Attualità
La residenza fiscale e la prassi amministrativa
L’Amministrazione finanziaria è intervenuta sul concetto con due circolari: la 304/E del 1997 e la 140/E del 1999

Sono sempre più numerosi i cittadini italiani che svolgono una parte del percorso professionale oltre i confini territoriali. In questo contesto FiscoOggi, per aiutare il connazionale che vive e opera fuori dell’Italia a comprendere alcuni aspetti di rilievo della normativa internazionale, pubblica un nuovo articolo di approfondimento. Nella terza puntata l’attenzione si focalizza sulle principali pronunce del Fisco in materia.
La circolare 304/E del 1997 era volta a fornire le Linee guida per il contrasto del fenomeno di trasferimento fittizio della residenza all’estero. In questa circostanza l’Amministrazione ha ribadito l’irrilevanza della sola iscrizione all’Aire e la necessità per gli organi preposti all’accertamento, al fine di individuare l’effettiva residenza fiscale del soggetto iscritto all’Aire, di valutare l’eventuale mantenimento in Italia della dimora abituale e del centro degli affari e degli interessi, con riferimento sia a elementi patrimoniali che ai legami affettivi.
L’elemento oggettivo e soggettivo
In particolare, con riferimento al concetto di residenza, la giurisprudenza e il ministero ritengono che tale caratteristica permanga anche in mancanza dell’elemento oggettivo, costituito dalla presenza stabile, purché in presenza dell’elemento soggettivo, vale a dire la volontà di mantenere in un determinato luogo l’abitazione e il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Più precisamente, l’Amministrazione finanziaria, recependo un consolidato orientamento della giurisprudenza, ha affermato che deve considerarsi fiscalmente residente in Italia un soggetto che, indipendentemente dalla propria effettiva presenza nel territorio nazionale, mantenga il centro dei propri interessi familiari morali e sociali in Italia. Tale interpretazione ministeriale consente, dunque, alle autorità fiscali italiane di contestare al soggetto in questione la perdita della residenza fiscale in Italia (es. nel caso in cui mantenga la propria famiglia in Italia) con la conseguenza che lo stesso sarebbe tassato in base al principio del "world-wide taxation".
I contenuti della seconda circolare
La successiva circolare 140/E del 1999 è stata emanata a seguito dell’ introduzione nel nostro ordinamento della menzionata presunzione relativa di residenza in Italia per soggetti iscritti all’Aire ed emigrati nei cosiddetti "paradisi fiscali". In tale occasione il ministero ha anche elencato una serie di elementi che, a titolo esemplificativo, possono costituire prova della residenza all’estero dell’individuo. In particolare:
- la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare;
- l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione nel Paese estero;
- lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
- la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione;
- le fatture e le ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel Paese estero;
- la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero e da e per l'Italia;
- l'eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese d'immigrazione;
- l'assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, ecc.;
- la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.
Gli effetti sul piano pratico
Così, ad esempio, il soggetto che abbia stabilito la propria dimora abituale all’estero, pur non avendo provveduto a cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente, è considerato residente in Italia. Lo stesso vale per il contribuente che, pur essendosi cancellato dall’anagrafe della popolazione residente, risulti aver mantenuto la propria dimora abituale in Italia. Si presumono inoltre residenti i cittadini italiani, cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati negli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze. Si precisa che, nel caso di trasferimenti susseguitisi nel corso dell’anno, non occorre che il periodo sia continuativo.
Rosanna Acierno
pubblicato Mercoledì 22 Giugno 2005

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