Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 8:41
Attualità
Lotta alle false compensazioni:
controlli sempre più stringenti
controlli sempre più stringenti
Istruzioni operative per il recupero delle somme indebitamente utilizzate e per l'irrogazione delle relative sanzioni
Procede incessante la lotta alle false compensazioni. L'Agenzia delle Entrate detta ulteriori indicazioni alle strutture territoriali per rendere ancor più stringente l'attività di controllo, di recupero delle somme e di irrogazione delle sanzioni.
I riflettori sono puntati, in particolare, su determinate situazioni che, in seguito alla liquidazione automatizzata, sono risultate "anomale" agli occhi del Fisco. Si tratta della posizione dei contribuenti che dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005 hanno presentato il modello F24 utilizzando importi a credito Iva, Irpeg/Ires, Irap, Irpef e relativa addizionale regionale per compensare importi a debito, ma tali crediti si riferiscono a un periodo d'imposta per il quale gli stessi non risultano dalla relativa dichiarazione o la dichiarazione è stata omessa.
Controllo e recupero
Nell'attività di controllo, gli uffici dovranno recuperare tutti i crediti inesistenti utilizzati in compensazione, compresi quelli per i versamenti Inps e Inail, e verificare anche le compensazioni effettuate in periodi diversi da quelli segnalati, provvedendo, se necessario, al relativo recupero. Se i crediti inesistenti sono stati utilizzati in più anni solari, va emesso un unico atto di recupero contenente tutte le indebite compensazioni. Non verranno colpiti gli errori formali commessi dal contribuente nella compilazione dell'F24 (ad esempio, nell'indicazione dell'anno di riferimento del credito che è stato riconosciuto dalla liquidazione automatizzata per un diverso periodo d'imposta).
Sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni, queste vanno riferite al totale del credito, a prescindere dall'imposta o contributo oggetto della compensazione. Bisogna poi tener conto delle nuove misure introdotte dal decreto legge 185/2008, in vigore dal 29 novembre 2008. Pertanto:
I riflettori sono puntati, in particolare, su determinate situazioni che, in seguito alla liquidazione automatizzata, sono risultate "anomale" agli occhi del Fisco. Si tratta della posizione dei contribuenti che dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005 hanno presentato il modello F24 utilizzando importi a credito Iva, Irpeg/Ires, Irap, Irpef e relativa addizionale regionale per compensare importi a debito, ma tali crediti si riferiscono a un periodo d'imposta per il quale gli stessi non risultano dalla relativa dichiarazione o la dichiarazione è stata omessa.
Controllo e recupero
Nell'attività di controllo, gli uffici dovranno recuperare tutti i crediti inesistenti utilizzati in compensazione, compresi quelli per i versamenti Inps e Inail, e verificare anche le compensazioni effettuate in periodi diversi da quelli segnalati, provvedendo, se necessario, al relativo recupero. Se i crediti inesistenti sono stati utilizzati in più anni solari, va emesso un unico atto di recupero contenente tutte le indebite compensazioni. Non verranno colpiti gli errori formali commessi dal contribuente nella compilazione dell'F24 (ad esempio, nell'indicazione dell'anno di riferimento del credito che è stato riconosciuto dalla liquidazione automatizzata per un diverso periodo d'imposta).
Sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni, queste vanno riferite al totale del credito, a prescindere dall'imposta o contributo oggetto della compensazione. Bisogna poi tener conto delle nuove misure introdotte dal decreto legge 185/2008, in vigore dal 29 novembre 2008. Pertanto:
- per le violazioni compiute fino al 28 novembre 2008, la sanzione rimane quella del 30% sul totale del credito d'imposta utilizzato indebitamente
- per le violazioni compiute dal 29 novembre 2008, si applica la misura dal 100 al 200%
- per le violazioni compiute dall'11 febbraio 2009, la sanzione è del 200% in caso di crediti inesistenti di importo superiore a 50mila euro per anno solare.
In riferimento a tali sanzioni, nessuna possibilità di ricorrere alla definizione agevolata prevista dal Dlgs 472/1997 (articoli 16, comma 3, e 17, comma 2).
Alessandra Gambadoro
pubblicato Martedì 9 Marzo 2010
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