in Gazzetta le regole ufficiali
Continua l'iter di attuazione dei Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio scorso, serie generale n. 12, del decreto del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 27 ottobre 2009 (dallo scorso dicembre il ministero della Salute è stato scorporato da quello del Lavoro e delle Politiche sociali).
Il provvedimento specifica quali sono le prestazioni vincolate che i Fondi e gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale devono necessariamente erogare oltre la soglia del 20% sul totale delle prestazioni fornite agli assistiti, per poter godere delle agevolazioni fiscali previste dal Tuir.
Il decreto, inoltre, detta le regole di funzionamento dell'Anagrafe dei fondi sanitari.
Istituiti dal Dlgs 502/1992, i Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale sono stati oggetto di intervento con il decreto del ministero della Salute del 31 marzo 2008, che ne ha delimitato l'ambito di intervento e ha creato l'Anagrafe dei fondi.
Rispetto al decreto del 2008, il provvedimento pubblicato sulla GU nei giorni scorsi ha specificato più nel dettaglio le tipologie di "prestazioni vincolate", a cui i Fondi devono necessariamente destinare almeno il 20% delle risorse totali impiegate per tutte le prestazioni:
- prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone non autosufficienti (assistenza e aiuto domestico o presso strutture residenziali o semiresidenziali)
- prestazioni orientate al recupero della salute di soggetti temporaneamente resi inabili per malattia o infortunio (ad esempio, dispositivi per disabilità temporanea, cure termali o percorsi di riabilitazione)
- prestazioni odontoiatriche.
I Fondi e gli enti devono iscriversi all'Anagrafe entro il prossimo 30 aprile; per gli anni successivi, invece, il termine entro cui iscriversi o rinnovare l'iscrizione è il 31 luglio.
Per iscriversi, occorre inviare telematicamente l'atto costitutivo, il regolamento, il nomenclatore delle prestazioni erogate, il bilancio preventivo e consuntivo, lo schema di modello di adesione che deve compilare il singolo iscritto (o il nucleo familiare). E' necessario, inoltre, inserire, in un'apposita sezione del sito del ministero della Salute, le informazioni sull'attività di gestione dell'ente.
Dal 2010, inoltre, il rappresentante legale del Fondo o dell'ente, al momento dell'iscrizione o del rinnovo, dovrà inviare annualmente, al netto delle spese generali, l'importo delle somme per la copertura totale delle prestazioni erogate e quello destinato alle "vincolate", con la relativa indicazione percentuale. In questo modo l'Anagrafe, creata con lo scopo di censire gli organismi operanti nella sanità integrativa, potrà verificare il rispetto della soglia del 20% delle risorse, che rappresenta, a partire dall'anno di gestione 2010, la condizione sine qua non è possibile fruire, dal 2012, delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir.
Il beneficio prevede che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ai fondi integrativi non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore dipendente, per un importo massimo di 3.615,20 euro. Per il calcolo di tale soglia, vengono considerati anche i contributi versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) del Tuir.
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