Attualità
Obblighi comunitari, in Gazzetta
la legge per l'attuazione in Italia
Sono state "sanate" alcune situazioni per le quali la Ue aveva avviato la procedura di infrazione contro l'Italia
bandiera Ue
Il Dl 135/2009, contenente disposizioni per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia Ue, approda in Gazzetta. E'stata pubblicata, infatti, sulla GU di ieri, 24 novembre, la legge di conversione 166/2009, licenziata in via definitiva il 19 novembre dalla Camera con 302 voti favorevoli e 263 contrari.  In questo modo la normativa italiana si è adeguata a quella comunitaria, in seguito a una serie di procedure di infrazione avviate dalla Ue nei confronti del nostro Paese per presunta violazione di norme del Trattato Ce. Ecco le principali novità di carattere fiscale.

Assicurazioni
L'articolo 10 del decreto abroga l'obbligo, per le imprese di assicurazioni con sede negli Stati Ue o in quelli aderenti allo Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni, di nominare un rappresentale fiscale con residenza italiana per pagare l'imposta sui premi per i contratti di assicurazione vita. La Commissione Ue aveva avviato una procedura di infrazione (2008/4421) contro l'articolo 4-bis della legge 216/1961 che stabiliva tale obbligo, per presunta violazione dell'articolo 49 del Trattato Ce sulla libera prestazione dei servizi.

Iva per i soggetti non residenti in presenza di stabili organizzazioni in Italia
L'articolo 11 del decreto apporta delle modifiche al Dpr 633/1972. In questo modo l'Italia si adegua a quanto prescritto dalla Ue con la procedura di infrazione n. 2003/4648 sul rimborso Iva dei soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, avviata contro il nostro Paese per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 1 dell'ottava direttiva, 79/1072/Cee, e dall'articolo 1 della tredicesima direttiva, 86/560/Cee. In base alla disciplina preesistente, un soggetto passivo estero con stabile organizzazione in Italia che ha effettuato nel nostro Paese cessioni di beni o prestazioni di servizi può richiedere il rimborso dell'Iva a credito secondo le procedure previste dalle direttive (e non in detrazione) quando l'acquisto è stato eseguito direttamente dalla casa madre. Con le nuove disposizioni ciò non è più possibile: i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia non posso più richiedere il rimborso Iva per gli acquisti effettuati dalla casa madre, ma l'imposta dovrà confluire nelle liquidazioni eseguite dalla "stabile".
Il decreto, inoltre, fissa l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale ai fini Iva solo per i soggetti privi di stabile organizzazione.

Regime Siiq
Anche le società con stabile organizzazione in Italia e residenti nei paesi Ue o dello See potranno accedere al regime fiscale e civile Siiq e Siinq (Società d'investimento immobiliare quotate e non quotate collegate), seppur con una particolarità. Per le Siiq e Siinq residenti in Italia il reddito derivante dall'attività di locazione e di partecipazione immobiliare è escluso dall'Ires e dall'Irap. L'articolo 12 del decreto, invece, introducendo il comma 141-bis all'interno della legge Finanziaria 2007, prevede per le società estere che svolgono in Italia, tramite stabile organizzazione, prevalentemente attività di locazione immobiliare, il pagamento di un'imposta sostituiva delle imposte sui redditi e dell'Irap del 20%.
L'Italia risponde così a una procedura di contenzioso (2008/4524) avviata dalla Commissione Ue contro le norme sul regime Siiq contenute nella legge Finanziaria 2007 (modificate dalla Finanziaria del 2008) "colpevoli" di violare gli articoli 43 e 48 del Trattato Ce riguardanti la libertà di stabilimento.

Aiuti di stato per le imprese ex municipalizzate
L'articolo 19 aggiunge il tassello finale al recupero degli aiuti erogati in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico. La Finanziaria 1996, per favorire la trasformazione delle aziende municipalizzate in Spa partecipate dagli enti locali, ha concesso loro varie agevolazioni, tra cui l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito. La Commissione Ue, con la decisione 2003/193/Ce, ha considerato tale beneficio fiscale come aiuto di Stato e ha chiesto all'Italia di recuperale le somme indebitamente erogate. L'organo Ue ha inviato il 31 gennaio 2008 all'Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2006/2456) perché il nostro Paese non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia Ue (causa C -207/05) con cui era stata "bacchettata" per il suo mancato adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia. Questo, in breve, l'excursus Italia-Ue che ha condotto all'introduzione, all'interno del Dl 185/2008, di un nuovo comma all'articolo 24. La nuova disposizione stabilisce che per la determinazione della base imponibile ai fini del recupero degli aiuti non rilevano le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società ex municipalizzate. L'agenzia delle Entrate, pertanto, potrà emettere nuovi avvisi di accertamento per integrare o modificare quelli già inviati alle aziende per recuperare le somme precedentemente erogate sotto forma di aiuti. Il pagamento degli importi andrà effettuato entro 15 giorni (e non entro 30) dalla notifica dell'accertamento.

Federalismo fiscale
Il decreto contiene novità anche sul fronte del federalismo fiscale, rinviando al 30 giugno 2010 la data di presentazione della relazione sul quadro generale di finanziamento degli enti territoriali (e non più quindi il 21 maggio, come era precedentemente stabilito). A riguardo, inoltre, vengono dettate disposizioni in merito ai dati sul rendiconto di gestione che gli enti territoriali devono inviare alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.
Alessandra Gambadoro
pubblicato Mercoledì 25 Novembre 2009

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