Con l'approvazione definitiva della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n. 76 e in vigore dal 12 maggio 2005, più comunemente conosciuta come "Legge comunitaria 2004", anche quest'anno il nostro Paese ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Unione europea, recependo direttive comunitarie attraverso il conferimento di specifiche deleghe al Governo o mediante l'adeguamento diretto dell'ordinamento nazionale.
Il provvedimento, composto da ben trenta articoli e due allegati (A e B) che includono cinquanta direttive da trasporre nel nostro ordinamento giuridico, oltre ad altre quattro di immediata attuazione in merito agli abusi di mercato, spazia su un gran numero di materie: dalla tutela del risparmio all'energia, dalla tutela ambientale agli appalti di pubblici servizi, dalla razionalizzazione della finanza pubblica alla sicurezza sul lavoro.
Al fine di comprendere meglio la portata di questo importante e consueto intervento normativo è necessario delineare, brevemente, il meccanismo di formazione della legge comunitaria e - in questo e in due prossimi interventi - le principali materie oggetto di intervento, con particolare riferimento all'allineamento agli standard europei sulla sicurezza di macchine e attrezzature, al recupero degli aiuti concessi agli enti locali, nonché al contrasto agli abusi di mercato.
L'iter formativo della legge comunitaria
La legge comunitaria, che regola modalità e tempi per la trasposizione delle direttive comunitarie, è il principale strumento per il recepimento delle direttive nell'ordinamento italiano.
Essa si forma sulla base degli atti emanati dalle istituzioni comunitarie e della verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario. E' poi il ministro per le Politiche comunitarie che, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sulla base degli indirizzi espressi dal Parlamento e delle osservazioni delle Regioni, predispone il disegno di legge comunitaria.
La formazione della legge comunitaria è stata, finora, ogni anno, a decorrere dal 1989, disciplinata dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta "legge La Pergola"). In particolare, la legge comunitaria 2004 in commento rappresenta l'ultima applicazione della legge n. 86/89.
Dal prossimo anno, infatti, l'iter formativo del nuovo provvedimento sarà regolamentato dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2005.
Più precisamente, a differenza della precedente normativa, la nuova regolamentazione delle leggi comunitarie dovrebbe assicurare una maggiore circolazione delle informazioni, prevedendo l'istituzione di un Comitato interministeriale per gli affari comunitari (il cosiddetto CIACE, il cui compito è definire la posizione italiana nella fase di recepimento delle direttive) e delineando un nuovo sistema più agile e veloce per l'adeguamento del nostro ordinamento legislativo agli obblighi comunitari.
Inoltre, accanto all'attuazione in via regolamentare delle direttive, la nuova disciplina delinea un innovativo sistema volto a garantire la necessaria tempestività nell'adempimento di obblighi che risultino così urgenti da non poter essere idoneamente ottemperati tramite la legge comunitaria annuale.
Infine, al di fuori delle ipotesi di recepimento diretto, in base alla nuova disciplina, sarà la legge comunitaria a determinare con quali provvedimenti (decreti legislativi, decreti ministeriali o regolamenti) dovrà essere attuata ciascuna direttiva comunitaria.
Sicurezza del lavoro
In esecuzione della sentenza del 10 aprile 2003 (causa C-65/01) con cui i giudici della Corte di giustizia europea hanno appurato il mancato recepimento da parte del nostro Paese di alcune disposizioni della direttiva 89/655/Cee in materia di sicurezza del lavoro, così come modificata dalla direttiva del Consiglio europeo del 5 dicembre 1995, la nuova comunitaria ha introdotto nuovi requisiti di sicurezza della macchine e attrezzature di lavoro. Un intervento normativo di grande rilievo che contribuirà, lo auspichiamo, a ridurre il numero degli infortuni sul lavoro e dei costi sociali che gravano sui conti pubblici.
Con la citata sentenza, infatti, la Corte di giustizia europea, accogliendo il ricorso della Commissione, ha dichiarato il nostro Paese inadempiente agli obblighi comunitari in quanto non ha adottato le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per recepire nel nostro ordinamento interno alcuni requisiti minimi vincolanti previsti dall'allegato I della direttiva del Consiglio 89/655/Cee in materia di prescrizione di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
In particolare, i giudici europei hanno ritenuto inadeguate le misure di prevenzione degli infortuni causati dalle "macchine da lavoro", giudicando non conformi agli standard europei richiesti i dispositivi di arresto e di avviamento, i comandi destinati a impedire le messa in moto accidentale, nonché le protezioni delle parti mobili delle macchine.
Pertanto, il legislatore italiano, con l'articolo 29 della legge comunitaria 2004, ha modificato il decreto legislativo 626/1994, introducendo nuovi e ulteriori requisiti in materia di sicurezza delle attrezzature di lavoro.
In particolare, la nuova normativa impone al datore di lavoro di adeguare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria 2004 (12 maggio 2005), con adeguati sistemi di sicurezza, le attrezzature di lavoro utilizzate dai lavoratori a partire dal 31 dicembre 1996, ovvero di adottare, in mancanza di tale adeguamento, misure alternative che assicurino uno stesso livello di sicurezza.
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