Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Normativa e prassi
Liberalità deducibili solo se la fondazione è doc
L'ente beneficiario deve avere personalità giuridica e provare la natura no profit con note statutarie ad hoc
Le erogazioni in favore di fondazioni no profit impegnate nell'organizzazione di mostre sono fiscalmente deducibili solo se gli enti, dotati di personalità giuridica, espongono beni di rilevante interesse culturale e se la loro finalità non lucrativa è provata da apposite clausole statutarie e dalla loro effettiva osservanza. Rientra inoltre nel concetto di "valorizzazione" del patrimonio culturale la fruizione pubblica di un immobile dichiarato meritevole di tutela, attraverso l'organizzazione stabile di risorse per la sua costituzione come spazio promotore di cultura.
Questo, in estrema sintesi, il parere fornito dall'Agenzia nella risoluzione n. 249/E del 17 giugno, in risposta a un interpello di una società che intende finanziare una fondazione operante nei beni culturali e vuole sapere se il contributo erogato è fiscalmente deducibile.
Nel dettaglio, l'istante ritiene che la fondazione soddisfi tutte le condizioni per beneficiare delle erogazioni liberali deducibili perché contribuisce alla promozione del patrimonio culturale. L'ente, infatti, si configura concretamente come un immobile adibito a spazio culturale aperto al pubblico, attraverso la stabile organizzazione di risorse stanziate con il preciso intento di diffondere la conoscenza di beni dichiarati di rilevanza storica e artistica.
L'Agenzia, pur concordando in linea generale con la soluzione prospettata dall'interpellante, puntualizza alcuni tasselli non citati dall'istante, ma determinanti perché la fondazione possa beneficiare delle liberalità deducibili dal reddito della società erogatrice.
Il primo elemento di osservazione riguarda la natura dei soggetti destinatari delle erogazioni, come previsto dall'articolo 100, comma 2, lettera f), del Tuir. All'interno delle beneficiarie rientrano le fondazioni che senza scopo di lucro promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico.
Il secondo punto su cui si focalizzano le Entrate concerne l'oggetto dello statuto e le relative clausole che provano la natura no profit della beneficiaria impegnata nelle iniziative culturali. Non basta, infatti, l'espressa previsione statutaria della finalità non lucrativa. L'assenza di scopo di lucro deve essere corroborata da un ventaglio di clausole che dettino precisi obblighi e divieti in capo alla fondazione. In particolare, l'obbligo di destinare gli utili alle finalità sociali perseguite e quello di devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento, a un altro ente con le stesse finalità o, in ogni caso, a scopi di pubblica utilità. Deve essere prevista espressamente anche la clausola che vieta di distribuire, anche indirettamente, utili, fondi o riserve finché la fondazione è in vita.
Inoltre, come già precisato nella risoluzione 299/2007, la natura no profit dell'ente non confligge necessariamente con quella commerciale della sua attività. Ciò che conta è mettere nero su bianco la non lucratività e attuarla concretamente.
Le Entrate pongono poi l'accento sull'importanza dell'effettiva destinazione del contributo, perché esso sia deducibile, e sulle relative verifiche messe in atto dal ministero per i Beni e le Attività culturali. Le liberalità devono infatti essere destinate all'acquisto, la protezione o il restauro dei beni di rilevante interesse culturale, indicati nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004). Esse sono inoltre fiscalmente deducibili entro un preciso tetto, fissato dalla disciplina nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, in ogni caso, nella misura massima di 70mila euro annui.
Le ultime battute della risoluzione chiariscono il concetto di "valorizzazione" dei beni culturali e l'ampia portata della sua definizione. Nell'intento di valorizzazione confluisce non solo l'organizzazione di mostre che abbiano ad oggetto beni per cui sia verificata la sussistenza dell'interesse artistico e storico, ma anche, in via riflessa, la migliore utilizzazione di immobili dichiarati meritevoli di tutela per promuovere lo sviluppo della cultura. L'ente in oggetto, sede di esposizioni di rilievo internazionale, soddisfa le condizioni dettate dalla disciplina in materia di deducibilità delle erogazioni liberali nella misura in cui si configura come bene di interesse artistico-storico e la sua fruizione pubblica si realizza organizzando stabilmente risorse per adibirlo a spazio culturale, sede di eventi incentivanti la diffusione della cultura.
Questo, in estrema sintesi, il parere fornito dall'Agenzia nella risoluzione n. 249/E del 17 giugno, in risposta a un interpello di una società che intende finanziare una fondazione operante nei beni culturali e vuole sapere se il contributo erogato è fiscalmente deducibile.
Nel dettaglio, l'istante ritiene che la fondazione soddisfi tutte le condizioni per beneficiare delle erogazioni liberali deducibili perché contribuisce alla promozione del patrimonio culturale. L'ente, infatti, si configura concretamente come un immobile adibito a spazio culturale aperto al pubblico, attraverso la stabile organizzazione di risorse stanziate con il preciso intento di diffondere la conoscenza di beni dichiarati di rilevanza storica e artistica.
L'Agenzia, pur concordando in linea generale con la soluzione prospettata dall'interpellante, puntualizza alcuni tasselli non citati dall'istante, ma determinanti perché la fondazione possa beneficiare delle liberalità deducibili dal reddito della società erogatrice.
Il primo elemento di osservazione riguarda la natura dei soggetti destinatari delle erogazioni, come previsto dall'articolo 100, comma 2, lettera f), del Tuir. All'interno delle beneficiarie rientrano le fondazioni che senza scopo di lucro promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico.
Il secondo punto su cui si focalizzano le Entrate concerne l'oggetto dello statuto e le relative clausole che provano la natura no profit della beneficiaria impegnata nelle iniziative culturali. Non basta, infatti, l'espressa previsione statutaria della finalità non lucrativa. L'assenza di scopo di lucro deve essere corroborata da un ventaglio di clausole che dettino precisi obblighi e divieti in capo alla fondazione. In particolare, l'obbligo di destinare gli utili alle finalità sociali perseguite e quello di devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento, a un altro ente con le stesse finalità o, in ogni caso, a scopi di pubblica utilità. Deve essere prevista espressamente anche la clausola che vieta di distribuire, anche indirettamente, utili, fondi o riserve finché la fondazione è in vita.
Inoltre, come già precisato nella risoluzione 299/2007, la natura no profit dell'ente non confligge necessariamente con quella commerciale della sua attività. Ciò che conta è mettere nero su bianco la non lucratività e attuarla concretamente.
Le Entrate pongono poi l'accento sull'importanza dell'effettiva destinazione del contributo, perché esso sia deducibile, e sulle relative verifiche messe in atto dal ministero per i Beni e le Attività culturali. Le liberalità devono infatti essere destinate all'acquisto, la protezione o il restauro dei beni di rilevante interesse culturale, indicati nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004). Esse sono inoltre fiscalmente deducibili entro un preciso tetto, fissato dalla disciplina nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, in ogni caso, nella misura massima di 70mila euro annui.
Le ultime battute della risoluzione chiariscono il concetto di "valorizzazione" dei beni culturali e l'ampia portata della sua definizione. Nell'intento di valorizzazione confluisce non solo l'organizzazione di mostre che abbiano ad oggetto beni per cui sia verificata la sussistenza dell'interesse artistico e storico, ma anche, in via riflessa, la migliore utilizzazione di immobili dichiarati meritevoli di tutela per promuovere lo sviluppo della cultura. L'ente in oggetto, sede di esposizioni di rilievo internazionale, soddisfa le condizioni dettate dalla disciplina in materia di deducibilità delle erogazioni liberali nella misura in cui si configura come bene di interesse artistico-storico e la sua fruizione pubblica si realizza organizzando stabilmente risorse per adibirlo a spazio culturale, sede di eventi incentivanti la diffusione della cultura.
Giulia Marconi
pubblicato Martedì 17 Giugno 2008
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