Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 8:41
Attualità
La strategia contro le frodi Iva.
Modello Intra anche per i servizi
Modello Intra anche per i servizi
Dal prossimo 1° gennaio scatta l'obbligo di comunicare le prestazioni effettuate con operatori comunitari
La strategia di contrasto alle frodi Iva intracomunitarie si arricchisce di un nuovo strumento. Dal prossimo 1° gennaio, con il recepimento delle direttive 2008/8/Ce e 2008/117Ce, che modificano e integrano la direttiva 206/112/Ce, entrano in vigore nuovi obblighi per i soggetti passivi che effettuano scambi di servizi intracomunitari.
In particolare, la direttiva 2008/8/Ce ha stabilito l'obbligo a carico dei soggetti passivi Iva di comunicare le prestazioni di servizio effettuate con operatori comunitari. A tal proposito, è prevista l'introduzione nel sistema delle operazioni intracomunitarie di un nuovo modello, chiamato "Intrastat servizi", nel quale vanno riportate una serie di informazioni relative alle prestazioni di servizio effettuate. Il nuovo obbligo risponde all'esigenza, emersa dalla collaborazione tra gli Stati membri, di prevedere strumenti e procedure idonei a contrastare in modo sempre più efficace le frodi intracomunitarie all'Iva. In tal senso, la previsione del modello Intra per i servizi, pur comportando un aggravio degli adempimenti a carico degli operatori, può rappresentare uno strumento utile di contrasto alle frodi, in quanto fornisce una serie di informazioni che saranno rapidamente disponibili per le Amministrazioni fiscali.
Anche la direttiva comunitaria 2008/117Ce è intervenuta in modo incisivo, poiché ha previsto, come regola generale, l'obbligo a carico del prestatore o del committente del servizio, della presentazione mensile del modello Intrastat per tutte le prestazioni poste in essere nel mese solare precedente. La stessa direttiva ha inoltre previsto la possibilità, solo sulla base di un'autorizzazione che verrà concessa su richiesta dell'interessato, di derogare alle regole generali e pertanto permettere l'invio trimestrale dei modelli in modo da comprendere tutte le operazioni effettuate in un trimestre.
Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, di concerto con il direttore dell'agenzia delle Dogane, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva comunitaria, saranno approvati i modelli Intrastat per i servizi, stabilite le relative modalità di compilazione e le caratteristiche tecniche di trasmissione.
Dal punto di vista sostanziale, con il recepimento della direttiva 2008/8/CE, si attua la tassazione dei servizi nel luogo in cui questi vengono effettivamente fruiti. In pratica, viene sovvertita la regola in vigore oggi, per cui le operazioni relative allo scambio di servizi si considerano effettuate nel Paese del committente e non in quello del prestatore. La previsione della descritta modalità di tassazione è significativa in quanto rappresenta un primo passo verso la tassazione dei beni e servizi nel Paese di destinazione, che ricordiamo è il sistema a regime per gli Stati membri. In tal modo, infatti, il gettito erariale va direttamente nelle casse dello Stato che ha diritto alla percezione dell'imposta, sistema che per ragioni politiche e amministrative ancora non si applica nel settore dello scambio di beni.
Va evidenziato che la direttiva stabilisce che, qualora i servizi siano resi in uno Stato in cui gli stessi sono esenti, non esiste l'obbligo di presentazione del modello Intra. Se tale esclusione ha senza dubbio una valida ragione, che si sostanzia nell'evitare inutili insorgenze di un credito Iva in capo al committente, comporta per coloro che forniscono servizi un aggravio di competenze, in quanto, per un corretto adempimento degli obblighi connessi all'invio del modello Intrastat, devono conoscere la normativa vigente negli altri Stati.
La norma prevede anche un ampliamento della soggettività passiva relativamente alla territorialità delle prestazioni. Infatti, si considerano soggetti passivi, per cui obbligati a trasmettere i modelli Intrastat relativamente ai servizi acquisiti, gli enti non commerciali, anche per le attività non commerciali o agricole, e tutti gli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale. Quanto descritto costituisce per gli enti indicati un aggravio degli adempimenti ogni qual volta ricevono prestazioni dall'estero. Restano escluse dall'obbligo le operazioni effettuate nei confronti di un privato cittadino, quindi non soggetto passivo Iva, nel qual caso continua a vigere l'attuale sistema della tassazione nel Paese del prestatore.
Infine, va sottolineato che, per una corretta applicazione della norma, è prevista l'estensione dell'utilizzo del sistema del reverse charge. Infatti, il ricorso al criterio dell'inversione contabile deve necessariamente divenire la regola generale ogni qual volta viene effettuata nel territorio nazionale un'operazione da un soggetto passivo non residente, nei confronti di un soggetto Iva nazionale. Pertanto, su quest'ultimo operatore grava, oltre a tutti gli adempimenti connessi all'Iva, l'ulteriore obbligo connesso all'invio del modello Intrastat.
In particolare, la direttiva 2008/8/Ce ha stabilito l'obbligo a carico dei soggetti passivi Iva di comunicare le prestazioni di servizio effettuate con operatori comunitari. A tal proposito, è prevista l'introduzione nel sistema delle operazioni intracomunitarie di un nuovo modello, chiamato "Intrastat servizi", nel quale vanno riportate una serie di informazioni relative alle prestazioni di servizio effettuate. Il nuovo obbligo risponde all'esigenza, emersa dalla collaborazione tra gli Stati membri, di prevedere strumenti e procedure idonei a contrastare in modo sempre più efficace le frodi intracomunitarie all'Iva. In tal senso, la previsione del modello Intra per i servizi, pur comportando un aggravio degli adempimenti a carico degli operatori, può rappresentare uno strumento utile di contrasto alle frodi, in quanto fornisce una serie di informazioni che saranno rapidamente disponibili per le Amministrazioni fiscali.
Anche la direttiva comunitaria 2008/117Ce è intervenuta in modo incisivo, poiché ha previsto, come regola generale, l'obbligo a carico del prestatore o del committente del servizio, della presentazione mensile del modello Intrastat per tutte le prestazioni poste in essere nel mese solare precedente. La stessa direttiva ha inoltre previsto la possibilità, solo sulla base di un'autorizzazione che verrà concessa su richiesta dell'interessato, di derogare alle regole generali e pertanto permettere l'invio trimestrale dei modelli in modo da comprendere tutte le operazioni effettuate in un trimestre.
Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, di concerto con il direttore dell'agenzia delle Dogane, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva comunitaria, saranno approvati i modelli Intrastat per i servizi, stabilite le relative modalità di compilazione e le caratteristiche tecniche di trasmissione.
Dal punto di vista sostanziale, con il recepimento della direttiva 2008/8/CE, si attua la tassazione dei servizi nel luogo in cui questi vengono effettivamente fruiti. In pratica, viene sovvertita la regola in vigore oggi, per cui le operazioni relative allo scambio di servizi si considerano effettuate nel Paese del committente e non in quello del prestatore. La previsione della descritta modalità di tassazione è significativa in quanto rappresenta un primo passo verso la tassazione dei beni e servizi nel Paese di destinazione, che ricordiamo è il sistema a regime per gli Stati membri. In tal modo, infatti, il gettito erariale va direttamente nelle casse dello Stato che ha diritto alla percezione dell'imposta, sistema che per ragioni politiche e amministrative ancora non si applica nel settore dello scambio di beni.
Va evidenziato che la direttiva stabilisce che, qualora i servizi siano resi in uno Stato in cui gli stessi sono esenti, non esiste l'obbligo di presentazione del modello Intra. Se tale esclusione ha senza dubbio una valida ragione, che si sostanzia nell'evitare inutili insorgenze di un credito Iva in capo al committente, comporta per coloro che forniscono servizi un aggravio di competenze, in quanto, per un corretto adempimento degli obblighi connessi all'invio del modello Intrastat, devono conoscere la normativa vigente negli altri Stati.
La norma prevede anche un ampliamento della soggettività passiva relativamente alla territorialità delle prestazioni. Infatti, si considerano soggetti passivi, per cui obbligati a trasmettere i modelli Intrastat relativamente ai servizi acquisiti, gli enti non commerciali, anche per le attività non commerciali o agricole, e tutti gli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale. Quanto descritto costituisce per gli enti indicati un aggravio degli adempimenti ogni qual volta ricevono prestazioni dall'estero. Restano escluse dall'obbligo le operazioni effettuate nei confronti di un privato cittadino, quindi non soggetto passivo Iva, nel qual caso continua a vigere l'attuale sistema della tassazione nel Paese del prestatore.
Infine, va sottolineato che, per una corretta applicazione della norma, è prevista l'estensione dell'utilizzo del sistema del reverse charge. Infatti, il ricorso al criterio dell'inversione contabile deve necessariamente divenire la regola generale ogni qual volta viene effettuata nel territorio nazionale un'operazione da un soggetto passivo non residente, nei confronti di un soggetto Iva nazionale. Pertanto, su quest'ultimo operatore grava, oltre a tutti gli adempimenti connessi all'Iva, l'ulteriore obbligo connesso all'invio del modello Intrastat.
Giovanni Quagliana
pubblicato Martedì 24 Novembre 2009
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