Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 10:01
Il Principato di Monaco apre all’Ue meno all’Ocse
Avviato negli ultimi anni un processo di collaborazione con l’Ue mentre con l’Ocse permangono "frizioni"sul fisco
Il 7 dicembre 2004 con l’Unione europea è stato stipulato un accordo per l’applicazione dell’euroritenuta sugli interessi percepiti da residenti europei. Meno collaborativo il rapporto con l’Ocse se si considera che dal 2002 a oggi il Principato non ha assunto impegni seri per modificare la normativa sui paradisi fiscali. Il 24 ottobre 2002, il Principato di Monaco ha concluso un trattato con la Francia, entrato in vigore il 1° dicembre 2005, che ha sostituito il precedente accordo che risaliva al lontano 1918. Va subito segnalato come Monaco abbia conservato il segreto bancario, come pure il diritto a emanare leggi e regolamenti che trovano applicazione nel suo territorio, eccezion fatta per quelli che contrastano con gli interessi della Francia. Nel 1963 il Principato ha anche stipulato con la Francia una Convenzione contro le doppie imposizioni. Monaco non prevede alcuna forma di tassazione per le persone fisiche sin dal lontano 1869, eccezion fatta per i pagamenti di interessi alle persone fisiche residenti nell’Ue e il reddito percepito da cittadini francesi residenti a Monaco. Diversamente, il reddito societario è tassato con una aliquota del 33,33 per cento in base al principio di territorialità. Nel corso degli ultimi anni, Monaco ha avviato un processo di cooperazione non soltanto con la Francia ma anche con l’Unione europea e l’Ocse.
Gli accordi con la Francia
Il Trattato stipulato nel 1963 era finalizzato ad evitare che i cittadini francesi potessero sottrarsi al pagamento delle imposte trasferendosi a Monaco. In ogni caso i cittadini francesi che si trasferiscono a Monaco non pagano i contributi previdenziali, comportamento peraltro confermato anche nel 2004 dalla Suprema Corte amministrativa. Nel corso degli anni le differenze tra i regimi fiscali di Francia e Monaco si sono acuite. Nel 1989, ad esempio, la Francia ha reintrodotto un’imposta sulla ricchezza delle persone fisiche, tributo ovviamente assente a Monaco. Il 26 maggio 2003 è stato quindi firmato un protocollo aggiuntivo che è entrato in vigore il 1° agosto 2005. In sostanza, l’imposta patrimoniale è stata ricondotta nell’alveo del trattato del 1963, per evitare distorsioni impositive a favore dei cittadini francesi residenti a Monaco. Con effetto retroattivo dal 2002 è prevista poi l’applicazione della patrimoniale anche ai francesi che si sono trasferiti a Monaco dal 1989. L’estensione al nuovo tributo è stata altresì prevista in relazione alle norme della Convenzione che prevedono lo scambio di informazioni tra gli Stati. Il protocollo del 2003, inoltre, contiene anche disposizioni in materia di transfer price. In particolare, la deduzione di royalty è ammessa a condizione che il pagamento sia per così dire "genuino", ossia se risponde al prezzo di libero mercato e se la prestazione è effettivamente resa.
Gli accordi con l’Unione europea
Pur non appartenendo all’Unione europea, Monaco fa parte del territorio doganale comunitario ed è stato coinvolto in relazione alla direttiva sul risparmio 2003/48/Ce. Il 7 dicembre 2004, infatti, è stato stipulato un accordo con l’Unione europea che prevede l’applicazione dell’euroritenuta sugli interessi percepiti da residenti europei. La ritenuta non verrà operata se l’investitore rinuncia al segreto bancario.
Gli accordi con l’Ocse
Al momento il rapporto meno collaborativo è proprio con l’Ocse. Il 18 aprile 2002 l’Ocse ha diramato una lista di paradisi fiscali considerati non cooperativi, in cui ha incluso anche Monaco. Lo scopo dell’Ocse è ovviamente identificare, in maniera obiettiva, i paradisi fiscali, per indurli a modificare la propria normativa e a sviluppare una cooperazione con i Paesi a fiscalità ordinaria. Nonostante questo contesto, Monaco non si è ancora impegnato a modificare la propria disciplina fiscale.
Il 7 dicembre 2004 con l’Unione europea è stato stipulato un accordo per l’applicazione dell’euroritenuta sugli interessi percepiti da residenti europei. Meno collaborativo il rapporto con l’Ocse se si considera che dal 2002 a oggi il Principato non ha assunto impegni seri per modificare la normativa sui paradisi fiscali. Il 24 ottobre 2002, il Principato di Monaco ha concluso un trattato con la Francia, entrato in vigore il 1° dicembre 2005, che ha sostituito il precedente accordo che risaliva al lontano 1918. Va subito segnalato come Monaco abbia conservato il segreto bancario, come pure il diritto a emanare leggi e regolamenti che trovano applicazione nel suo territorio, eccezion fatta per quelli che contrastano con gli interessi della Francia. Nel 1963 il Principato ha anche stipulato con la Francia una Convenzione contro le doppie imposizioni. Monaco non prevede alcuna forma di tassazione per le persone fisiche sin dal lontano 1869, eccezion fatta per i pagamenti di interessi alle persone fisiche residenti nell’Ue e il reddito percepito da cittadini francesi residenti a Monaco. Diversamente, il reddito societario è tassato con una aliquota del 33,33 per cento in base al principio di territorialità. Nel corso degli ultimi anni, Monaco ha avviato un processo di cooperazione non soltanto con la Francia ma anche con l’Unione europea e l’Ocse.Gli accordi con la Francia
Il Trattato stipulato nel 1963 era finalizzato ad evitare che i cittadini francesi potessero sottrarsi al pagamento delle imposte trasferendosi a Monaco. In ogni caso i cittadini francesi che si trasferiscono a Monaco non pagano i contributi previdenziali, comportamento peraltro confermato anche nel 2004 dalla Suprema Corte amministrativa. Nel corso degli anni le differenze tra i regimi fiscali di Francia e Monaco si sono acuite. Nel 1989, ad esempio, la Francia ha reintrodotto un’imposta sulla ricchezza delle persone fisiche, tributo ovviamente assente a Monaco. Il 26 maggio 2003 è stato quindi firmato un protocollo aggiuntivo che è entrato in vigore il 1° agosto 2005. In sostanza, l’imposta patrimoniale è stata ricondotta nell’alveo del trattato del 1963, per evitare distorsioni impositive a favore dei cittadini francesi residenti a Monaco. Con effetto retroattivo dal 2002 è prevista poi l’applicazione della patrimoniale anche ai francesi che si sono trasferiti a Monaco dal 1989. L’estensione al nuovo tributo è stata altresì prevista in relazione alle norme della Convenzione che prevedono lo scambio di informazioni tra gli Stati. Il protocollo del 2003, inoltre, contiene anche disposizioni in materia di transfer price. In particolare, la deduzione di royalty è ammessa a condizione che il pagamento sia per così dire "genuino", ossia se risponde al prezzo di libero mercato e se la prestazione è effettivamente resa.
Gli accordi con l’Unione europea
Pur non appartenendo all’Unione europea, Monaco fa parte del territorio doganale comunitario ed è stato coinvolto in relazione alla direttiva sul risparmio 2003/48/Ce. Il 7 dicembre 2004, infatti, è stato stipulato un accordo con l’Unione europea che prevede l’applicazione dell’euroritenuta sugli interessi percepiti da residenti europei. La ritenuta non verrà operata se l’investitore rinuncia al segreto bancario.
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Guerrino Sozza
pubblicato Lunedì 11 Settembre 2006
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