su cessioni, assicurazioni, derivati
Dal 4 dicembre prossimo diventeranno obbligatorie l'interpretazione di Ifric 18, le modifiche all'Ifrs 4 e 7, e le modifiche all'interpretazione di Ifric 9 e dello Ias 39 sulla rideterminazione del valore dei derivati incorporati e sulla rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari. A stabilirlo tre regolamenti della Commissione europea rispettivamente il n. 1164 e 1165 del 27 novembre e 1171 del 30 novembre.
L'interpretazione dell'Ifric 18
Il regolamento n. 1164/2009 fornisce una interpretazione dell'Ifric 18 con una serie di chiarimenti relativi alla contabilizzazione di elementi di immobili, impianti e macchinari o di contanti ricevuti dalla clientela per acquisire o costruire parti di immobili, impianti e macchinari. L'ambito di applicazione dell'interpretazione coinvolge tutti quegli accordi in base ai quali una società riceve da un cliente parti di immobili, impianti e macchinari e che deve poi utilizzare per fare in modo che il cliente possa essere collegato a una rete o avere accesso continuativo alla fornitura di beni e servizi. Negli accordi rientrano anche quelli caratterizzati da contanti che la società riceve dal cliente e che sono utilizzati per lo stesso fine mentre sono esclusi dalla interpretazione gli accordi in cui il contributo pubblico è costituito da una cessione (vedasi Ias 20) o una infrastruttura utilizzata in un accordo per servizi in concessione (vedasi Ifric 12). Tra le questioni affrontate nell'interpretazione, la valutazione relativa all'elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari alla data della rilevazione iniziale, se l'elemento rientra nella definizione di attività, se la valutazione viene fatta al valore equo al momento della rilevazione iniziale, le modalità di contabilizzazione da parte della società della cessione di contanti da parte del cliente.
Le modifiche all'Ifrs 4 e all'Ifrs 7
Le modifiche apportate all'Ifrs 4 e Ifrs 7 (regolamento n. 1165/2009) riguardano invece la natura e la portata dei rischi di credito, liquidità e mercato che derivano da contratti assicurativi; le informazioni che ogni società deve fornire per ogni classe di strumento finanziario relativamente alle valutazioni del valore equo rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria; i criteri a cui deve attenersi la società nel fornire le informazioni. In particolare la valutazione del fair value deve essere classificata tenendo conto di una scala gerarchica che rifletta la rilevanza dei dati utilizzati per effettuare le valutazioni. I tre livelli che compongono la scala sono rappresentati dai prezzi quotati (non rettificati) sui mercati attivi per attività o passività identiche; dati di input diversi dai prezzi quotati e osservabili per l'attività o la passività sia direttamente (prezzi) che indirettamente (derivati dai prezzi); dati di input relativi ad attività o passività e che non si basano su dati di mercato osservabili.
L'interpretazione di Ifric 9 e di Ias 39
Il regolamento n. 1171/2009 ha provveduto infine a modificare l'interpretazione di Ifric 9 relativa alla rideterminazione del valore dei derivati incorporati e dello Ias 39 sulla rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari. L'intervento si è reso necessario in quanto, a seguito delle decisioni assunte dall'International Accounting Standard Board (Iasb) il 12 marzo scorso, è stato chiarito come debbano essere trattati gli strumenti finanziari derivati incorporati in altri contratti nel momento in cui una attività finanziaria ibrida viene riclassificata al di fuori del valore equo rilevato a conto economico.
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