Normativa e prassi
Migliorie su beni di terzi nel test di operatività
Gli oneri capitalizzati sono compresi nel comparto delle "altre immobilizzazioni"
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Gli oneri capitalizzati come "migliorie su beni di terzi" e iscritti nello stato patrimoniale fra le immobilizzazioni immateriali, alla voce B) I 7), devono essere presi in considerazione nell'applicazione della percentuale del 15 per cento ai fini della verifica del test di operatività. Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 180/E del 24 luglio, documento attraverso il quale l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente definito i confini della categoria delle "altre immobilizzazioni", nell'ambito della disciplina delle società non operative.

Si ricorda che una società è considerata non operativa quando l'ammontare complessivo di ricavi, di incrementi di rimanenze e proventi ordinari imputati a conto economico, sia inferiore a quello dei ricavi presunti, determinati mediante l'applicazione di alcuni coefficienti a individuate poste di bilancio, sinteticamente raggruppabili in tre comparti: "titoli e assimilati", "immobili" e "altre immobilizzazioni". Per tale ultima categoria, la norma di riferimento (articolo 30, legge n. 724/1994) prevede, per l'appunto, l'utilizzo della percentuale del 15 per cento.

L'Amministrazione, rimandando a quanto già espresso con la circolare n. 25/E dello scorso 4 maggio, ha ribadito che, relativamente alle immobilizzazioni immateriali, rientrano nel comparto in questione (quello delle "altre immobilizzazioni") in quanto suscettibili di produrre ricavi o proventi, sia quelle rappresentate da veri e propri beni (diritti di brevetto, concessioni, licenze, eccetera) sia quelle rappresentate da costi a utilità pluriennale (avviamento, costi di impianto e ampliamento, spese di ricerca, spese di pubblicità, eccetera), fra le quali sono annoverabili anche le spese capitalizzate sostenute per ristrutturare beni di terzi presi in locazione.

L'agenzia delle Entrate ha, infine, nuovamente ricordato che per le spese relative a più esercizi va assunto, quale ammontare su cui applicare la suddetta percentuale, quello risultante dal bilancio, vale a dire il valore contabile al netto degli importi già dedotti in precedenti esercizi.
In effetti, la norma, ai fini della determinazione del valore dei beni, fa riferimento all'articolo 110, comma 1, del Tuir, secondo cui "il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte", indipendentemente dalla deducibilità di queste ultime. Agli oneri pluriennali non può applicarsi, però, tale disposizione, considerato che questi ultimi non costituiscono "beni", nell'accezione fatta propria dal legislatore nel citato articolo 110 del Tuir.
Alfonso Lucarelli
pubblicato Martedì 24 Luglio 2007

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