Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 10:01
Attualità
La Repubblica Ceca rilancia sul transfer pricing
I recenti sviluppi della normativa puntano ad offrire certezze alle imprese e a creare una maggiore consapevolezza su questa tematica
Dal 1° gennaio di quest'anno è possibile ottenere dalle autorità fiscali ruling vincolanti con riferimento al metodo di determinazione del prezzo sulle transazioni tra soggetti collegati. Inoltre il ministero delle Finanze ha diramato una Guida che contiene importanti indicazioni sulla documentazione da predisporre. Nella Repubblica Ceca ci sono stati interessanti sviluppi in materia di transfer price. La normativa in materia, infatti, risale ai primi anni ’90 ma è sempre stata sottovalutata dagli operatori. Le autorità fiscali hanno quindi valutato da un lato l’opportunità di creare una maggiore consapevolezza su questa tematica dall’altro l’esigenza di offrire certezza alle imprese introducendo la possibilità di ottenere ruling vincolanti. Dal 1° gennaio di quest’anno, infatti, è possibile ottenere dalle autorità fiscali ruling vincolanti relativi al metodo di determinazione del prezzo sulle transazioni tra soggetti collegati. Inoltre il ministero delle Finanze ha diramato una Guida che contiene importanti indicazioni sulla documentazione da predisporre.
La procedura di interpello
Il nuovo ruling in materia di transfer price si baserà sugli stessi principi degli Apa (advance price agreements) illustrati nelle linee guida elaborate dall’Ocse. Va precisato che gli interpelli possono riguardare solamente le transazioni future e in corso e non ovviamente quelle che hanno già concorso a determinare la base imponibile degli esercizi pregressi. Singolare è il fatto che il ruling non sarà gratuito ma richiederà il pagamento di un compenso di circa 2mila euro.
Le caratteristiche della documentazione
Nella Repubblica Ceca non sono previsti particolari obblighi in relazione alla documentazione da predisporre in materia di transfer price. L’onere della prova ricade generalmente sul contribuente per cui è evidente la necessità di raccogliere le prove della bontà dei prezzi praticati. La mancanza di certezze, tuttavia, ha dato luogo in passato a molto contenzioso. Sono quindi da accogliere con interesse le indicazioni di recente fornite in materia dal ministero delle Finanze che, peraltro, si ispirano alle indicazioni del codice di condotta dell’Unione europea. In sintesi i contribuenti dovrebbero fornire le seguenti informazioni:
- informazioni sul Gruppo: la descrizione delle attività svolte dalle diverse società del gruppo e la ripartizione delle funzioni all’interno del Gruppo; informazioni sulle parti correlate tra le quali avviene la transazione e informazioni sulla propria posizione finanziaria; analisi della politica di transfer pricing adottata all’interno del Gruppo ed esame dell’esistenza di un accordo per la ripartizione dei costi; altre informazioni eventuali che fossero ritenute opportune;
- informazioni sul contribuente: descrizione delle attività e della strategia; informazioni sulla struttura organizzativa; informazioni sulla performance finanziaria degli ultimi periodi;
- descrizione della transazione: descrizione dei servizi commercializzati; condizioni economiche che influenzano la transazione; descrizione degli accordi conclusi tra le parti coinvolte; volume delle transazioni e rischi associati;
- informazioni su ulteriori circostanze che possono influenzare la transazione: tra cui figurano strategie di mercato della società, condizioni economiche del mercato, aspetti legali peculiari del mercato in cui si opera;
- informazioni sul metodo di determinazione del transfer pricing: descrizione del metodo utilizzato per determinare i prezzi; giustificazioni per la scelta di un determinato metodo; analisi delle transazioni comparabili interne od esterne. Secondo le indicazioni fornite dal ministero la documentazione descritta dovrebbe essere sufficiente affinché l’Amministrazione finanziaria possa esprimere un giudizio in merito alla congruità dei prezzi determinati. Non è escluso che, in determinate circostanze, da ritenersi eccezionali, le autorità fiscali possano chiedere documentazione aggiuntiva.
Dal 1° gennaio di quest'anno è possibile ottenere dalle autorità fiscali ruling vincolanti con riferimento al metodo di determinazione del prezzo sulle transazioni tra soggetti collegati. Inoltre il ministero delle Finanze ha diramato una Guida che contiene importanti indicazioni sulla documentazione da predisporre. Nella Repubblica Ceca ci sono stati interessanti sviluppi in materia di transfer price. La normativa in materia, infatti, risale ai primi anni ’90 ma è sempre stata sottovalutata dagli operatori. Le autorità fiscali hanno quindi valutato da un lato l’opportunità di creare una maggiore consapevolezza su questa tematica dall’altro l’esigenza di offrire certezza alle imprese introducendo la possibilità di ottenere ruling vincolanti. Dal 1° gennaio di quest’anno, infatti, è possibile ottenere dalle autorità fiscali ruling vincolanti relativi al metodo di determinazione del prezzo sulle transazioni tra soggetti collegati. Inoltre il ministero delle Finanze ha diramato una Guida che contiene importanti indicazioni sulla documentazione da predisporre.La procedura di interpello
Il nuovo ruling in materia di transfer price si baserà sugli stessi principi degli Apa (advance price agreements) illustrati nelle linee guida elaborate dall’Ocse. Va precisato che gli interpelli possono riguardare solamente le transazioni future e in corso e non ovviamente quelle che hanno già concorso a determinare la base imponibile degli esercizi pregressi. Singolare è il fatto che il ruling non sarà gratuito ma richiederà il pagamento di un compenso di circa 2mila euro.
Le caratteristiche della documentazione
Nella Repubblica Ceca non sono previsti particolari obblighi in relazione alla documentazione da predisporre in materia di transfer price. L’onere della prova ricade generalmente sul contribuente per cui è evidente la necessità di raccogliere le prove della bontà dei prezzi praticati. La mancanza di certezze, tuttavia, ha dato luogo in passato a molto contenzioso. Sono quindi da accogliere con interesse le indicazioni di recente fornite in materia dal ministero delle Finanze che, peraltro, si ispirano alle indicazioni del codice di condotta dell’Unione europea. In sintesi i contribuenti dovrebbero fornire le seguenti informazioni:
- informazioni sul Gruppo: la descrizione delle attività svolte dalle diverse società del gruppo e la ripartizione delle funzioni all’interno del Gruppo; informazioni sulle parti correlate tra le quali avviene la transazione e informazioni sulla propria posizione finanziaria; analisi della politica di transfer pricing adottata all’interno del Gruppo ed esame dell’esistenza di un accordo per la ripartizione dei costi; altre informazioni eventuali che fossero ritenute opportune;
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Ennio Vial
pubblicato Martedì 25 Luglio 2006
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