Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Attualità
Luci e ombre nella lotta all’evasione fiscale
L’Ocse mette in evidenza i progressi realizzati e ciò che rimane da fare in tema di trasparenza e scambio informazioni
L’accesso alle informazioni bancarie per scopi fiscali, ha ancora significanti restrizioni in Paesi come Austria, Lussemburgo e Svizzera che limitano l’assistenza ai soli casi di illeciti penali e in alcuni centri offshore come Cipro, Liechtenstein, Panama e Singapore. In molti Stati poi non si sono ancora raggiunti gli standard internazionali prefissati nel 2000, nonostante gli sforzi compiuti. Questo è quanto emerge da due rapporti Ocse, pubblicati recentemente: "Tax co-operation: Towards a level playing field - 2007 Assesment by the Global Forum on Taxation" e "Improving Access to Bank Information for Tax Purposes", che evidenziano gli obiettivi raggiunti e ciò che rimane da realizzare in tema di trasparenza e di scambio di informazioni
Il ruolo del Global Forum on Taxation
Per prevenire gli abusi del sistema finanziario globale, l’Ocse ha riconosciuto ormai da alcuni anni grande importanza allo scambio di informazioni e alla trasparenza. Il Global Forum sulla cooperazione fiscale è un appuntamento costante e rappresenta un momento di dialogo con le economie Ocse e non Ocse, che mira a sviluppare standard internazionali di trasparenza e a stabilire un efficace scambio di informazioni. L’obiettivo è fare in modo che i Paesi possano assicurare la compliance con i loro sistemi nazionali. In particolare, in alcuni centri offshore dove sono in vigore giurisdizioni in cui la tassazione è nulla o puramente nominale, vige una ferrea segretezza sui rapporti bancari, commerciali e finanziari, non vi è uno scambio effettivo di informazioni con altri paesi o autorità, vi è una mancanza di trasparenza nel quadro giuridico regolamentare. Affrontati per la prima volta nel meeting di Ottawa del 2003, i temi e gli sviluppi sono stati ripresi nei forum successivi (a Berlino nel 2004 e a Melbourne nel 2005) e documentati dall’Ocse che, nei Report, ha verificato i progressi compiuti.
Il Rapporto 2007 e gli sviluppi
Questi, in sintesi i progressi realizzati dall’ultimo forum a oggi e documentati nel "2007 Assessment by the Global Forum on Taxation". In particolare un visibile aumento dello scambio di informazioni, l’estensione dell’ambito di applicazione, un miglioramento dell’accesso alle informazioni bancarie a fini fiscali, un incremento degli accordi bilaterali sugli scambi di informazioni l’aumento degli accessi alle informazioni sulla proprietà, identità e contabilità. In particolare, dal 31 dicembre 2005 il numero di accordi bilaterali sullo scambio di informazioni (Tax Information Exchange Agreement) sale da 46 a 54, mentre 86 sono le nuove convenzioni sulla doppie imposizioni (Double Tax Conventions) entrate in vigore nel 2006. Solo dieci i Paesi che non prevedono alcuna intesa: Andorra, Anguilla, Gibraltar, Lichtesein, Nauru, Niue, Panama, Samoa, Turks and caicos e Vanuatu. Dal 2006 tutti gli accordi relativi allo scambio di informazioni in applicazione delle leggi fiscali interne, consentono lo scambio su qualunque questione a prescindere che fosse classificata nel campo civile o penale, ad eccezione di Svizzera-Stati Uniti e Svizzera-Germania, dove l’assistenza è limitata ai soli casi penali. La Svizzera, tuttavia, ha successivamente apportato una serie di revisioni ai trattati con Austria, Finlandia, Norvegia, Spagna e Regno Unito che ad oggi consentono un pieno scambio di informazioni nel campo civile e penale, in materia di holding, Riguardo al "domestic tax interest" il Regno Unito con un emendamento alla Finanziaria 2006 ha eliminato il requisito dell’interesse interno anche se si è in presenza di un trattato fiscale bilaterale che contempla questo restringimento, realizzando così un passo in avanti rispetto agli anni passati. Solo 5 sono i Paesi che mantengono il requisito della rilevanza dell’informazione per scopi fiscali interni (Cipro, la Cina, la Malesia le Filippine e Singapore).
Il Rapporto 2006 e i principi chiave
Per realizzare gli standard di trasparenza e un efficace scambio di informazioni è necessario, in termini di azioni individuali, che i Paesi modifichino, se occorre, le preesistenti norme interne e in termini di iniziative bilaterali, che incrementino il processo di negoziazione. Sulla base di questi orientamenti, il Report Ocse 2006 aveva così riassunto i principali obiettivi da raggiungere: l’esistenza di meccanismi per lo scambio di informazioni su richiesta; lo scambio di informazioni sia su questioni civili che penali; l’eliminazione delle restrizioni derivanti dal principio di dualità criminale e dal requisito dell’interesse fiscale interno; il rispetto per la salvaguardia e le limitazioni; regole di segretezza per le notizie ricevute; la possibilità di accedere alle informazioni bancarie a scopi fiscali
Le informazioni bancarie
L’accesso alle informazioni bancarie è stato oggetto di uno studio specifico del Comitato Affari Fiscali dell Ocse che già nel 2000 con il documento Improving Access to Bank Information for Tax Purposes aveva fissato alcune regole comuni cui uniformarsi. In particolare la proibizione dei conti anonimi, la possibilità di richiedere agli istituti finanziari l’identità dei clienti abituali o occasionali, la revisione delle disposizioni che non permettono alle autorità fiscali di accedere alle informazioni bancarie nel caso di azioni fiscali illecite, il potere di verificare l’affidabilità di un soggetto, lo sviluppo di una strategia di compliance volontaria per contrastare gli evasori, un miglioramento per le economie non Ocse del sistema di accesso alle informazioni bancarie. Nel progress report 2003 erano stati messi in luce alcuni sviluppi positivi raggiunti da tutti i paesi Ocse, quali il divieto di aprire conti anonimi, l’obbligo di identificazione dei clienti, l’eliminazione dell’interesse fiscale interno come condizione dell’accesso. Nel successivo progress report del 2007 sono stati registrati gli ulteriori passi. Per ciò che concerne l’accesso alle informazioni bancarie per illeciti fiscali penali, la Svizzera ha firmato una serie di protocolli nell’ambito delle convenzioni, che hanno consentito l’accesso nei casi di frodi fiscali. Questo Stato tuttavia ha un concetto di frode più ristretto rispetto a quello comune ad altri 28 paesi Ocse e ciò rappresenta un limite. La Svizzera infatti fornisce le informazioni soltanto se i fatti verificatisi nel Paese richiedente costituiscono una frode riconosciuta dalla propria normativa. Nell’ambito dell’accesso alle informazioni bancarie per illeciti fiscali civili, significanti progressi sono stati fatti dal Belgio dall’Italia e dal Portogallo. Il Belgio, in particolare, grazie a un recente accordo raggiunto con gli Stati Uniti nel novembre 2006, potrà realizzare un pieno scambio sia su questioni fiscali civili che penali. Promossi anche Argentina, Cile, Cina, India, Russia e Sud Africa, observer countries, che vietano l’apertura di conti anonimi e consentono l’accesso a informazioni bancarie sia per illeciti civili che penali, con qualche limitazione per il Cile e la Russia.
L’accesso alle informazioni bancarie per scopi fiscali, ha ancora significanti restrizioni in Paesi come Austria, Lussemburgo e Svizzera che limitano l’assistenza ai soli casi di illeciti penali e in alcuni centri offshore come Cipro, Liechtenstein, Panama e Singapore. In molti Stati poi non si sono ancora raggiunti gli standard internazionali prefissati nel 2000, nonostante gli sforzi compiuti. Questo è quanto emerge da due rapporti Ocse, pubblicati recentemente: "Tax co-operation: Towards a level playing field - 2007 Assesment by the Global Forum on Taxation" e "Improving Access to Bank Information for Tax Purposes", che evidenziano gli obiettivi raggiunti e ciò che rimane da realizzare in tema di trasparenza e di scambio di informazioni Il ruolo del Global Forum on Taxation
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Il Rapporto 2007 e gli sviluppi
Questi, in sintesi i progressi realizzati dall’ultimo forum a oggi e documentati nel "2007 Assessment by the Global Forum on Taxation". In particolare un visibile aumento dello scambio di informazioni, l’estensione dell’ambito di applicazione, un miglioramento dell’accesso alle informazioni bancarie a fini fiscali, un incremento degli accordi bilaterali sugli scambi di informazioni l’aumento degli accessi alle informazioni sulla proprietà, identità e contabilità. In particolare, dal 31 dicembre 2005 il numero di accordi bilaterali sullo scambio di informazioni (Tax Information Exchange Agreement) sale da 46 a 54, mentre 86 sono le nuove convenzioni sulla doppie imposizioni (Double Tax Conventions) entrate in vigore nel 2006. Solo dieci i Paesi che non prevedono alcuna intesa: Andorra, Anguilla, Gibraltar, Lichtesein, Nauru, Niue, Panama, Samoa, Turks and caicos e Vanuatu. Dal 2006 tutti gli accordi relativi allo scambio di informazioni in applicazione delle leggi fiscali interne, consentono lo scambio su qualunque questione a prescindere che fosse classificata nel campo civile o penale, ad eccezione di Svizzera-Stati Uniti e Svizzera-Germania, dove l’assistenza è limitata ai soli casi penali. La Svizzera, tuttavia, ha successivamente apportato una serie di revisioni ai trattati con Austria, Finlandia, Norvegia, Spagna e Regno Unito che ad oggi consentono un pieno scambio di informazioni nel campo civile e penale, in materia di holding, Riguardo al "domestic tax interest" il Regno Unito con un emendamento alla Finanziaria 2006 ha eliminato il requisito dell’interesse interno anche se si è in presenza di un trattato fiscale bilaterale che contempla questo restringimento, realizzando così un passo in avanti rispetto agli anni passati. Solo 5 sono i Paesi che mantengono il requisito della rilevanza dell’informazione per scopi fiscali interni (Cipro, la Cina, la Malesia le Filippine e Singapore).
Il Rapporto 2006 e i principi chiave
Per realizzare gli standard di trasparenza e un efficace scambio di informazioni è necessario, in termini di azioni individuali, che i Paesi modifichino, se occorre, le preesistenti norme interne e in termini di iniziative bilaterali, che incrementino il processo di negoziazione. Sulla base di questi orientamenti, il Report Ocse 2006 aveva così riassunto i principali obiettivi da raggiungere: l’esistenza di meccanismi per lo scambio di informazioni su richiesta; lo scambio di informazioni sia su questioni civili che penali; l’eliminazione delle restrizioni derivanti dal principio di dualità criminale e dal requisito dell’interesse fiscale interno; il rispetto per la salvaguardia e le limitazioni; regole di segretezza per le notizie ricevute; la possibilità di accedere alle informazioni bancarie a scopi fiscali
Le informazioni bancarie
L’accesso alle informazioni bancarie è stato oggetto di uno studio specifico del Comitato Affari Fiscali dell Ocse che già nel 2000 con il documento Improving Access to Bank Information for Tax Purposes aveva fissato alcune regole comuni cui uniformarsi. In particolare la proibizione dei conti anonimi, la possibilità di richiedere agli istituti finanziari l’identità dei clienti abituali o occasionali, la revisione delle disposizioni che non permettono alle autorità fiscali di accedere alle informazioni bancarie nel caso di azioni fiscali illecite, il potere di verificare l’affidabilità di un soggetto, lo sviluppo di una strategia di compliance volontaria per contrastare gli evasori, un miglioramento per le economie non Ocse del sistema di accesso alle informazioni bancarie. Nel progress report 2003 erano stati messi in luce alcuni sviluppi positivi raggiunti da tutti i paesi Ocse, quali il divieto di aprire conti anonimi, l’obbligo di identificazione dei clienti, l’eliminazione dell’interesse fiscale interno come condizione dell’accesso. Nel successivo progress report del 2007 sono stati registrati gli ulteriori passi. Per ciò che concerne l’accesso alle informazioni bancarie per illeciti fiscali penali, la Svizzera ha firmato una serie di protocolli nell’ambito delle convenzioni, che hanno consentito l’accesso nei casi di frodi fiscali. Questo Stato tuttavia ha un concetto di frode più ristretto rispetto a quello comune ad altri 28 paesi Ocse e ciò rappresenta un limite. La Svizzera infatti fornisce le informazioni soltanto se i fatti verificatisi nel Paese richiedente costituiscono una frode riconosciuta dalla propria normativa. Nell’ambito dell’accesso alle informazioni bancarie per illeciti fiscali civili, significanti progressi sono stati fatti dal Belgio dall’Italia e dal Portogallo. Il Belgio, in particolare, grazie a un recente accordo raggiunto con gli Stati Uniti nel novembre 2006, potrà realizzare un pieno scambio sia su questioni fiscali civili che penali. Promossi anche Argentina, Cile, Cina, India, Russia e Sud Africa, observer countries, che vietano l’apertura di conti anonimi e consentono l’accesso a informazioni bancarie sia per illeciti civili che penali, con qualche limitazione per il Cile e la Russia.
Patrizia De Juliis
pubblicato Martedì 13 Novembre 2007
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