Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 10:01
Attualità
Infrazioni Ue, l’Italia soddisfa il collegio dei Commissari
Nel 2008 si attesta a 160 il numero dei casi di violazione del diritto comunitario contro i 223 dello scorso anno
Questo significa una riduzione, in termini reali, del 28 per cento rispetto al 2007. Ambiente (43 procedure), fiscalità e dogane (23 procedure) sono, però, ancora oggi i settori dove si registrano le maggiori violazioni. Come si evince dall’analisi dei dati. Il collegio dei Commissari, la scorsa settimana, ha deciso l’archiviazione di otto procedure di infrazione e di tre reclami a fronte di quattro aperture di nuovi casi. Si attesta cosi a 160, di cui 138 riguardano casi di violazione del diritto comunitario (Vdc) e 22 attengono a mancata trasposizione di direttive nell’ordinamento italiano (Ma), il numero delle infrazioni aperte nei confronti dell’Italia che resta il Paese con più procedure a carico anche se ridotte di gran lunga rispetto al 2007 quando erano state 223 quelle in corso (dati relativi a Collegio dei Commissari del 17 ottobre 2007). Come si evince dai dati relativi alle procedure per stadio (tabella 1) e per materia (tabella 2), di seguito riportati, ambiente (43 procedure), fiscalità e dogane (23) sono i settori con più infrazioni.
Tabella 1

(*) La messa in mora complementare e il parere motivato complementare sono gli atti con cui, nell'ambito della stessa procedura d’infrazione, si evidenziano ulteriori violazioni delle norme comunitarie.
Tabella 2

Il ruolo della Commissione europea
Quale ruolo esercita la Commissione europea? La Commissione europea detiene, dunque, una competenza esclusiva che si manifesta, fin dalla fase di avvio, per espandersi nella più generale attività di vigilanza sull’adempimento, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato Ce. L’esercizio del potere discrezionale, ove non sia espressione di propria iniziativa, può indifferentemente essere attivato da una mera denuncia di privati ovvero da una interrogazione parlamentare.
Come si articola la procedura d’infrazione?
La procedura d’infrazione rappresenta lo strumento di cui si avvale la Commissione europea per garantire la certezza del diritto comunitario. La procedura si articola in due fasi: una di pre-contenzioso (articolo 226) e una di contenzioso vero e proprio (articolo 228). Il pre-contenzioso sorge successivamente alla rilevazione della violazione della norma comunitaria. La violazione va intesa in senso lato in quanto la contestazione può tradursi nella mancata attuazione di una norma comunitaria oppure in una disposizione o una pratica amministrativa nazionali che risultano con essa incompatibili. In tal caso la Commissione europea procede all’invio di una "lettera di messa in mora", concedendo allo Stato un termine di due mesi entro cui presentare le proprie deduzioni.
Le modalità di avvio della procedura
La procedura d’infrazione viene è avviata nei confronti di uno Stato membro a prescindere dalla natura giuridica dell’autore della violazione. È, infatti, indifferente, per la contestabilità dell’illecito, che il "reo" sia un organo costituzionale, una giurisdizione, un ente territoriale o un soggetto di diritto privato controllato dallo Stato. L’inerzia dal parte dello Stato che si traduca nella risposta mancata o non soddisfacente alla lettera di messa in mora nel termine indicato, determina l’immediata contestazione dell’addebito da parte della Commissione che, contestualmente, diffida lo Stato a porvi fine entro un dato termine. Dal mancato adeguamento al giudizio dinanzi alla Corte Viceversa il mancato adeguamento da parte dello Stato al parere motivato dà facoltà alla Commissione di esperire il ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia (articolo 226, comma 2 del Trattato). Si conclude così la fase del cd. "precontenzioso" e inizia il giudizio (articolo 228 del Trattato), con cui si punta a ottenere dalla Corte l’accertamento formale, mediante sentenza, dell’inosservanza da parte dello Stato degli obblighi imposti dall’ordinamento comunitario. Se la Corte di Giustizia accerta che lo Stato membro ha contravvenuto agli obblighi comunitari impone l’immediata procedura esecutiva della sentenza, ponendo fine all’infrazione. Se la Commissione rileva che lo Stato non si è conformato alla sentenza della Corte avvia una procedura (ex articolo 228 del Trattato) contestando allo Stato un inadempimento aggiuntivo, consistente nella mancata adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza che ha accertato la violazione del diritto comunitario (es. modifica, abrogazione o introduzione di una disposizione normativa; recepimento di una direttiva; mutamento di una prassi amministrativa).
La procedura per inadempimento
Anche la procedura per inadempimento, al pari dei procedimenti ordinari di tale natura, si articola in una fase precontenziosa e in una fase contenziosa. In base al paragrafo 2 dell’articolo 228, nel parere motivato la Commissione, fissare un termine entro cui lo Stato deve prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza precisando i punti sui quali lo Stato membro risulta inadempiente. Se lo Stato non si conforma al parere motivato, la Commissione può adire la Corte di Giustizia, specificando l'importo delle sanzioni di cui chiede l’inflizione. Le sanzioni consistono in una somma forfetaria e in una penalità di mora, adeguate alla gravità e alla persistenza dell’inadempimento.
I precedenti giurisprudenziali
Sul punto vale la pena di citare la sentenza del 12 luglio 2005 (causa C-304/02, Commissione c. Francia) perché nella stessa la Corte di Giustizia ha chiarito che la somma forfetaria e la penalità di mora possono essere inflitte cumulativamente ove la violazione del diritto comunitario si sia protratta per lungo tempo e sia incline a persistere. Parimenti occorre ricordare che la Comunicazione della Commissione sull’applicazione dell’articolo 228 ha inasprito le sanzioni pecuniarie per mancato adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia che riconosce l’inadempimento dello Stato rispetto agli obblighi imposti dal diritto comunitario. Per l’Italia, ad esempio, è stata fissata una somma forfetaria minima di 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora per il nostro Paese può oscillare tra 22mila e 700mila euro per ogni giorno di ritardo nell’attuazione della seconda sentenza, a seconda della gravità dell’infrazione.
Il ruolo dei commissari europei
Le decisioni relative all’apertura, all’aggravamento o alla chiusura di una procedura di infrazione sono adottate dal Collegio dei Commissari europei, in apposite sessioni che si tengono con cadenza trimestrale nel corso delle quali può essere anche deliberata l’archiviazione dell’infrazione quando lo Stato membro si conforma ai rilievi della Commissione europea o quando quest’ultima si ritiene soddisfatta dalle osservazioni dello Stato in questione. Le decisioni di archiviazione intervengono solo in occasione delle riunioni trimestrali, mentre l’apertura di una procedura d’infrazione può essere decisa anche in occasione di una qualunque altra riunione del Collegio dei Commissari.
Questo significa una riduzione, in termini reali, del 28 per cento rispetto al 2007. Ambiente (43 procedure), fiscalità e dogane (23 procedure) sono, però, ancora oggi i settori dove si registrano le maggiori violazioni. Come si evince dall’analisi dei dati. Il collegio dei Commissari, la scorsa settimana, ha deciso l’archiviazione di otto procedure di infrazione e di tre reclami a fronte di quattro aperture di nuovi casi. Si attesta cosi a 160, di cui 138 riguardano casi di violazione del diritto comunitario (Vdc) e 22 attengono a mancata trasposizione di direttive nell’ordinamento italiano (Ma), il numero delle infrazioni aperte nei confronti dell’Italia che resta il Paese con più procedure a carico anche se ridotte di gran lunga rispetto al 2007 quando erano state 223 quelle in corso (dati relativi a Collegio dei Commissari del 17 ottobre 2007). Come si evince dai dati relativi alle procedure per stadio (tabella 1) e per materia (tabella 2), di seguito riportati, ambiente (43 procedure), fiscalità e dogane (23) sono i settori con più infrazioni. Tabella 1

(*) La messa in mora complementare e il parere motivato complementare sono gli atti con cui, nell'ambito della stessa procedura d’infrazione, si evidenziano ulteriori violazioni delle norme comunitarie.
Tabella 2

Il ruolo della Commissione europea
Quale ruolo esercita la Commissione europea? La Commissione europea detiene, dunque, una competenza esclusiva che si manifesta, fin dalla fase di avvio, per espandersi nella più generale attività di vigilanza sull’adempimento, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato Ce. L’esercizio del potere discrezionale, ove non sia espressione di propria iniziativa, può indifferentemente essere attivato da una mera denuncia di privati ovvero da una interrogazione parlamentare.
Come si articola la procedura d’infrazione?
La procedura d’infrazione rappresenta lo strumento di cui si avvale la Commissione europea per garantire la certezza del diritto comunitario. La procedura si articola in due fasi: una di pre-contenzioso (articolo 226) e una di contenzioso vero e proprio (articolo 228). Il pre-contenzioso sorge successivamente alla rilevazione della violazione della norma comunitaria. La violazione va intesa in senso lato in quanto la contestazione può tradursi nella mancata attuazione di una norma comunitaria oppure in una disposizione o una pratica amministrativa nazionali che risultano con essa incompatibili. In tal caso la Commissione europea procede all’invio di una "lettera di messa in mora", concedendo allo Stato un termine di due mesi entro cui presentare le proprie deduzioni.
Le modalità di avvio della procedura
La procedura d’infrazione viene è avviata nei confronti di uno Stato membro a prescindere dalla natura giuridica dell’autore della violazione. È, infatti, indifferente, per la contestabilità dell’illecito, che il "reo" sia un organo costituzionale, una giurisdizione, un ente territoriale o un soggetto di diritto privato controllato dallo Stato. L’inerzia dal parte dello Stato che si traduca nella risposta mancata o non soddisfacente alla lettera di messa in mora nel termine indicato, determina l’immediata contestazione dell’addebito da parte della Commissione che, contestualmente, diffida lo Stato a porvi fine entro un dato termine. Dal mancato adeguamento al giudizio dinanzi alla Corte Viceversa il mancato adeguamento da parte dello Stato al parere motivato dà facoltà alla Commissione di esperire il ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia (articolo 226, comma 2 del Trattato). Si conclude così la fase del cd. "precontenzioso" e inizia il giudizio (articolo 228 del Trattato), con cui si punta a ottenere dalla Corte l’accertamento formale, mediante sentenza, dell’inosservanza da parte dello Stato degli obblighi imposti dall’ordinamento comunitario. Se la Corte di Giustizia accerta che lo Stato membro ha contravvenuto agli obblighi comunitari impone l’immediata procedura esecutiva della sentenza, ponendo fine all’infrazione. Se la Commissione rileva che lo Stato non si è conformato alla sentenza della Corte avvia una procedura (ex articolo 228 del Trattato) contestando allo Stato un inadempimento aggiuntivo, consistente nella mancata adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza che ha accertato la violazione del diritto comunitario (es. modifica, abrogazione o introduzione di una disposizione normativa; recepimento di una direttiva; mutamento di una prassi amministrativa).
La procedura per inadempimento
Anche la procedura per inadempimento, al pari dei procedimenti ordinari di tale natura, si articola in una fase precontenziosa e in una fase contenziosa. In base al paragrafo 2 dell’articolo 228, nel parere motivato la Commissione, fissare un termine entro cui lo Stato deve prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza precisando i punti sui quali lo Stato membro risulta inadempiente. Se lo Stato non si conforma al parere motivato, la Commissione può adire la Corte di Giustizia, specificando l'importo delle sanzioni di cui chiede l’inflizione. Le sanzioni consistono in una somma forfetaria e in una penalità di mora, adeguate alla gravità e alla persistenza dell’inadempimento.
I precedenti giurisprudenziali
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Il ruolo dei commissari europei
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Antonina Giordano
pubblicato Venerdì 24 Ottobre 2008
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