Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 10:01
Attualità
Francia, una legge ad hoc per rilanciare l’economia
Approvato il 23 luglio il testo definitivo della “loi de modernisation de l’économie” che attende ora la promulgazione
Tra le novità la semplificazione degli adempimenti relativi alla creazione, gestione e cessazione di un’attività e il pagamento a titolo definitivo delle imposte e dei contributi sociali dovuti, una serie di agevolazioni per le Pmi. Il Parlamento francese ha approvato il 23 luglio scorso il testo definitivo della “loi de modernisation de l’économie” (LME) che si colloca sulla scia della riforma iniziata con la legge in favore del lavoro, dell’impiego e del potere d’acquisto (cd. “legge TEPA” n. 2007-1223 del 21 agosto 2007). La legge si compone 173 articoli ripartiti in cinque titoli: una serie di misure “faro”, ispirate alle raccomandazioni e alle proposte contenute nel Rapporto della “Commissione Attali” (incaricata dal presidente Nicolas Sarkozy di redigere un documento per il rilancio della crescita economica in Francia), il cui scopo è semplificare e incoraggiare la vita delle imprese (Titolo I), rilanciare la concorrenza (Titolo II), incrementare l’attrattività economica del paese (Titolo III), aumentare i finanziamenti destinati all’economia (Titolo IV) e implementare le procedure di difesa nei casi di controlli fiscali e amministrativi (Titolo V). In concreto le misure sono destinate a favorire annualmente l’aumento del prodotto interno lordo di ulteriori 0,3 punti percentuali, la creazione di ulteriori 50.000 posti di lavoro e, secondo il rapporto del Fondo monetario internazionale, un guadagno in termini di potere d’acquisto per ogni famiglia pari a 1.000 euro. Per alcune misure le modalità di entrata in vigore sono previste dalla stessa legge, per quelle che necessitano di attuazione le relative norme (20 ordinanze e 123 tra decreti e regolamenti) saranno emanate entro la fine del 2008 in modo che tutte le misure siano operative a partire dal 1° gennaio 2009. In attesa della sua promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e della sua entrata in vigore vediamo quali sono le principali misure fiscali adottate nell’ambito di questo intervento legislativo sull’economia francese.
Creazione di un nuovo regime per le piccole imprese
La legge prevede la semplificazione degli adempimenti relativi alla creazione, gestione e cessazione di un’attività e il pagamento a titolo definitivo delle imposte e dei contributi sociali dovuti. Qualsiasi persona fisica (compresi i pensionati e gli studenti) che ha intenzione di intraprendere un’attività può beneficiare dello statuto di “auto-imprenditore” (auto-entrepreneur): per l’inizio dell’attività, così come per la cessazione, è sufficiente una comunicazione scritta o inviata tramite Internet senza ulteriori formalità, non occorre neanche l’iscrizione alla camera di commercio ma una semplice dichiarazione al Cfe (Centre de Fomalité des Entreprises). L’auto-imprenditore potrà appunto autoliquidare e versare a titolo definitivo mensilmente o trimestralmente le imposte e i contributi calcolati in misura forfetaria (13 per cento per le cessioni di beni, 23 per cento per le prestazioni di servizi) sulla base di ciò che effettivamente incassa. Inoltre non è soggetto a Iva ed è esonerato dal pagamento della taxe professionnelle per tre anni. Per beneficiare del nuovo regime il volume d’affari non deve superare 80mila euro per le attività commerciali e 32mila per le prestazioni di servizi. Inoltre il prelievo è considerato a titolo definitivo soltanto se il “reddito fiscale di riferimento” (RFR, cioè il reddito complessivo netto imponibile, comprese le plusvalenze, preso a base del calcolo dell’imposta sui redditi dell’anno precedente) non supera il limite superiore del terzo scaglione di reddito (per il 2008 pari a 25.195 euro).
Agevolazioni per favorire la creazione e lo sviluppo di PMI
Le società di capitali create da meno di cinque anni possono optare per il regime fiscale delle società di persone e quindi essere assoggettate all’imposta sui redditi (IR) anziché all’imposta sulle società (IS). Tale opzione avrà una durata massima di cinque esercizi sociali ed è riservata alle società il cui capitale e diritti di voto sono detenuti almeno per il 50 per cento da una o più persone fisiche e almeno per il 34 per cento da una o più persone che, all’interno della società, ricoprono la carica di presidente, direttore generale, presidente del collegio sindacale, amministratore, ovvero dai loro familiari. I soci possono imputare eventuali perdite della società al proprio reddito personale mantenendo in ogni caso le limitazioni alla propria responsabilità previste dalla forma societaria cui appartengono. La nuova misura inoltre è compatibile con l’agevolazione prevista sempre a favore delle persone fisiche consistente nella riduzione dell’IR, nella misura del 25 per cento, a titolo di sottoscrizione del capitale di una Pmi anche se quest’ultima ha optato per la tassazione all’Ir (la condizione posta dall’articolo 199 del CGI è che la Pmi fosse assoggettata ad Is). Per l’imprenditore ne consegue un duplice vantaggio: il 25 per cento del proprio capitale sociale viene sovvenzionato dalla riduzione d’imposta e, grazie all’opzione, le perdite di inizio attività possono essere imputate al proprio reddito personale complessivo.
Agevolazioni in materia di cessione d’azienda e partecipazioni
La legge prevede il passaggio dall’attuale 5 al 3 per cento dell’imposta proporzionale di registro dovuta dal cessionario sulla cessione di partecipazioni nelle società a responsabilità limitata e sulla cessione d’azienda. Nei casi di retrocessione dell’azienda non è dovuta imposta se il valore della stessa è superiore ai 300mila euro (altrimenti è previsto un abbattimento di 300mila per il calcolo dell’imposta proporzionale) a condizione però che la retrocessione avvenga a favore di un membro della famiglia dell’originario cedente o di un socio che detenga almeno il 25 per cento del capitale sociale. Inoltre, ai fini delle imposte sui redditi, è previsto un aumento del plafond annuale di deducibilità degli interessi passivi sui finanziamenti ottenuti per l’acquisto di un’azienda (25 per cento dell’importo pagato a titolo di interessi nel limite di 20mila euro anziché 10mila euro per i contribuenti celibi, vedovi o divorziati, 40mila euro anziché 20mila per i contribuenti che liquidano l’imposta congiuntamente) a condizione che il cessionario prosegua l’attività o mantenga le quote sociali almeno per cinque anni.
Agevolazioni a favore dei dirigenti stranieri
La legge per aumentare l’attrattività del territorio e incoraggiare lo stabilimento degli stranieri prevede la possibilità, per le aziende con sede in Francia, di reclutare direttamente e a tempo determinato i dirigenti non residenti e introduce delle agevolazioni in materia di imposta sui redditi per le remunerazioni da questi conseguite in ragione del lavoro svolto in Francia. In particolare, per i dirigenti che iniziano a lavorare in Francia dal 1° gennaio 2008 è prevista la completa detassazione delle somme percepite a titolo di lavoro dipendente. Per coloro che non svolgono attività di lavoro dipendente (ad esempio gli amministratori) è prevista, invece, dietro apposita autorizzazione, una detassazione del 30 per cento dei compensi percepiti a condizione che trasferiscano entro il 31 dicembre 2011 il proprio domicilio fiscale in Francia. Inoltre è prevista per tutti (dipendenti e non) una detassazione, nella misura del 50 per cento, dei redditi di capitale, degli interessi e dei canoni percepiti.
Diritti del contribuente
Nell’ambito dell’esercizio del diritto di interpello in materia di spese che danno diritto al “credito d’imposta su ricerca e sviluppo” (articolo 244 quater B del CGI richiamato dall’articolo L 80 B del libro delle procedure fiscali), la legge prevede la possibilità per il contribuente di consultare direttamente il ministero della Ricerca qualora il progetto di ricerca comporti una valutazione di carattere tecnico e scientifico. La risposta, da notificarsi entro 3 mesi, ha valore vincolante per l’Amministrazione finanziaria che non potrà effettuare successivi controlli se il contribuente si adegua al parere fornito dall’organo tecnico.
Le garanzie in caso di controlli fiscali
In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la legge in commento, a seguito della decisione della Corte europea dei diritti umani (n. 18497/03 del 21 febbraio 2008) che ha giudicato non conformi alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, i mezzi offerti dalle norme interne a difesa del contribuente, ha introdotto una nuova tipologia di ricorso, non sospensivo, da presentarsi al presidente della Corte d’appello territorialmente competente entro 15 giorni dalla notifica del processo verbale di svolgimento delle operazioni di verifica, per opporre l’eventuale irregolarità degli atti prodromici ai controlli effettuati presso il domicilio del contribuente (contentieux de l’autorisation) ovvero l’esecuzione dei controlli stessi (contentieux de l’exécution).
Tra le novità la semplificazione degli adempimenti relativi alla creazione, gestione e cessazione di un’attività e il pagamento a titolo definitivo delle imposte e dei contributi sociali dovuti, una serie di agevolazioni per le Pmi. Il Parlamento francese ha approvato il 23 luglio scorso il testo definitivo della “loi de modernisation de l’économie” (LME) che si colloca sulla scia della riforma iniziata con la legge in favore del lavoro, dell’impiego e del potere d’acquisto (cd. “legge TEPA” n. 2007-1223 del 21 agosto 2007). La legge si compone 173 articoli ripartiti in cinque titoli: una serie di misure “faro”, ispirate alle raccomandazioni e alle proposte contenute nel Rapporto della “Commissione Attali” (incaricata dal presidente Nicolas Sarkozy di redigere un documento per il rilancio della crescita economica in Francia), il cui scopo è semplificare e incoraggiare la vita delle imprese (Titolo I), rilanciare la concorrenza (Titolo II), incrementare l’attrattività economica del paese (Titolo III), aumentare i finanziamenti destinati all’economia (Titolo IV) e implementare le procedure di difesa nei casi di controlli fiscali e amministrativi (Titolo V). In concreto le misure sono destinate a favorire annualmente l’aumento del prodotto interno lordo di ulteriori 0,3 punti percentuali, la creazione di ulteriori 50.000 posti di lavoro e, secondo il rapporto del Fondo monetario internazionale, un guadagno in termini di potere d’acquisto per ogni famiglia pari a 1.000 euro. Per alcune misure le modalità di entrata in vigore sono previste dalla stessa legge, per quelle che necessitano di attuazione le relative norme (20 ordinanze e 123 tra decreti e regolamenti) saranno emanate entro la fine del 2008 in modo che tutte le misure siano operative a partire dal 1° gennaio 2009. In attesa della sua promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e della sua entrata in vigore vediamo quali sono le principali misure fiscali adottate nell’ambito di questo intervento legislativo sull’economia francese. Creazione di un nuovo regime per le piccole imprese
La legge prevede la semplificazione degli adempimenti relativi alla creazione, gestione e cessazione di un’attività e il pagamento a titolo definitivo delle imposte e dei contributi sociali dovuti. Qualsiasi persona fisica (compresi i pensionati e gli studenti) che ha intenzione di intraprendere un’attività può beneficiare dello statuto di “auto-imprenditore” (auto-entrepreneur): per l’inizio dell’attività, così come per la cessazione, è sufficiente una comunicazione scritta o inviata tramite Internet senza ulteriori formalità, non occorre neanche l’iscrizione alla camera di commercio ma una semplice dichiarazione al Cfe (Centre de Fomalité des Entreprises). L’auto-imprenditore potrà appunto autoliquidare e versare a titolo definitivo mensilmente o trimestralmente le imposte e i contributi calcolati in misura forfetaria (13 per cento per le cessioni di beni, 23 per cento per le prestazioni di servizi) sulla base di ciò che effettivamente incassa. Inoltre non è soggetto a Iva ed è esonerato dal pagamento della taxe professionnelle per tre anni. Per beneficiare del nuovo regime il volume d’affari non deve superare 80mila euro per le attività commerciali e 32mila per le prestazioni di servizi. Inoltre il prelievo è considerato a titolo definitivo soltanto se il “reddito fiscale di riferimento” (RFR, cioè il reddito complessivo netto imponibile, comprese le plusvalenze, preso a base del calcolo dell’imposta sui redditi dell’anno precedente) non supera il limite superiore del terzo scaglione di reddito (per il 2008 pari a 25.195 euro).
Agevolazioni per favorire la creazione e lo sviluppo di PMI
Le società di capitali create da meno di cinque anni possono optare per il regime fiscale delle società di persone e quindi essere assoggettate all’imposta sui redditi (IR) anziché all’imposta sulle società (IS). Tale opzione avrà una durata massima di cinque esercizi sociali ed è riservata alle società il cui capitale e diritti di voto sono detenuti almeno per il 50 per cento da una o più persone fisiche e almeno per il 34 per cento da una o più persone che, all’interno della società, ricoprono la carica di presidente, direttore generale, presidente del collegio sindacale, amministratore, ovvero dai loro familiari. I soci possono imputare eventuali perdite della società al proprio reddito personale mantenendo in ogni caso le limitazioni alla propria responsabilità previste dalla forma societaria cui appartengono. La nuova misura inoltre è compatibile con l’agevolazione prevista sempre a favore delle persone fisiche consistente nella riduzione dell’IR, nella misura del 25 per cento, a titolo di sottoscrizione del capitale di una Pmi anche se quest’ultima ha optato per la tassazione all’Ir (la condizione posta dall’articolo 199 del CGI è che la Pmi fosse assoggettata ad Is). Per l’imprenditore ne consegue un duplice vantaggio: il 25 per cento del proprio capitale sociale viene sovvenzionato dalla riduzione d’imposta e, grazie all’opzione, le perdite di inizio attività possono essere imputate al proprio reddito personale complessivo.
Agevolazioni in materia di cessione d’azienda e partecipazioni
La legge prevede il passaggio dall’attuale 5 al 3 per cento dell’imposta proporzionale di registro dovuta dal cessionario sulla cessione di partecipazioni nelle società a responsabilità limitata e sulla cessione d’azienda. Nei casi di retrocessione dell’azienda non è dovuta imposta se il valore della stessa è superiore ai 300mila euro (altrimenti è previsto un abbattimento di 300mila per il calcolo dell’imposta proporzionale) a condizione però che la retrocessione avvenga a favore di un membro della famiglia dell’originario cedente o di un socio che detenga almeno il 25 per cento del capitale sociale. Inoltre, ai fini delle imposte sui redditi, è previsto un aumento del plafond annuale di deducibilità degli interessi passivi sui finanziamenti ottenuti per l’acquisto di un’azienda (25 per cento dell’importo pagato a titolo di interessi nel limite di 20mila euro anziché 10mila euro per i contribuenti celibi, vedovi o divorziati, 40mila euro anziché 20mila per i contribuenti che liquidano l’imposta congiuntamente) a condizione che il cessionario prosegua l’attività o mantenga le quote sociali almeno per cinque anni.
Agevolazioni a favore dei dirigenti stranieri
La legge per aumentare l’attrattività del territorio e incoraggiare lo stabilimento degli stranieri prevede la possibilità, per le aziende con sede in Francia, di reclutare direttamente e a tempo determinato i dirigenti non residenti e introduce delle agevolazioni in materia di imposta sui redditi per le remunerazioni da questi conseguite in ragione del lavoro svolto in Francia. In particolare, per i dirigenti che iniziano a lavorare in Francia dal 1° gennaio 2008 è prevista la completa detassazione delle somme percepite a titolo di lavoro dipendente. Per coloro che non svolgono attività di lavoro dipendente (ad esempio gli amministratori) è prevista, invece, dietro apposita autorizzazione, una detassazione del 30 per cento dei compensi percepiti a condizione che trasferiscano entro il 31 dicembre 2011 il proprio domicilio fiscale in Francia. Inoltre è prevista per tutti (dipendenti e non) una detassazione, nella misura del 50 per cento, dei redditi di capitale, degli interessi e dei canoni percepiti.
Diritti del contribuente
Nell’ambito dell’esercizio del diritto di interpello in materia di spese che danno diritto al “credito d’imposta su ricerca e sviluppo” (articolo 244 quater B del CGI richiamato dall’articolo L 80 B del libro delle procedure fiscali), la legge prevede la possibilità per il contribuente di consultare direttamente il ministero della Ricerca qualora il progetto di ricerca comporti una valutazione di carattere tecnico e scientifico. La risposta, da notificarsi entro 3 mesi, ha valore vincolante per l’Amministrazione finanziaria che non potrà effettuare successivi controlli se il contribuente si adegua al parere fornito dall’organo tecnico.
Le garanzie in caso di controlli fiscali
In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la legge in commento, a seguito della decisione della Corte europea dei diritti umani (n. 18497/03 del 21 febbraio 2008) che ha giudicato non conformi alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, i mezzi offerti dalle norme interne a difesa del contribuente, ha introdotto una nuova tipologia di ricorso, non sospensivo, da presentarsi al presidente della Corte d’appello territorialmente competente entro 15 giorni dalla notifica del processo verbale di svolgimento delle operazioni di verifica, per opporre l’eventuale irregolarità degli atti prodromici ai controlli effettuati presso il domicilio del contribuente (contentieux de l’autorisation) ovvero l’esecuzione dei controlli stessi (contentieux de l’exécution).
Katia Caruso
pubblicato Giovedì 21 Agosto 2008
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