rimpatrio a garanzia limitata
Dopo gli ultimi ritocchi deliberati dal Consiglio dei ministri lo scorso 1 agosto e l'approvazione delle Camere il successivo 3 agosto è stata promulgata la legge n. 102 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini e della partecipazione italiana alle missioni internazionali.
La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179/2009 e in vigore da oggi, contiene, tra l'altro, drastiche misure antievasione volte a contrastare l'illecita delocalizzazione di capitali in enclaves fiscali a regime privilegiato e quei disallineamenti normativi, segnatamente nelle operazioni infragruppo, rispetto ad altri ordinamenti europei, che alimentano l'affermazione dei fenomeni di arbitraggio.
Gli interventi, coerenti con gli impegni assunti nel G8, impegnano l'esecutivo in un'attività che si irradia su diversi fronti: da quello sanzionatorio, decisamente inasprito, a quello della cooperazione amministrativa con i partners d'oltralpe con l'introduzione di una task force agenzia delle entrate e guardia di finanza operativa nell'azione di controllo, prevenzione e repressione.
Alle disposizioni di contrasto fanno da contraltare quelle emendative, a favore dei contribuenti detentori di attività finanziarie e patrimoniali al di fuori dei confini nazionali che intendano aderire alla manovra di rimpatrio dei capitali.
La manovra d'estate, infatti, tutela tali comportamenti virtuosi attraverso la riedizione del noto "scudo fiscale", locuzione che riassume metaforicamente il riconoscimento della messa a riparo dei contribuenti dagli accertamenti fiscali e contributivi per un ammontare corrispondente a quanto rimpatriato, l'estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e una modesta agevolazione penale (lo scudo sana solamente i reati di dichiarazione infedele od omessa) nella finalità di rimpatriare patrimoni esportati illegalmente fuori dalla UE o regolarizzarli se si tratta di paesi europei o paesi aderenti allo Spazio economico dell'Europa (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e 25 dei 27 membri dell'Unione Europea).
La norma di riferimento è l'articolo 13-bis rubricata come disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato che istituisce un nuovo sistema di regolarizzazione delle attività predette, detenute eludendo o violando il sistema di monitoraggio fiscale, attraverso l'introduzione di un'imposta straordinaria con aliquota sintetica del 50% su un rendimento presunto annuo del 2% negli ultimi 5 anni antecedenti il rimpatrio o la regolarizzazione (con un prelievo, quindi, pari al 5% del capitale).
Lo scudo consentirà la regolarizzazione delle attività detenute nell'Unione europea e il rimpatrio di quelle in Paesi extra Ue dal 15 settembre 2009 fino a metà aprile 2010 a condizione che, come si è detto, le predette attività siano rimpatriate da Stati non appartenenti all'Unione europea ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio d'informazioni fiscali in via amministrativa.
La misura non fornisce una tutela al massimo raggio in quanto in sede penale opera limitatamente ai reati di dichiarazione infedele o omessa, previsti dagli articoli 4 e 5 del Dlgs 74/2000 mentre assicura che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di rimpatrio o regolarizzazione mediante il versamento del tributo, non potranno essere avanzati, in sede amministrativa o giudiziaria, elementi di imputazione nei confronti del contribuente adesivo "con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" come precisato nel correttivo.
La norma demanda al Direttore dell'agenzia delle Entrate l'emanazione del provvedimento attuativo nel quale verranno dettate le disposizioni e gli adempimenti di natura dichiarativa a carico dei contribuenti.
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