciatasi sulla legittimazione passiva in caso di impugnazione di un avviso di mora non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, ha individuato "indifferentemente" nell'ente creditore o nell'agente della riscossione il soggetto legittimato a resistere nei giudizi relativi ad atti dell'agente della riscossione.

In particolare, la Suprema corte con la citata pronuncia ha affermato che "l'azione (del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria) può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore".

L'Amministrazione finanziaria ha preso posizione sul termine "indifferentemente" utilizzato dai giudici di legittimità, rimarcando la circostanza per cui nelle liti riguardanti esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi del concessionario, legittimato passivo è unicamente quest'ultimo.

Gli uffici, per le controversie nelle quali sia stata chiamata in causa soltanto l'agenzia delle Entrate per questioni concernenti esclusivamente la regolarità e la validità degli atti dell'agente della riscossione, dovranno eccepire in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, in quanto trattasi di vizi imputabili all'attività riscossiva e, successivamente, chiamare in causa lo stesso agente della riscossione.

Gli stessi uffici dovranno, invece, controdedurre in merito all'intervenuta notifica dell'atto presupposto in tutti i casi in cui l'impugnazione riguardi un atto dell'agente della riscossione ma il contribuente alleghi l'omessa notifica di quello presupposto, che costituisce esercizio del potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria.
La Cassazione, infatti, ha riconosciuto l'ammissibilità della domanda rivolta, dal contribuente, all'agenzia delle Entrate, tutte le volte "in cui il contribuente, a fondamento dell'impugnazione dell'atto consequenziale, abbia dedotto l'omessa notificazione dell'atto presupposto".
Per la Suprema corte, la violazione della sequenza procedimentale non può essere ritenuta vizio proprio dell'atto impugnato ma "ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa tributaria, potendone determinare la eventuale decadenza".

In conclusione, l'Agenzia sarà legittimata passiva nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie sia nei casi in cui la domanda in concreto proposta dal contribuente sia di annullamento dell'atto del concessionario, per effetto della mancata notifica dell'atto presupposto dell'Amministrazione, sia nei casi in cui il contribuente impugni anche l'atto presupposto non notificato contestandone la pretesa tributaria.

Le istruzioni impartite agli uffici dovranno essere seguite anche nei casi in cui il contribuente impugni l'iscrizione di ipoteca (articolo 77 del Dpr 602/1973) ovvero il fermo di beni mobili registrati (articolo 86 del decreto sulla riscossione). L'ufficio eccepirà, in particolare, il difetto di legittimazione passiva qualora non vengano fatti valere dal contribuente vizi che si riflettono sulla debenza del tributo.

In aggiunta, l'Agenzia ha sottolineato l'intangibilità della pretesa tributaria per intervenuta acquiescenza del contribuente in tutti i casi in cui l'atto presupposto sia stato regolarmente notificato. In quest'ultima ipotesi, il contribuente potrà far valere, nei confronti dell'Amministrazione, solo vizi relativi alla formazione del ruolo e, nei confronti dell'agente della riscossione, solo vizi relativi alla emissione e alla notificazione della cartella di pagamento.
Margherita Susca
pubblicato Giovedì 17 Luglio 2008

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