Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 10:01
Attualità
La definizione agevolata delle liti potenziali
Aggiornamento delle disposizioni contenute nell'articolo 15
della Finanziaria alla luce delle interpretazioni dell'Agenzia
e delle modifiche previste dall'emendamento
Nell'ottica dell'eliminazione dei motivi potenziali del contenzioso, una delle possibilità offerte dalla Finanziaria è data dalla definizione agevolata degli atti emessi dall'amministrazione (verbali, inviti al contraddittorio, avvisi di accertamento e provvedimenti di contestazione o irrogazione di sanzioni). Successivamente all'entrata in vigore della legge ci sono stati due interventi interpretativi (circolari nn. 3/E e 7/E), mentre il decreto legge n. 282 del 2002, emendato in sede di discussione parlamentare per la conversione (la definitiva approvazione da parte del Senato è attesa entro il 22 febbraio), ha recato modificazioni all'intera disciplina dei condoni.
Dal punto di vista oggettivo la definizione ex articolo 15, legge n. 289/2002, interessa:
- gli avvisi di accertamento notificati entro la data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2003) che, alla medesima data, non si sono resi definitivi né risultano impugnati. Per avvisi di accertamento devono intendersi anche quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973, e quelli di cui all'articolo 54, quinto comma, del Dpr n. 633/1972
- gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del Dlgs n. 218/1997, notificati entro il 1° gennaio 2003, per i quali, alla medesima data, non sia ancora intervenuta la definizione
- i processi verbali di constatazione, notificati entro il 1° gennaio 2003, relativamente ai quali, alla medesima data, non sia ancora stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio
- gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni (fattispecie aggiunta nella rubrica dell'articolo 15 dal citato decreto legge n. 282).
Rimangono estranei alla possibilità di definizione gli atti che non contengono l'affermazione della pretesa impositiva o la sua quantificazione, ma solo la richiesta di pagamento di una pretesa tributaria già altrimenti affermata (è il caso, ad esempio, del ruolo o della cartella che siano preceduti da avviso di accertamento).
Sono oggetto di definizione gli atti sopra elencati riferiti a tutte le tipologie di imposte per le quali la legge finanziaria prevede la possibilità di definizione, cioè:
- le imposte sui redditi e le relative addizionali
- le imposte sostitutive
- l'imposta regionale sulle attività produttive
- l'imposta sul patrimonio netto delle imprese
- l'imposta sul valore aggiunto
- le altre imposte indirette (diverse dall'Iva)
- i contributi previdenziali e i contributi al Ssn, con esclusivo riferimento agli avvisi di
accertamento e agli inviti al contraddittorio.
La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio è possibile anche nell'ipotesi di rettifiche delle perdite dichiarate, se da tali atti emergono maggiori imposte o contributi dovuti. In tale ipotesi, la base imponibile per determinare l'importo dovuto ai fini della definizione è costituita dalle maggiori imposte e contributi indicati negli atti.
Per effetto della definizione, le eventuali perdite riportate nell'esercizio successivo saranno riconosciute solo nella misura risultante dagli avvisi di accertamento e nei limiti previsti dalla legge. Possono adottare la procedura tutti i contribuenti, senza esclusione di forma giuridica o di tipologia reddituale.
La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal Dlgs n. 74/2000, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
Il contribuente che ha firmato un atto di adesione ai sensi del Dlgs n. 218/1997, ma che alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (1° gennaio 2003) non ha ancora versato le somme dovute ai fini del perfezionamento dell'adesione stessa, può beneficiare della definizione agevolata, dal momento che il perfezionamento dell'accertamento con adesione avviene a seguito del pagamento delle somme concordate.
Ai sensi dell'articolo 15, ottavo comma, della legge n. 289/2002 è disposta la sospensione dei termini, dall'entrata in vigore della legge e fino al 18 aprile 2003, per il perfezionamento della definizione di cui al Dlgs n. 218/1997.
In tale arco temporale il contribuente può scegliere di definire l'invito al contraddittorio ai sensi dell'articolo 15.
Nella circolare n. 3/2003, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i processi verbali che sono di ostacolo a dichiarazione integrativa, definizione automatica mediante autoliquidazione e condono tombale, sono soltanto quelli contenenti rilievi di natura sostanziale.
Di fronte a un Pvc, si dovrà, dunque, stabilire se esso contenga rilievi sostanziali e/o formali (e suscettibili di dar luogo a sanzioni, ove condivisi dagli uffici), sicché:
- i rilievi sostanziali potranno essere definiti ai sensi dell'articolo 15 in commento
- i rilievi formali non ostacolano l'adozione delle altre procedure conciliative, e, quindi, possono essere sanati attraverso queste ultime.
Nella stessa circolare n. 3/E, l'Agenzia ha ribadito che possono essere definiti ai sensi dell'articolo 15 anche i singoli rilievi contenuti nel verbale.
La definizione può, dunque, riguardare anche una singola annualità e una singola imposta, e non necessariamente tutte le annualità e le imposte interessate dal Pvc.
Riguardo ai processi verbali di constatazione, la circolare n. 3 rammenta che l'articolo 15, quarto comma, lettera b), per la definizione dei verbali ai fini Iva, postula la presenza di elementi normalmente necessari per determinare la maggiore imposta correlata ai rilievi verbalizzati.
Rientrano nell'ambito applicativo della norma anche i processi verbali concernenti l'indebito esercizio della detrazione.
In tali ipotesi, l'importo da versare sarà pari alla metà dell'imposta illegittimamente detratta. Ad esempio, se è stata contestata una maggiore detrazione d'imposta dovuta a errato calcolo del pro-rata di cui all'articolo 19-bis del Dpr n. 633/1972, anche tali verbali possono essere definiti mediante il pagamento della metà dell'imposta erroneamente detratta.
Come i Pvc contenenti rilievi non sostanziali, anche gli avvisi di accertamento parziali non sono di ostacolo all'adozione delle procedure di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge finanziaria.
Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 15 (introdotto dal decreto legge n. 282), dispone che gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, per i quali alla data di entrata in vigore della legge n. 289/2002 (1° gennaio 2003) non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
La definizione degli accertamenti e degli inviti al contraddittorio può essere effettuata mediante il versamento, entro la data del 16 aprile 2003, delle seguenti somme:
- se le maggiori imposte, ritenute e contributi accertati o indicati negli inviti al contraddittorio non sono superiori a 15mila euro, 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi
- se le maggiori imposte, ritenute e contributi accertati o indicati negli inviti al contraddittorio sono superiori a 15mila euro ma inferiori a 50mila euro, 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi
- se le maggiori imposte, ritenute e contributi accertati o indicati negli inviti al contraddittorio sono superiori a 50mila euro, 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi.
Non si applicano né interessi, né sanzioni, né indennità di mora.
Per tutti i verbali, la definizione è subordinata:
- per le imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive, al versamento del 18 per cento della somma dei maggiori componenti positivi e dei minori componenti negativi contestati nel verbale
- per l'Irap, l'Iva e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta risultante dalle operazioni rilevate nel verbale.
La definizione è ora espressamente fatta salva, oltre che dagli interessi e dalle sanzioni, anche dalle indennità di mora, ma per le violazioni, per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del Dlgs n. 472/1997, sarà dovuto il pagamento del 10 per cento delle sanzioni minime applicabili (così la lettera b-bis del quarto comma, come inserita dal decreto legge n. 282/2002 in sede di conversione).
Le somme dovute devono essere versate entro il 16 aprile 2003, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, esclusa la compensazione (rimane, dunque, il solo versamento unitario).
Se gli importi da versare complessivamente per la definizione superano, per le persone fisiche, i 3mila euro, e, per gli altri soggetti, i 6mila euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 e il 20 giugno 2004.
Saranno inoltre dovuti gli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003.
L'omesso versamento delle rate entro i termini predetti non determina l'inefficacia della definizione.
Per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze, l'iscrizione a ruolo è effettuata a titolo definitivo (articolo 14 del Dpr n. 602/1973).
Sono inoltre dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali (attualmente fissati al 3 per cento).
Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento, insieme a un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.
La definizione non si perfeziona se si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti definiti ovvero se viene effettuata da soggetti nei confronti dei quali è stata avviata azione penale.
In ogni caso, non si rimborsano gli importi versati, che valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso, per la notificazione degli avvisi di accertamento, per il perfezionamento della definizione in sede di accertamento con adesione.
In particolare, sono sospesi i termini per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali avverso gli atti di accertamento e di rettifica non divenuti definitivi alla predetta data del 1° gennaio 2003. Rientrano, quindi, in tali ipotesi gli atti notificati a partire dal 2 novembre 2002 e quelli notificati anche prima di questa data, per i quali è stata presentata istanza di adesione ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs n. 218/1997.
Non sono, invece, sospesi i termini per gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16 del Dlgs n. 472/1997, atteso che gli stessi non rientrano nell'ambito applicativo della definizione disciplinata dall'articolo in esame.
Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, a ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del Dlgs n. 74/2000 e per alcune fattispecie, tassativamente determinate, di reati previsti dal codice civile commessi per eseguire od occultare i primi, per conseguirne il profitto, purché riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
E' esclusa, inoltre, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 del Dlgs n. 471/1997, e all'articolo 21 del Dlgs n. 472/1997.
L'esclusione non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
Dal punto di vista oggettivo la definizione ex articolo 15, legge n. 289/2002, interessa:
- gli avvisi di accertamento notificati entro la data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2003) che, alla medesima data, non si sono resi definitivi né risultano impugnati. Per avvisi di accertamento devono intendersi anche quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973, e quelli di cui all'articolo 54, quinto comma, del Dpr n. 633/1972
- gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del Dlgs n. 218/1997, notificati entro il 1° gennaio 2003, per i quali, alla medesima data, non sia ancora intervenuta la definizione
- i processi verbali di constatazione, notificati entro il 1° gennaio 2003, relativamente ai quali, alla medesima data, non sia ancora stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio
- gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni (fattispecie aggiunta nella rubrica dell'articolo 15 dal citato decreto legge n. 282).
Rimangono estranei alla possibilità di definizione gli atti che non contengono l'affermazione della pretesa impositiva o la sua quantificazione, ma solo la richiesta di pagamento di una pretesa tributaria già altrimenti affermata (è il caso, ad esempio, del ruolo o della cartella che siano preceduti da avviso di accertamento).
Sono oggetto di definizione gli atti sopra elencati riferiti a tutte le tipologie di imposte per le quali la legge finanziaria prevede la possibilità di definizione, cioè:
- le imposte sui redditi e le relative addizionali
- le imposte sostitutive
- l'imposta regionale sulle attività produttive
- l'imposta sul patrimonio netto delle imprese
- l'imposta sul valore aggiunto
- le altre imposte indirette (diverse dall'Iva)
- i contributi previdenziali e i contributi al Ssn, con esclusivo riferimento agli avvisi di
accertamento e agli inviti al contraddittorio.
La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio è possibile anche nell'ipotesi di rettifiche delle perdite dichiarate, se da tali atti emergono maggiori imposte o contributi dovuti. In tale ipotesi, la base imponibile per determinare l'importo dovuto ai fini della definizione è costituita dalle maggiori imposte e contributi indicati negli atti.
Per effetto della definizione, le eventuali perdite riportate nell'esercizio successivo saranno riconosciute solo nella misura risultante dagli avvisi di accertamento e nei limiti previsti dalla legge. Possono adottare la procedura tutti i contribuenti, senza esclusione di forma giuridica o di tipologia reddituale.
La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal Dlgs n. 74/2000, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
Il contribuente che ha firmato un atto di adesione ai sensi del Dlgs n. 218/1997, ma che alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (1° gennaio 2003) non ha ancora versato le somme dovute ai fini del perfezionamento dell'adesione stessa, può beneficiare della definizione agevolata, dal momento che il perfezionamento dell'accertamento con adesione avviene a seguito del pagamento delle somme concordate.
Ai sensi dell'articolo 15, ottavo comma, della legge n. 289/2002 è disposta la sospensione dei termini, dall'entrata in vigore della legge e fino al 18 aprile 2003, per il perfezionamento della definizione di cui al Dlgs n. 218/1997.
In tale arco temporale il contribuente può scegliere di definire l'invito al contraddittorio ai sensi dell'articolo 15.
Nella circolare n. 3/2003, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i processi verbali che sono di ostacolo a dichiarazione integrativa, definizione automatica mediante autoliquidazione e condono tombale, sono soltanto quelli contenenti rilievi di natura sostanziale.
Di fronte a un Pvc, si dovrà, dunque, stabilire se esso contenga rilievi sostanziali e/o formali (e suscettibili di dar luogo a sanzioni, ove condivisi dagli uffici), sicché:
- i rilievi sostanziali potranno essere definiti ai sensi dell'articolo 15 in commento
- i rilievi formali non ostacolano l'adozione delle altre procedure conciliative, e, quindi, possono essere sanati attraverso queste ultime.
Nella stessa circolare n. 3/E, l'Agenzia ha ribadito che possono essere definiti ai sensi dell'articolo 15 anche i singoli rilievi contenuti nel verbale.
La definizione può, dunque, riguardare anche una singola annualità e una singola imposta, e non necessariamente tutte le annualità e le imposte interessate dal Pvc.
Riguardo ai processi verbali di constatazione, la circolare n. 3 rammenta che l'articolo 15, quarto comma, lettera b), per la definizione dei verbali ai fini Iva, postula la presenza di elementi normalmente necessari per determinare la maggiore imposta correlata ai rilievi verbalizzati.
Rientrano nell'ambito applicativo della norma anche i processi verbali concernenti l'indebito esercizio della detrazione.
In tali ipotesi, l'importo da versare sarà pari alla metà dell'imposta illegittimamente detratta. Ad esempio, se è stata contestata una maggiore detrazione d'imposta dovuta a errato calcolo del pro-rata di cui all'articolo 19-bis del Dpr n. 633/1972, anche tali verbali possono essere definiti mediante il pagamento della metà dell'imposta erroneamente detratta.
Come i Pvc contenenti rilievi non sostanziali, anche gli avvisi di accertamento parziali non sono di ostacolo all'adozione delle procedure di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge finanziaria.
Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 15 (introdotto dal decreto legge n. 282), dispone che gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, per i quali alla data di entrata in vigore della legge n. 289/2002 (1° gennaio 2003) non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
La definizione degli accertamenti e degli inviti al contraddittorio può essere effettuata mediante il versamento, entro la data del 16 aprile 2003, delle seguenti somme:
- se le maggiori imposte, ritenute e contributi accertati o indicati negli inviti al contraddittorio non sono superiori a 15mila euro, 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi
- se le maggiori imposte, ritenute e contributi accertati o indicati negli inviti al contraddittorio sono superiori a 15mila euro ma inferiori a 50mila euro, 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi
- se le maggiori imposte, ritenute e contributi accertati o indicati negli inviti al contraddittorio sono superiori a 50mila euro, 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi.
Non si applicano né interessi, né sanzioni, né indennità di mora.
Per tutti i verbali, la definizione è subordinata:
- per le imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive, al versamento del 18 per cento della somma dei maggiori componenti positivi e dei minori componenti negativi contestati nel verbale
- per l'Irap, l'Iva e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta risultante dalle operazioni rilevate nel verbale.
La definizione è ora espressamente fatta salva, oltre che dagli interessi e dalle sanzioni, anche dalle indennità di mora, ma per le violazioni, per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del Dlgs n. 472/1997, sarà dovuto il pagamento del 10 per cento delle sanzioni minime applicabili (così la lettera b-bis del quarto comma, come inserita dal decreto legge n. 282/2002 in sede di conversione).
Le somme dovute devono essere versate entro il 16 aprile 2003, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, esclusa la compensazione (rimane, dunque, il solo versamento unitario).
Se gli importi da versare complessivamente per la definizione superano, per le persone fisiche, i 3mila euro, e, per gli altri soggetti, i 6mila euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 e il 20 giugno 2004.
Saranno inoltre dovuti gli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003.
L'omesso versamento delle rate entro i termini predetti non determina l'inefficacia della definizione.
Per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze, l'iscrizione a ruolo è effettuata a titolo definitivo (articolo 14 del Dpr n. 602/1973).
Sono inoltre dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali (attualmente fissati al 3 per cento).
Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento, insieme a un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.
La definizione non si perfeziona se si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti definiti ovvero se viene effettuata da soggetti nei confronti dei quali è stata avviata azione penale.
In ogni caso, non si rimborsano gli importi versati, che valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso, per la notificazione degli avvisi di accertamento, per il perfezionamento della definizione in sede di accertamento con adesione.
In particolare, sono sospesi i termini per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali avverso gli atti di accertamento e di rettifica non divenuti definitivi alla predetta data del 1° gennaio 2003. Rientrano, quindi, in tali ipotesi gli atti notificati a partire dal 2 novembre 2002 e quelli notificati anche prima di questa data, per i quali è stata presentata istanza di adesione ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs n. 218/1997.
Non sono, invece, sospesi i termini per gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16 del Dlgs n. 472/1997, atteso che gli stessi non rientrano nell'ambito applicativo della definizione disciplinata dall'articolo in esame.
Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, a ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del Dlgs n. 74/2000 e per alcune fattispecie, tassativamente determinate, di reati previsti dal codice civile commessi per eseguire od occultare i primi, per conseguirne il profitto, purché riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
E' esclusa, inoltre, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 del Dlgs n. 471/1997, e all'articolo 21 del Dlgs n. 472/1997.
L'esclusione non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
Fabio Carrirolo
pubblicato Giovedì 6 Febbraio 2003
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