Attualità
Iscrizione a ruolo, per la nota
un modello da depositare
Si aggiunge agli altri documenti che il ricorrente deve presentare alle segreterie delle Ct nei giudizi tributari. Uno stampato per il primo grado e uno per l’appello
cartella documenti
On line, sul sito del dipartimento delle Finanze, i modelli, predisposti dalla direzione della Giustizia tributaria, per depositare, presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali, le note di iscrizione a ruolo, in caso di contenzioso con l’Amministrazione fiscale.
L’obbligo, introdotto dall’ultima manovra finanziaria (articolo 2, comma 35-quater, lettera c), del decreto n. 138/2011), e già presente nella procedura processuale civile, consente alle Commissioni di rilasciare, a chi si è costituito in giudizio, il numero di ruolo assegnato alla pratica nel registro generale dei ricorsi o degli appelli.
 
La nuova norma modifica, in parte, le regole che disciplinano il giudizio tributario (articolo 22, Dlgs 546/1992), chiedendo al contribuente, o al suo difensore, un ulteriore documento al momento del deposito ricorso: la nota di iscrizione a ruolo.
Nulla cambia, dunque, per quanto riguarda la consegna della consueta certificazione, quella relativa, cioè, alla notifica del ricorso, all’atto impugnato e ai documenti che la parte ricorrente ha intenzione di presentare.
 
I due modelli contengono tutte le informazioni utili per definire il contenzioso. In primo piano, chi propone il ricorso e il tipo di controversia per cui si richiede l’iscrizione al Registro generale dei ricorsi e, poi, a seguire, se è stata presentata l’istanza di sospensione o la richiesta di trattazione in pubblica udienza o, ancora, se è stata tentato il “reclamo-mediazione” (articolo 17-bis, Dlgs 546/1992), necessario per gli atti notificati a partire dal 1° aprile del prossimo anno quando la causa non supera i 20mila euro.
 
Tra gli altri dati da indicare nella nota c’è anche l’importo contestato al netto di sanzioni e interessi, essenziale per definire l’ammontare del contributo unificato dovuto, introdotto nel processo tributario dal recente decreto legge 98/2011 (articolo 37, commi 6 e 7), al posto del vecchio “bollo”.
Non mancano, infine, naturalmente, le notizie utili per identificare, ricorrente, resistente e atto impugnato.
r.fo.
pubblicato Lunedì 19 Settembre 2011

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