Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 10:01
Attualità
Iscrizione a ruolo, per la nota
un modello da depositare
un modello da depositare
Si aggiunge agli altri documenti che il ricorrente deve presentare alle segreterie delle Ct nei giudizi tributari. Uno stampato per il primo grado e uno per l’appello
On line, sul sito del dipartimento delle Finanze, i modelli, predisposti dalla direzione della Giustizia tributaria, per depositare, presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali, le note di iscrizione a ruolo, in caso di contenzioso con l’Amministrazione fiscale.
L’obbligo, introdotto dall’ultima manovra finanziaria (articolo 2, comma 35-quater, lettera c), del decreto n. 138/2011), e già presente nella procedura processuale civile, consente alle Commissioni di rilasciare, a chi si è costituito in giudizio, il numero di ruolo assegnato alla pratica nel registro generale dei ricorsi o degli appelli.
La nuova norma modifica, in parte, le regole che disciplinano il giudizio tributario (articolo 22, Dlgs 546/1992), chiedendo al contribuente, o al suo difensore, un ulteriore documento al momento del deposito ricorso: la nota di iscrizione a ruolo.
Nulla cambia, dunque, per quanto riguarda la consegna della consueta certificazione, quella relativa, cioè, alla notifica del ricorso, all’atto impugnato e ai documenti che la parte ricorrente ha intenzione di presentare.
I due modelli contengono tutte le informazioni utili per definire il contenzioso. In primo piano, chi propone il ricorso e il tipo di controversia per cui si richiede l’iscrizione al Registro generale dei ricorsi e, poi, a seguire, se è stata presentata l’istanza di sospensione o la richiesta di trattazione in pubblica udienza o, ancora, se è stata tentato il “reclamo-mediazione” (articolo 17-bis, Dlgs 546/1992), necessario per gli atti notificati a partire dal 1° aprile del prossimo anno quando la causa non supera i 20mila euro.
Tra gli altri dati da indicare nella nota c’è anche l’importo contestato al netto di sanzioni e interessi, essenziale per definire l’ammontare del contributo unificato dovuto, introdotto nel processo tributario dal recente decreto legge 98/2011 (articolo 37, commi 6 e 7), al posto del vecchio “bollo”.
Non mancano, infine, naturalmente, le notizie utili per identificare, ricorrente, resistente e atto impugnato.
L’obbligo, introdotto dall’ultima manovra finanziaria (articolo 2, comma 35-quater, lettera c), del decreto n. 138/2011), e già presente nella procedura processuale civile, consente alle Commissioni di rilasciare, a chi si è costituito in giudizio, il numero di ruolo assegnato alla pratica nel registro generale dei ricorsi o degli appelli.
La nuova norma modifica, in parte, le regole che disciplinano il giudizio tributario (articolo 22, Dlgs 546/1992), chiedendo al contribuente, o al suo difensore, un ulteriore documento al momento del deposito ricorso: la nota di iscrizione a ruolo.
Nulla cambia, dunque, per quanto riguarda la consegna della consueta certificazione, quella relativa, cioè, alla notifica del ricorso, all’atto impugnato e ai documenti che la parte ricorrente ha intenzione di presentare.
I due modelli contengono tutte le informazioni utili per definire il contenzioso. In primo piano, chi propone il ricorso e il tipo di controversia per cui si richiede l’iscrizione al Registro generale dei ricorsi e, poi, a seguire, se è stata presentata l’istanza di sospensione o la richiesta di trattazione in pubblica udienza o, ancora, se è stata tentato il “reclamo-mediazione” (articolo 17-bis, Dlgs 546/1992), necessario per gli atti notificati a partire dal 1° aprile del prossimo anno quando la causa non supera i 20mila euro.
Tra gli altri dati da indicare nella nota c’è anche l’importo contestato al netto di sanzioni e interessi, essenziale per definire l’ammontare del contributo unificato dovuto, introdotto nel processo tributario dal recente decreto legge 98/2011 (articolo 37, commi 6 e 7), al posto del vecchio “bollo”.
Non mancano, infine, naturalmente, le notizie utili per identificare, ricorrente, resistente e atto impugnato.
r.fo.
pubblicato Lunedì 19 Settembre 2011
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