Attualità
La compensazione va avanti a colpi di byte
Nella prima fase, la procedura interesserà solo i rimborsi delle imposte sui redditi
_2884.jpg
Con il provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dall'articolo 28-ter del Dpr 602/1973, prosegue l'impegno assunto dall'agenzia delle Entrate nel rendere sempre più automatizzato il procedimento di compensazione tra debiti iscritti a ruolo e crediti d'imposta. Il provvedimento, emanato a seguito di quanto disposto dall'articolo 2, comma 13, del Dl 262/2006, oltre alle specifiche tecniche, detta anche le modalità e l'ambito di attuazione della procedura informatica di compensazione.
In questa fase, la procedura interesserà i rimborsi di imposte sui redditi, rimborsi da erogare secondo le modalità previste dal decreto 29/12/2000. Per le altre tipologie di rimborso (tributi minori e Registro - Iva) verranno emanati in seguito specifici provvedimenti.
La scelta deriva dalla maggiore automatizzazione dei rimborsi delle imposte dirette, che già da tempo vengono lavorati ed erogati con procedura automatizzata e semi-automatizzata, per cui i dati e i flussi sono agevolmente gestibili con l'utilizzo della linea informatica, laddove altre tipologie di rimborsi sono liquidate dagli uffici con l'utilizzo di fondi tratti dai capitoli di spesa.
Per queste ultime tipologie continua a essere cura del funzionario addetto alla liquidazione del rimborso il riscontro (tramite dati presenti in anagrafe tributaria e certificazioni del concessionario della riscossione) dell'eventuale presenza di ruoli attivi per procedere alla comunicazione della sospensione del rimborso al contribuente.

In presenza di rimborsi di imposte sui redditi da erogare, l'agenzia delle Entrate trasmette telematicamente un elenco a "Equitalia servizi Spa". L'agente della riscossione verifica la presenza di ruoli attivi, ruoli formati sia dalle Entrate che da altre Agenzie ed enti convenzionati, secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, del Dl 46/1999: "Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione".
Il controllo concerne anche la presenza di regolare notifica della cartella di pagamento.

Entro 12 giorni dal ricevimento dell'elenco, il concessionario della riscossione riscontra gli elementi presenti nella propria banca dati e rinvia tale elenco all'agenzia delle Entrate.
L'elenco riporta tutti i dati utili per distinguere i contribuenti beneficiari di rimborsi con partite chiuse da quelli con ruoli attivi. In caso di ruoli attivi viene anche specificato il totale delle partite non ancora riscosse alla data di invio dell'elenco, oltre a un ulteriore dettaglio tra partite notificate e non e la data di notifica della cartella di pagamento.
L'elenco contiene anche gli importi relativi agli interessi di mora (calcolati al novantesimo giorno successivo alla data del controllo per ovvi motivi legati ai tempi di completamento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma) e gli agenti della riscossione che hanno in carico le partite, ai fini dell'accredito di quanto spettante al concessionario della riscossione.

Contemporaneamente all'invio dell'elenco, Equitalia sospende tutte le procedure di recupero e invia al contribuente comunicazione di proposta di compensazione - notificata secondo quanto previsto dall'articolo 26 del Dpr 602/1973 - indicando tutti i dati utili all'identificazione dei ruoli e dei rimborsi oggetto della proposta di compensazione.
La comunicazione deve anche contenere tutte le modalità e la modulistica affinché il contribuente possa aderire alla proposta, i tempi di adesione (60 giorni dalla notifica), l'indicazione che gli interessi e gli aggi di riscossione continueranno a decorrere fino alla data di adesione alla compensazione e l'annotazione che, in mancanza di adesione nei termini predetti, il concessionario riprenderà tutte le azioni di recupero della partita.

Entro 5 giorni lavorativi dall'eventuale risposta del contribuente (o, in mancanza di risposta, entro 80 giorni dalla notifica della comunicazione), l'agente della riscossione comunica all'Agenzia l'esito della proposta.
In caso di esito negativo, o in mancanza di risposta, il concessionario della riscossione revoca la sospensione e riprende tutte le attività previste per il recupero delle somme iscritte a ruolo.
In caso di esito positivo, l'agente della riscossione provvederà al versamento a proprio favore delle somme di cui il contribuente risulta debitore - fino a concorrenza dell'importo dei rimborsi spettanti - rilasciando quietanza di pagamento al contribuente.
Inoltre provvederà a comunicare i dati relativi ai ruoli e alle somme oggetto di compensazione all'agenzia delle Entrate, che avrà cura di erogare al contribuente l'eventuale eccedenza a credito.

Le somme oggetto di eventuale compensazione verranno messe a disposizione da parte dell'Agenzia entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco delle partite iscritte a ruolo, e gli importi effettivamente compensati vengono accreditati sulle contabilità speciali aperte presso le competenti sezioni di Tesoreria provinciali dello Stato, con una specifica causale di versamento che vincola gli agenti della riscossione all'utilizzo di tali somme.

Non faranno parte dello scambio di informazioni tra Agenzia e agente della riscossione le partite di ruolo che sono state oggetto di:

 

  • sgravio, sospensione o rateazione
  • definizione ai sensi dell'articolo 12, legge 289/2002 (sanatoria fiscale)
  • pagamento ai sensi dell'articolo 25, comma 3-quater, del Dlgs 472/1997 (adesione a invito del pagamento dovuto).


 

 
Elda Papandrea
pubblicato Martedì 19 Agosto 2008

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Allineato alle nuove norme fiscali per giovani e lavoratori in mobilità, il modello AA9/11 per l’esercizio di imprese arti o professioni è utilizzabile a partire da domani
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione