Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Attualità
In Lussemburgo per le imprese è la residenza che fa la differenza
Le società che hanno sede sul territorio dello Stato sono totalmente tassabili mentre l'incidenza del Fisco è più contenuta in caso contrario
Imposta sui redditi societari e sovraimposta che deve essere versata a titolo di contribuzione al fondo per l’occupazione, imposta municipale sull’attività, applicabile invece a tutti i soggetti passivi dell’Irc. Sono questi i punti di riferimento della tassazione che grava sulle imprese. Dal reddito imponibile possono essere dedotte tutte le spese di gestione che derivano dall’attività mentre non sono deducibili i dividendi e le distribuzioni occulte di profitti.
Il principio del worldwide income taxation
Ai fini della tassazione, la legge sull’imposta (Lir) prevede l’applicazione del principio worldwide income taxation con la conseguente distinzione tra società residenti totalmente tassabili e società non residenti soggette a tassazione limitata. Per l’applicazione dell’imposta ai soggetti non residenti questi devono essere percettori di redditi quali utili, interessi, canoni d’affitto e capital gains provenienti da soggetti lussemburghesi. Il reddito che rileva ai fini della tassazione, senza alcuna distinzione tra redditi distribuiti e non distribuiti, è determinato, secondo l’articolo 7 della Lir, dalla differenza tra profitti netti e spese speciali.
Le imposte sui redditi delle società
Le imposte che attualmente gravano sui redditi prodotti dalle società sono le seguenti:
- l’imposta sui redditi societari (impôt sur le revenue des collectivès, Irc), che è un’imposta statale applicata sul reddito. A seguito della riforma l’aliquota applicata sui redditi di qualsiasi natura e ovunque prodotti da una società residente e sui redditi prodotti nel territorio dello Stato da una società non residente è pari al 22,88 per cento (contro il 31,2 per cento applicato sino al 2001). Per i redditi superiori a 15mila euro l’aliquota è pari al 22 per cento;
- sovraimposta sull’imposta sui redditi societari (impôt de solidarieté, Is) pari al 4 per cento da versare a titolo di contribuzione al fondo per l’occupazione (contribution au fonds pour l’emploi);
- l’imposta municipale sull’attività di impresa (impôt commercial comunal, Icc), che è un’imposta locale prevista dalla legislazione nazionale (loi impôt commercial comunal, Licc) applicabile a tutti i soggetti passivi dell’Irc. L’aliquota è pari al 3 per cento dell’utile prodotto e, per effetto delle nuove disposizioni, l’imposta comunale non è più deducibile dalla base imponibile dell’imposta principale.
La deduzione delle spese per attività
Dal reddito imponibile possono essere dedotte tutte le spese di gestione definite dalla legge come spese derivanti dall’attività imprenditoriale. In questa categoria sono compresi anche gli interessi (con l’eccezione di quelli relativi a redditi esenti), le royalties e i compensi di servizio purché non costituiscano una distribuzione occulta di profitti. Non sono deducibili dal reddito i dividendi e le distribuzioni occulte di profitti. In particolare per ciò che concerne la distribuzione di dividendi si applica una ritenuta del 20 per cento (sino al 2001 pari al 25 per cento) che può tuttavia essere ridotta dalle disposizioni dei Trattati contro la doppia imposizione stipulati dal Lussemburgo. L’esenzione dalla ritenuta è prevista soltanto nel caso in cui i dividendi siano distribuiti a soci residenti in Lussemburgo o in un altro Stato membro dell’Ue o, in caso di distribuzione di dividendi da parte di una società lussemburghese controllata attraverso un’entità giuridica trasparente, a una capogruppo di uno Stato dell’Unione europea.
Altre categorie di imposte
Oltre alle imposte menzionate, le società sono soggette alle imposte sul capitale. In tal caso soggetti passivi di imposta sono le persone fisiche residenti e le società residenti con esclusione delle holding del 1929 e degli organismi di investimento collettivo. Tra le altre categorie di imposte figurano:
- l’imposta sul patrimonio netto (impôt sur la fortune, If) pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Tale aliquota può essere ulteriormente ridotta nel caso in cui il contribuente si impegni ad accantonare l’utile prodotto in una riserva apposita indisponibile per cinque anni;
- l’imposta sulle proprietà immobiliari (impôt foncier) è un’imposta locale, la cui aliquota è determinata dal Comune e dalla classificazione della proprietà, applicata al valore unitario (più basso rispetto al valore di mercato) dell’immobile;
- l’imposta di sottoscrizione (taxe d’abbonnement) è stata invece abolita. Tuttavia sono ancora soggette a questa imposta le società costituite come holding del 1929 e gli organismi di investimento collettivo (Ucitss). A seguito della riforma fiscale l’aliquota dell’imposta di sottoscrizione è stata fissata allo 0,05 per cento.
Imposta sui redditi societari e sovraimposta che deve essere versata a titolo di contribuzione al fondo per l’occupazione, imposta municipale sull’attività, applicabile invece a tutti i soggetti passivi dell’Irc. Sono questi i punti di riferimento della tassazione che grava sulle imprese. Dal reddito imponibile possono essere dedotte tutte le spese di gestione che derivano dall’attività mentre non sono deducibili i dividendi e le distribuzioni occulte di profitti.Il principio del worldwide income taxation
Ai fini della tassazione, la legge sull’imposta (Lir) prevede l’applicazione del principio worldwide income taxation con la conseguente distinzione tra società residenti totalmente tassabili e società non residenti soggette a tassazione limitata. Per l’applicazione dell’imposta ai soggetti non residenti questi devono essere percettori di redditi quali utili, interessi, canoni d’affitto e capital gains provenienti da soggetti lussemburghesi. Il reddito che rileva ai fini della tassazione, senza alcuna distinzione tra redditi distribuiti e non distribuiti, è determinato, secondo l’articolo 7 della Lir, dalla differenza tra profitti netti e spese speciali.
Le imposte sui redditi delle società
Le imposte che attualmente gravano sui redditi prodotti dalle società sono le seguenti:
- l’imposta sui redditi societari (impôt sur le revenue des collectivès, Irc), che è un’imposta statale applicata sul reddito. A seguito della riforma l’aliquota applicata sui redditi di qualsiasi natura e ovunque prodotti da una società residente e sui redditi prodotti nel territorio dello Stato da una società non residente è pari al 22,88 per cento (contro il 31,2 per cento applicato sino al 2001). Per i redditi superiori a 15mila euro l’aliquota è pari al 22 per cento;
- sovraimposta sull’imposta sui redditi societari (impôt de solidarieté, Is) pari al 4 per cento da versare a titolo di contribuzione al fondo per l’occupazione (contribution au fonds pour l’emploi);
- l’imposta municipale sull’attività di impresa (impôt commercial comunal, Icc), che è un’imposta locale prevista dalla legislazione nazionale (loi impôt commercial comunal, Licc) applicabile a tutti i soggetti passivi dell’Irc. L’aliquota è pari al 3 per cento dell’utile prodotto e, per effetto delle nuove disposizioni, l’imposta comunale non è più deducibile dalla base imponibile dell’imposta principale.
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Guerrino Sozza
pubblicato Lunedì 22 Agosto 2005
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