Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Attualità
Modello Eas: gli enti "no profit"
segnalano le variazioni di dati
segnalano le variazioni di dati
Entro il 31 marzo vanno segnalate le novità intervenute lo scorso anno rispetto alla precedente comunicazione
Ancora pochi giorni a disposizione degli enti associativi per comunicare all'Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche dei dati rilevanti ai fini fiscali precedentemente inviati. Il termine è fissato a mercoledì 31 marzo.
Il mondo del "no profit", dunque, è chiamato a verificare se le informazioni trasmesse all'Amministrazione finanziaria tramite il modello Eas abbiano subito variazioni nello scorso anno e, in caso affermativo, a ricompilare e inviare nuovamente il modulo di comunicazione.
Cos'è il modello Eas
L'adempimento è stato introdotto dall'articolo 30 del decreto legge 185/2008: gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, per poter continuare a fruire dei benefici di legge (non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi - articolo 148 del Tuir e articolo 4 del Dpr 633/1972), devono possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, per consentire gli opportuni controlli.
Per l'invio della prima comunicazione (modello Eas), i soggetti interessati hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2009. Si tratta ora di segnalare eventuali variazioni intervenute dopo la presentazione del modello e, comunque, entro lo scorso anno. Infatti, come previsto dal provvedimento direttoriale del 2/9/2009 di approvazione del modello, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, l'Eas dev'essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Per l'invio della comunicazione - nella quale vanno inseriti tutti i dati richiesti dal modello, anche quelli non variati - va utilizzato il prodotto informatico "ModelloEas", reperibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia.
Infine, va ricordato che, nel caso in cui l'associazione perda i requisiti per usufruire dei benefici fiscali, il modello Eas va ripresentato entro 60 giorni, compilando l'apposita sezione "Perdita dei requisiti".
Il mondo del "no profit", dunque, è chiamato a verificare se le informazioni trasmesse all'Amministrazione finanziaria tramite il modello Eas abbiano subito variazioni nello scorso anno e, in caso affermativo, a ricompilare e inviare nuovamente il modulo di comunicazione.
Cos'è il modello Eas
L'adempimento è stato introdotto dall'articolo 30 del decreto legge 185/2008: gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, per poter continuare a fruire dei benefici di legge (non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi - articolo 148 del Tuir e articolo 4 del Dpr 633/1972), devono possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, per consentire gli opportuni controlli.
Per l'invio della prima comunicazione (modello Eas), i soggetti interessati hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2009. Si tratta ora di segnalare eventuali variazioni intervenute dopo la presentazione del modello e, comunque, entro lo scorso anno. Infatti, come previsto dal provvedimento direttoriale del 2/9/2009 di approvazione del modello, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, l'Eas dev'essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
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Lilia Chini
pubblicato Lunedì 22 Marzo 2010
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