Attualità
La compensazione va oltre l’F24
La procedura denominata “volontaria” si attiva con una “proposta” del concessionario che provvede a sospendere per 60 giorni le operazioni di recupero delle somme iscritte a ruolo
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L’articolo 2 del Dl n. 262 del 3 ottobre, relativo a misure in materia di riscossione, introduce, ai commi 12 e13, la possibilità di estinguere le somme iscritte a ruolo mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta.
L’istituto della compensazione, previsto dal codice civile (articoli 1241 e 1242) come modalità di estinzione di posizioni debitorie/creditorie reciproche, ha trovato applicazione in ambito tributario (a parte la cosiddetta “compensazione verticale” già in uso) solo nel 1997, con l’emanazione del Dlgs n. 241, in attuazione della legge n. 662/96, articolo 3, comma 134.

La compensazione così regolamentata si è concretizzata dapprima, con l’utilizzo del modello F24, per i versamenti unitari tra le maggiori imposte erariali e i contributi. Successivamente tale possibilità è stata ampliata, nel corso degli anni, con la predisposizione di nuovi codici tributo, fino alla opportunità di “compensare” anche l’imposta comunale sugli immobili e gli altri tributi locali (Tarsu/Tariffa e Tosap/Cosap), purché il Comune avesse sottoscritto un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate (dal 1° maggio 2007 questa possibilità sarà ampliata a tutti i contribuenti, come stabilito dall’articolo 37, comma 55, Dl n. 223 del 4 luglio 2006).

Sempre in attuazione della legge 662/96, articolo 3, comma 133, è stato emanato il Dlgs n. 472/97 che, all’articolo 23, detta le disposizioni relative alla “sospensione dei rimborsi e compensazione”: “Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo…In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito”.

La circolare ministeriale n. 180 del 10/7/1998 precisò, inoltre, che la sospensione (o la compensazione in caso di provvedimento definitivo) poteva operare anche tra crediti e debiti riferibili a tributi diversi (ad esempio, sanzione in materia di imposte dirette e credito derivante da rimborso Iva), concetto ulteriormente esplicitato con la risoluzione n. 86/E del 12/6/2001.

L’articolo 28-ter (introdotto, appunto, dal Dl 262/2006) del Dpr n. 602/73 interviene a dare supporto normativo alle procedure, diverse sul territorio nazionale, utilizzate dagli uffici locali dell’Agenzia delle entrate per effettuare la corretta applicazione della compensazione non transitabile in F24, ma ugualmente richiesta dagli interessati, anche in applicazione dello Statuto del contribuente.

La procedura, che interessa i contribuenti con conto fiscale aperto (visto il richiamo all’articolo 2 del decreto interministeriale del primo febbraio 1999 “Apertura di contabilità speciale per l’effettuazione dei rimborsi da conto fiscale”), si suddivide nelle seguenti fasi essenziali:

  • prima dell’erogazione di un rimborso occorre procedere a verificare se esistono ruoli in capo al contribuente. In caso positivo viene inviata, da parte dell’Agenzia delle entrate, comunicazione telematica al concessionario competente, contenente i dati di riferimento del ruolo, mettendo a disposizione dell’agente della riscossione competente le somme da rimborsare
  • a seguito della segnalazione, il concessionario notifica al contribuente una “proposta di compensazione” tra debito e credito, sospendendo per 60 giorni le operazioni di recupero delle somme iscritte a ruolo
  • se la proposta viene accettata, il concessionario movimenta le somme, riversandole all’ente creditore entro il decimo giorno successivo alla riscossione (articolo 22, comma 1, Dlgs n. 112/1999), nei limiti dell’importo dovuto
  • nel caso in cui la “proposta di compensazione” non venga accettata (o siano trascorsi invano i 60 giorni), cessano gli effetti della sospensione della riscossione e il concessionario ne dà comunicazione in via telematica all’Agenzia.

Al direttore dell’Agenzia delle entrate è demandata l’approvazione delle specifiche tecniche per l’invio dei flussi, oltre alle modalità di movimentazione e rendicontazione delle somme riscosse.

L’ambito di applicazione del citato articolo 28-ter, Dpr n. 602/73, è regolamentato dal nuovo articolo 20-bis, inserito nel Dlgs n. 46/1999 a opera del comma 13, articolo 2, Dl n. 262/2006).
Al comma 1, è specificato che l’Agenzia delle entrate segnala al concessionario competente la presenza di ruoli erariali e il concessionario, una volta ricevuta la segnalazione, può formulare la “proposta di compensazione” per tutte le somme iscritte a ruolo a carico del contribuente.
Il comma 2 prevede la possibilità, per le altre Agenzie fiscali e per gli enti previdenziali, di stipulare una convenzione con l’Agenzia delle entrate, affinché quest’ultima assolva, per le iscrizioni a ruolo da loro effettuate, gli adempimenti appena illustrati.

Elda Papandrea
pubblicato Mercoledì 11 Ottobre 2006

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