Attualità
Innovazione più conveniente con gli atenei
Sale al 40% la misura del credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo mediante contratti stipulati con università ed enti pubblici. 50 milioni di euro il tetto massimo agevolabile

La legge finanziaria per il 2007, al comma 280 dell'unico articolo, ha previsto la concessione di un credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti dalle imprese per la ricerca e l'innovazione. Il bonus, concesso per tre anni, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 e fino al periodo d'imposta 2009, è pari al 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo(1).
Tale misura era incrementata al 15% nel caso i costi fossero sostenuti dalle imprese a seguito di contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ma non concorre alla formazione del reddito, né alla formazione della base imponibile Irap.
Allo stesso tempo, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 96 del Tuir), né rispetto ai criteri di inerenza delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo Testo unico.

Il bonus è altresì utilizzabile per ridurre i versamenti delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuti per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute.
L'eventuale eccedenza è compensabile, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

La Finanziaria 2008
La Finanziaria 2008 (comma 66 dell'articolo 1) ha disposto l'incremento dal 15 al 40% della misura del credito di imposta previsto a favore delle imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo mediante contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
Contemporaneamente, è stato innalzato il tetto massimo dei costi su cui applicare il calcolo del credito d'imposta. L'importo agevolabile passa, infatti, da 15 a 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

Infine, è stata abrogata la norma contenuta nella scorsa Finanziaria che subordinava la concessione del credito d'imposta in esame, che perciò è già "operativo", all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea(2).
Un successivo decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, individuerà gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria.

NOTE:
1) Sono agevolati sia gli investimenti effettuati all'interno dell'impresa stessa sia i finanziamenti destinati a soggetti esterni all'azienda. Il diritto al beneficio è concesso a tutte le imprese, sia alle Pmi che alle grandi imprese, a prescindere dal settore di operatività dell'impresa stessa.

2) L'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato Ce prevede che siano comunicati alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. In attesa della decisione finale, non si può dare comunque esecuzione alle misure agevolative.

Gianfranco Antico
pubblicato Giovedì 17 Gennaio 2008

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