Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 10:01
Normativa e prassi
Funghi col bollo per una raccolta a prova di Fisco
L'autorizzazione a raccogliere i miceti spontanei sconta l'imposta di 14,62 euro
Andar per funghi sì, ma solo con il bollo in tasca. Per poter mettere nel cestino i prelibati frutti della terra il raccoglitore provetto che voglia restare amico del Fisco deve versare l'imposta indiretta nella misura di 14,62 euro. Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 240/E del 12 giugno, ponendo l'accento sull'equivalenza fra l'autorizzazione regionale necessaria per la raccolta dei miceti e la ricevuta di versamento della somma stabilita periodicamente dalle Regioni per svolgere questo tipo di attività.
Il parere dell'Amministrazione finanziaria prende le mosse da un'istanza di interpello sull'assoggettamento all'imposta di bollo della raccolta di funghi epigei spontanei, ossia di quelli che si possono volgarmente definire funghi non coltivati.
In particolare, la risoluzione ricorda che, in base a una legge approvata dalla Regione Piemonte alla fine del 2007, per raccogliere funghi nei boschi piemontesi è necessario ottenere un'autorizzazione che si identifica con la ricevuta di versamento di una somma stabilita ogni tre anni dalla Giunta regionale con una delibera ad hoc. Lo stesso tagliando vale inoltre come denuncia di inizio attività, a patto che riporti nella causale le generalità, la residenza, il luogo e la data di nascita del cacciatore di porcini e compagni e che venga esibito, a richiesta del personale di vigilanza, insieme a un documento d'identità valido.
A questo proposito, l'autore dell'interpello è interessato a capire se alla ricevuta deve essere applicata l'imposta di bollo. A suo giudizio, la questione non può prescindere dalla constatazione che, stando alle norme varate dalla Regione Piemonte, il titolo che legittima la raccolta dei funghi è unicamente costituito dall'attestato di versamento della somma prevista. Non è infatti prevista l'emanazione di alcun provvedimento specifico che certifichi la licenza. Già questo, secondo l'interpellante, dovrebbe essere sufficiente a dimostrare di per sé che il bollo non è dovuto.
A ulteriore conferma di questa interpretazione, si fa riferimento all'equivalenza tra ricevuta e denuncia di inizio attività sancita dalla normativa piemontese: essendo la denuncia di inizio attività esente da bollo, in quanto atto dotato di autonoma rilevanza e valido come semplice comunicazione che non richiede l'emanazione di un apposito provvedimento da parte della pubblica amministrazione, anche la ricevuta per la raccolta dei funghi dovrebbe sfuggire al campo di applicazione dell'imposta. Il tributo invece è dovuto, per esplicita previsione di legge, se vengono rilasciate in deroga autorizzazioni per raccogliere grosse quantità di miceti da utilizzare per attività commerciali, ossia nel caso in cui la raccolta sia qualificabile come una fonte di reddito o di lavoro stagionale per alcune categorie di cittadini ben definite.
Nel ripercorre le disposizioni vigenti in materia, l'Agenzia richiama innanzi tutto il Dpr 642/1972 che disciplina l'imposta di bollo, stabilendo che questa va applicata fin dall'origine nella misura del 14,62 euro per ogni foglio di atti rilasciati dalla Pubblica amministrazione, sia a livello centrale che locale.
In secondo luogo, la legge 352/1993, che definisce il quadro normativo di base per le attività di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, delega alle Regioni il compito di disciplinare la materia. È in questo contesto che si inserisce la legge regionale n. 24 approvata dal Piemonte l'anno scorso, secondo cui la raccolta dei funghi spontanei è soggetta ad autorizzazione. Il permesso, personale, revocabile e rilasciabile da comunità montane, collinari e Comuni, consiste nella ricevuta del versamento di una somma prestabilita. Quest'ultima, a sua volta, vale come denuncia di inizio attività e va esibita agli addetti alla vigilanza in caso di controllo. Se ne desume, quindi, che la Regione e gli enti locali delegati al rilascio dell'autorizzazione esercitano un potere di verifica a posteriori, ossia in un momento in cui la raccolta dei funghi si svolge già legittimamente. La pubblica amministrazione agisce dunque sulla base di un placet che, risolvendosi nel pagamento della somma dovuta, vale come provvedimento volto all'eliminazione dei vincoli che limitano l'esercizio dell'attività in questione.
In conclusione, l'autorizzazione a raccogliere funghi è soggetta fin dall'origine all'imposta di bollo di 14,62 euro, dato che l'attività sarebbe impraticabile senza il permesso che il pagamento del tributo rappresenta. Da questo punto di vista, stando al ragionamento dei tecnici delle Entrate, il fatto che il versamento valga anche come denuncia di inizio attività è irrilevante, in quanto questo secondo aspetto è accessorio rispetto alla sua natura autorizzatoria.
Il bollo si applica, infine, sia alla domanda che al provvedimento di autorizzazione dell'attività di raccolta di funghi spontanei per la produzione di un reddito.
Il parere dell'Amministrazione finanziaria prende le mosse da un'istanza di interpello sull'assoggettamento all'imposta di bollo della raccolta di funghi epigei spontanei, ossia di quelli che si possono volgarmente definire funghi non coltivati.
In particolare, la risoluzione ricorda che, in base a una legge approvata dalla Regione Piemonte alla fine del 2007, per raccogliere funghi nei boschi piemontesi è necessario ottenere un'autorizzazione che si identifica con la ricevuta di versamento di una somma stabilita ogni tre anni dalla Giunta regionale con una delibera ad hoc. Lo stesso tagliando vale inoltre come denuncia di inizio attività, a patto che riporti nella causale le generalità, la residenza, il luogo e la data di nascita del cacciatore di porcini e compagni e che venga esibito, a richiesta del personale di vigilanza, insieme a un documento d'identità valido.
A questo proposito, l'autore dell'interpello è interessato a capire se alla ricevuta deve essere applicata l'imposta di bollo. A suo giudizio, la questione non può prescindere dalla constatazione che, stando alle norme varate dalla Regione Piemonte, il titolo che legittima la raccolta dei funghi è unicamente costituito dall'attestato di versamento della somma prevista. Non è infatti prevista l'emanazione di alcun provvedimento specifico che certifichi la licenza. Già questo, secondo l'interpellante, dovrebbe essere sufficiente a dimostrare di per sé che il bollo non è dovuto.
A ulteriore conferma di questa interpretazione, si fa riferimento all'equivalenza tra ricevuta e denuncia di inizio attività sancita dalla normativa piemontese: essendo la denuncia di inizio attività esente da bollo, in quanto atto dotato di autonoma rilevanza e valido come semplice comunicazione che non richiede l'emanazione di un apposito provvedimento da parte della pubblica amministrazione, anche la ricevuta per la raccolta dei funghi dovrebbe sfuggire al campo di applicazione dell'imposta. Il tributo invece è dovuto, per esplicita previsione di legge, se vengono rilasciate in deroga autorizzazioni per raccogliere grosse quantità di miceti da utilizzare per attività commerciali, ossia nel caso in cui la raccolta sia qualificabile come una fonte di reddito o di lavoro stagionale per alcune categorie di cittadini ben definite.
Nel ripercorre le disposizioni vigenti in materia, l'Agenzia richiama innanzi tutto il Dpr 642/1972 che disciplina l'imposta di bollo, stabilendo che questa va applicata fin dall'origine nella misura del 14,62 euro per ogni foglio di atti rilasciati dalla Pubblica amministrazione, sia a livello centrale che locale.
In secondo luogo, la legge 352/1993, che definisce il quadro normativo di base per le attività di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, delega alle Regioni il compito di disciplinare la materia. È in questo contesto che si inserisce la legge regionale n. 24 approvata dal Piemonte l'anno scorso, secondo cui la raccolta dei funghi spontanei è soggetta ad autorizzazione. Il permesso, personale, revocabile e rilasciabile da comunità montane, collinari e Comuni, consiste nella ricevuta del versamento di una somma prestabilita. Quest'ultima, a sua volta, vale come denuncia di inizio attività e va esibita agli addetti alla vigilanza in caso di controllo. Se ne desume, quindi, che la Regione e gli enti locali delegati al rilascio dell'autorizzazione esercitano un potere di verifica a posteriori, ossia in un momento in cui la raccolta dei funghi si svolge già legittimamente. La pubblica amministrazione agisce dunque sulla base di un placet che, risolvendosi nel pagamento della somma dovuta, vale come provvedimento volto all'eliminazione dei vincoli che limitano l'esercizio dell'attività in questione.
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Il bollo si applica, infine, sia alla domanda che al provvedimento di autorizzazione dell'attività di raccolta di funghi spontanei per la produzione di un reddito.
Laura Mingioni
pubblicato Giovedì 12 Giugno 2008
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