Attualità
Il riallineamento trova posto in Gazzetta
In GU il Dm attuativo del regime dell'imposta sostitutiva nelle operazioni di riorganizzazione aziendale
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E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto il decreto ministeriale 25 luglio 2008, previsto dal comma 47 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008, con il quale si da attuazione alla disciplina dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende).Tale regime, si ricorda, si concretizza nella facoltà di applicare un'imposta sostitutiva, in alternativa al regime di neutralità fiscale, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, con aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro, e del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.
Allo scopo è stato previsto l'apposito prospetto nel quadro RQ dei modelli di dichiarazione per l'anno d'imposta 2007 "Unico società di capitali 2008" e "Unico società di persone 2008".

Il decreto ministeriale specifica (articolo 1) che per le operazioni di conferimento d'azienda, ramo o complesso aziendale, assumono rilievo, ai fini dell'applicazione della predetta imposta sostitutiva, le differenze residue tra il valore d'iscrizione in bilancio dei beni - classificati dal conferitario tra le immobilizzazioni materiali e immateriali - ricevuti e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il conferente. Tali differenze possono essere assoggettate a imposta sostitutiva, come accennato, anche in misura parziale, ma sempre per categorie omogenee di immobilizzazioni.

Risolta anche una potenziale sovrapposizione tra la tale disciplina e quella prevista dall'articolo 1, comma 48, della Finanziaria 2008 relativa alla parte delle differenze tra valori civili e fiscali emersi presso il conferente per effetto delle deduzioni extracontabili da quadro EC e poi trasferita al conferitario. In tale fattispecie, infatti, il decreto specifica che va applicato prioritariamente il regime dell'imposta sostitutiva sulle predette deduzioni extracontabili (attuata col decreto ministeriale 3 marzo 2008).

L'opzione per l'imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni aziendali va esercitata - per ogni conferimento - nel primo o nel secondo periodo d'imposta successivo all'operazione e si perfeziona col versamento della prima delle tre rate previste.
La "cadenza" dei pagamenti è la seguente:

 

  • la prima rata, pari al 30% dell'importo dovuto, entro il termine del versamento del saldo delle imposte sul reddito e dell'Irap relative al periodo d'imposta dell'operazione di conferimento o, per ritardata o reiterata opzione, a quello successivo
  • la seconda e la terza rata, pari rispettivamente al 40% e al 30%, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'Irap relative, sempre rispettivamente, al primo e al secondo ovvero al secondo e al terzo periodo successivi a quello dell'operazione. Sulla seconda e terza rata bisogna aggiungere gli interessi pari al 2,5% annuali.

Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto prevede che in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap, debba essere data indicazione, per ciascuna operazione di conferimento per la quale si è applicato il regime di imposta sostitutiva, dei valori fiscalmente riconosciuti presso il soggetto conferente, dei valori di iscrizione nel bilancio del soggetto conferitario, delle differenze assoggettate a imposta sostitutiva e di ogni altro elemento utile ai fini dell'attività di controllo e accertamento della corretta applicazione della suddetta imposta. Nella relazione illustrativa del provvedimento viene precisato che "L'onere di fornire le predette informazioni, separatamente, anche nella dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive si ricollega alla previsione della stessa legge finanziaria 2008 (cfr. articolo 1, comma 52, della citata legge n. 244 del 2007), secondo cui la presentazione di tale dichiarazione, a decorrere da quella riguardante il periodo di imposta 2008, dovrà essere effettuata direttamente alle Regioni e, quindi, risulterà sganciata dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Naturalmente, per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, sarà sufficiente compilare i prospetti e i quadri disponibili; ferma restando per il soggetto interessato l'obbligo di fornire i dati e le informazioni previste dal presente decreto su richiesta dell'Amministrazione."

L'articolo 2, infine, raccorda le disposizioni dell'articolo 1 del decreto con l'applicazione dell'imposta sostitutiva anche alle operazioni di fusione e di scissione sulle differenze tra il valore d'iscrizione in bilancio dei beni ricevuti (sempre classificati tra le immobilizzazioni materiali e immateriali) e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto presso il l'incorporato (fuso) o scisso.

 
Mario Leone
pubblicato Mercoledì 13 Agosto 2008

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