Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 10:01
Attualità
La Francia si allinea alla pex sulle plusvalenze
Esteso il regime della participation exemption alle plusvalenze mentre prima l’agevolazione era applicata soltanto ai dividendi
In sostanza, il 95 per cento della plusvalenza viene ora esentato mentre il rimanente 5 per cento è tassabile in modo ordinario in quanto considerato la quota corrispondente alle spese inerenti alla partecipazione che risultano regolarmente deducibili. L'Amministrazione finanziaria francese ha diramato lo scorso 4 aprile alcune linee guida in materia precisando che il regime di esenzione trova applicazione relativamente a partecipazioni collocate negli stati della Unione europea o dello Spazio economico europeo a patto che risulti in vigore una convenzione con la Francia che contempli una previsione di assistenza reciproca nello scambio di informazioni. Ricordiamo che i Paesi dello Spazio economico europeo non appartenenti alla UE sono la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein. È immediato rilevare come la tassazione effettiva delle plusvalenze sia pari al 1,67 per cento ossia al 5 per cento del 33,33 per cento, aliquota ordinaria francese. Si tratta di una tassazione analoga a quella italiana. Nel nostro caso, infatti, l’articolo 87 del tuir prevede una esenzione del 95% con una imposizione effettiva del 1,375%, ossia il 27,5% del 5%. E’ evidente che la tassazione interviene nel paese di residenza del socio solamente se la Convenzione di riferimento concede a questo la potestà impositiva. In realtà l’art. 13 del Modello di Convenzione Ocse riserva sempre la potestà impositiva al paese del socio, prevedendo una eventuale concorrenza del Paese di residenza della società figlia nel caso in cui si tratti di una società prevalentemente immobiliare.
Le condizioni per beneficiare dell’esenzione
Per beneficiare dell’esenzione la società figlia deve essere regolarmente assoggettata ad imposizione nel suo Paese di residenza senza beneficiare di esenzioni. Inoltre la vendita deve essere avvenuta in un esercizio che inizia dal 1° gennaio 2006 o successivamente e, infine, la partecipazione deve essere detenuta per almeno 2 anni. Poiché l’applicazione della nuova disciplina per le alienazioni del 2006 trova applicazione retroattivamente, i soggetti interessati potranno presentare istanza di rimborso dell’imposta sui capital gain a suo tempo versata con l’aliquota del 8 per cento. Più precisamente dovrà essere richiesto il rimborso della differenza tra l’imposizione a suo tempo subita e quella effettivamente dovuta che, come abbiamo visto, si attesta all’ 1,67 per cento.
I crediti per le imposte pagate all’estero
Le linee guida diramate di recente affrontano anche il tema del computo del credito per le imposte eventualmente pagate all’estero. È stabilito che le imposte pagate all’estero sono portate in diminuzione come se fossero un costo inerente all’acquisizione della partecipazione. Ipotizziamo il caso di una partecipazione acquisita per un corrispettivo di 40 e venduta per 100. La plusvalenza risulta pari a 60 e, sussistendone i requisiti sarà tassata limitatamente al 5 per cento del suo ammontare ossia per un importo di 3 (= 5 per cento * 60). Supponiamo che lo Stato estero abbia operato un prelievo fiscale di 10. In questo caso la plusvalenza sarà solamente di 50 in quanto la tassazione estera costituisce una componente da portare in aumento del costo di acquisto. La base imponibile sarà quindi pari a 2,5 ossia al 5 per cento di 50. In Italia il credito per le imposte pagate all’estero è disciplinato dall’articolo 165 del Tuir. L’ultimo comma, in particolare, prevede che se il reddito concorre a tassazione limitatamente a una sua quota, il credito per le imposte pagate all’estero deve essere computato con la medesima quota. Riprendendo il precedente esempio, la plusvalenza in Italia risulterebbe pari a 60, ossia a 100-40, e concorrerebbe a tassazione limitatamente al 5% del suo ammontare ossia per un importo di 3. Dall’Ires calcolata si deve decurtare un importo di 0,5 ossia il 5 per cento dell’importo dell’imposta versata all’estero a titolo definitivo. Si veda la tabella successiva dove vengono raffrontati i regimi di tassazione francese e italiano. La tassazione risulta prossima allo zero in entrambi i Paesi.

In sostanza, il 95 per cento della plusvalenza viene ora esentato mentre il rimanente 5 per cento è tassabile in modo ordinario in quanto considerato la quota corrispondente alle spese inerenti alla partecipazione che risultano regolarmente deducibili. L'Amministrazione finanziaria francese ha diramato lo scorso 4 aprile alcune linee guida in materia precisando che il regime di esenzione trova applicazione relativamente a partecipazioni collocate negli stati della Unione europea o dello Spazio economico europeo a patto che risulti in vigore una convenzione con la Francia che contempli una previsione di assistenza reciproca nello scambio di informazioni. Ricordiamo che i Paesi dello Spazio economico europeo non appartenenti alla UE sono la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein. È immediato rilevare come la tassazione effettiva delle plusvalenze sia pari al 1,67 per cento ossia al 5 per cento del 33,33 per cento, aliquota ordinaria francese. Si tratta di una tassazione analoga a quella italiana. Nel nostro caso, infatti, l’articolo 87 del tuir prevede una esenzione del 95% con una imposizione effettiva del 1,375%, ossia il 27,5% del 5%. E’ evidente che la tassazione interviene nel paese di residenza del socio solamente se la Convenzione di riferimento concede a questo la potestà impositiva. In realtà l’art. 13 del Modello di Convenzione Ocse riserva sempre la potestà impositiva al paese del socio, prevedendo una eventuale concorrenza del Paese di residenza della società figlia nel caso in cui si tratti di una società prevalentemente immobiliare.Le condizioni per beneficiare dell’esenzione
Per beneficiare dell’esenzione la società figlia deve essere regolarmente assoggettata ad imposizione nel suo Paese di residenza senza beneficiare di esenzioni. Inoltre la vendita deve essere avvenuta in un esercizio che inizia dal 1° gennaio 2006 o successivamente e, infine, la partecipazione deve essere detenuta per almeno 2 anni. Poiché l’applicazione della nuova disciplina per le alienazioni del 2006 trova applicazione retroattivamente, i soggetti interessati potranno presentare istanza di rimborso dell’imposta sui capital gain a suo tempo versata con l’aliquota del 8 per cento. Più precisamente dovrà essere richiesto il rimborso della differenza tra l’imposizione a suo tempo subita e quella effettivamente dovuta che, come abbiamo visto, si attesta all’ 1,67 per cento.
I crediti per le imposte pagate all’estero
Le linee guida diramate di recente affrontano anche il tema del computo del credito per le imposte eventualmente pagate all’estero. È stabilito che le imposte pagate all’estero sono portate in diminuzione come se fossero un costo inerente all’acquisizione della partecipazione. Ipotizziamo il caso di una partecipazione acquisita per un corrispettivo di 40 e venduta per 100. La plusvalenza risulta pari a 60 e, sussistendone i requisiti sarà tassata limitatamente al 5 per cento del suo ammontare ossia per un importo di 3 (= 5 per cento * 60). Supponiamo che lo Stato estero abbia operato un prelievo fiscale di 10. In questo caso la plusvalenza sarà solamente di 50 in quanto la tassazione estera costituisce una componente da portare in aumento del costo di acquisto. La base imponibile sarà quindi pari a 2,5 ossia al 5 per cento di 50. In Italia il credito per le imposte pagate all’estero è disciplinato dall’articolo 165 del Tuir. L’ultimo comma, in particolare, prevede che se il reddito concorre a tassazione limitatamente a una sua quota, il credito per le imposte pagate all’estero deve essere computato con la medesima quota. Riprendendo il precedente esempio, la plusvalenza in Italia risulterebbe pari a 60, ossia a 100-40, e concorrerebbe a tassazione limitatamente al 5% del suo ammontare ossia per un importo di 3. Dall’Ires calcolata si deve decurtare un importo di 0,5 ossia il 5 per cento dell’importo dell’imposta versata all’estero a titolo definitivo. Si veda la tabella successiva dove vengono raffrontati i regimi di tassazione francese e italiano. La tassazione risulta prossima allo zero in entrambi i Paesi.

Ennio Vial
pubblicato Mercoledì 30 Luglio 2008
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